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Decisione

10.2007.510

Facilitare il soggiorno illegale di una cittadina estera, sprovvista di permesso, dedita alla prostituzione per procurarsi indebito arricchimento

7 maggio 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 23 cpv. 1 e 2 LDDS; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di infrazione

alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4397/2007

del 10 dicembre 2007.

carica tasse e spese allo Stato,

il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'400.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

Considerandi

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.- tassa

di giustizia

fr. 200.- spese

giudiziarie

fr. 400.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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