10.2007.510
Facilitare il soggiorno illegale di una cittadina estera, sprovvista di permesso, dedita alla prostituzione per procurarsi indebito arricchimento
7 maggio 2008Italiano3 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2007.510
Data decisione, Autorità:
07.05.2008, PRPEN
Titolo:
Facilitare il soggiorno illegale di una cittadina estera, sprovvista di permesso, dedita alla prostituzione per procurarsi indebito arricchimento
IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 23 cpv. 1 LDDS
art. 23 cpv. 2 LDDS
Incarto
n.
10.2007.510
DA
4397/2007
Bellinzona
7
maggio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Sara Friedli in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alla LF concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, con l'intento di
procurare a sé e ad altri un indebito arricchimento, facilitato il soggiorno
illegale di una cittadina bulgara dedita alla prostituzione, pur sapendo che
non era in possesso del richiesto permesso di soggiorno e del relativo permesso
di lavoro;
fatti avvenuti a __________ dal
__________ al __________;
reato previsto dall’art. 23
cpv. 1 e 2 LDDS;
perseguito con decreto d’accusa n. 4397/2007 di
data 10 dicembre 2007 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 370.- (trecentosettanta)
ciascuna corrispondenti a complessivi fr. 11'100.- (undicimilacento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci)
giorni
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese
giudiziarie di fr. 200.-;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 13 dicembre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 7 maggio 2008, al
quale sono comparsi l’accusato personalmente e il difensore mentre il
Procuratore pubblico con lettera 16 aprile 2008 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di
infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri per
Fatti
i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 23 cpv. 1 e 2 LDDS; 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di infrazione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4397/2007
del 10 dicembre 2007.
carica tasse e spese allo Stato,
il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'400.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
Considerandi
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.- tassa
di giustizia
fr. 200.- spese
giudiziarie
fr. 400.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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