10.2007.511
Firmare una falsa ricevuta
16 maggio 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2007.511
Data decisione, Autorità:
16.05.2008, PRPEN
Titolo:
Firmare una falsa ricevuta
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 251 cf. 2 CPS
Incarto
n.
10.2007.511
DA
4217/2007
Bellinzona
16
maggio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Sara
Friedli in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di falsità in documenti (caso di lieve
entità),
per avere il __________, a __________,
al fine di procacciarsi un indebito profitto, formato un documento falso, e
meglio, per avere, allo scopo di evitare di attendere che i titolari o i
commessi del negozio __________ in viale __________ a __________ a cui doveva
consegnare un pacco, facessero rientro dalla pausa pranzo, formato una falsa
ricevuta di consegna, apponendo sul __________ la firma elettronica falsa di LESA
1, commessa presso l'adiacente negozio __________ che si era rifiutata di
prendere in consegna il pacco indirizzato alla __________, abbandonando in
seguito il pacco di fronte alla porta d'ingresso del negozio destinatario;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 251
cifra 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 3 dicembre
Fatti
2007 n. 4217/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
240.- corrispondente a 3 aliquote da fr. 80.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 100.-,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,
la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 giorno (art. 106 cpv. 2
CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 25.- e delle spese giudiziarie di fr. 25.-.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 12 dicembre 2007;
indetto il dibattimento 16 maggio 2008,
al quale è comparso l’accusato personalmente;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato, il quale si
dichiara innocente;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
falsità in documenti di esigua gravità per i fatti descritti nel decreto di
accusa suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 251 cifra 2 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di falsità in
documenti di esigua gravità per i fatti descritti nel decreto di accusa
n. 4217/2007 del 3 dicembre 2007.
carica tasse e spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del
Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 25.00 tassa
di giustizia
fr. 25.00 spese
giudiziarie
fr. 50.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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