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Decisione

10.2007.514

Cagionato intenzionalmente un danno al corpo

28 maggio 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

il __________ e il __________;

reato previsto dall’art. 123

cifra 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 4364/2007

di data 10 dicembre 2007 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere da fr. 60.- (sessanta) ciascuna, corrispondenti a

complessivi fr. 1'200.- (milleducento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-

(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento);

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 17 dicembre 2007 dall'accusato;

indetto il dibattimento 23 settembre 2008,

al quale sono comparsi all’accusato personalmente e il patrocinatore della parte

civile mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 aprile 2008 ha rinunciato

ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma

del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il patrocinatore della parte

civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e il pagamento di fr.

1'000.- per ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena, sulle spese e le

ripetibili.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 cifra 1 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di lesioni

semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4364/2007 del 10

dicembre 2007.

carica tasse e spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico allo Stato,

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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