10.2007.517
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8 agosto 2008Italiano14 min
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Numero d'incarto:
10.2007.517
Data decisione, Autorità:
08.08.2008, PRPEN
Titolo:
Ingiuria negata in considerazione del contesto in cui l'epiteto è stato proferito, ad un professionista ben conscio del dissidio esistente tra fra le parti. Se la frase può avere diverse interpretazioni occorre Propendere per quella oggettivamente più favorevole all'accusato
BUONA FEDE
INGIURIA
art. 173 CPS
Incarto
n.
10.2007.517
DA
4455/2007
Bellinzona
8
agosto 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1 fiduciario
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di diffamazione,
per avere, il __________ a __________,
inviando al rappresentante della ditta __________ uno scritto che recitava:
“…Proponga, se lo ritiene il
caso, alla signora CIVI 1 di ripristinare la situazione dei saldi del
padre, nel giusto importo che erano al momento della morte dello stesso e
sicuramente non incontrerà problemi da parte del sottoscritto …”,
quindi ventilando la
possibilità che CIVI 1 potesse essersi appropriata indebitamente di denaro non
spettantele, reso sospetto di condotta disonorevole una persona;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173
cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 4455/2007 di
data 13 dicembre 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere da fr. 510.00 ciascuna corrispondenti a
complessivi fr. 2'550.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni.
2. Alla multa di fr. 500.00, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 5.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
4. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 17 dicembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 8 agosto 2008, al
quale hanno presenziato l’accusato ed il proprio difensore, così come la parte
lesa ed il proprio patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera con
lettera 19 giugno 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
sentiti due testi;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale chiede in sostanza la conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, che chiede il
proscioglimento dell’imputato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È l’accusato autore colpevole
di diffamazione?
2. In caso di risposta affermativa
al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena deve essere
posta al beneficio della sospensione condizionale?
4. A chi devono essere caricate le
tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. La presente vertenza si inserisce in un complicato e teso rapporto famigliare,
intercorrente
fra quattro fratelli e legato ai beni e alle successioni dei loro
genitori
__________ e __________. L’accusato (ACCU 1), il fratello della
querelante
(CIVI 1), fa parte di una famiglia composta da due
maschi
(ACCU 1 e __________) e da due femmine (__________e __________
CIVI
1).
Il
padre __________ è deceduto __________ e la madre __________ 10 anni
dopo,
il __________. In vita entrambi i genitori hanno vissuto a __________ in
un
appartamento di loro proprietà che è ora intestato alla comunione
ereditaria.
Dopo la morte del marito, la moglie è rimasta sola nell’appartemento
citato;
durante gli ultimi anni di vita si è però trasferita in una casa per anziani a
__________
e l’appartamento è rimasto per questo tempo disabitato. A tutt’oggi
non
è occupato da nessuno.
Fra
i quattro fratelli non vi è mai stata un’intesa comune sulla gestione dei beni
appartenenti
ai genitori. Già prima della morte della madre sono sorte
numerose
discussioni fra di loro, che hanno coinvolto anche l’anziana signora.
Agli
atti di causa sono stati versati diversi scritti, riferiti ai rapporti e ai
diritti
patrimoniali
intercorrenti tra le parti, la madre e i figli, sulla gestione dei beni,
sul
mantenimento della madre e quant’altro (si vedano gli allegati A, C, D, F,
G,
H). Da questi scritti si evince che le incomprensioni sono state numerose,
così
come tanti sono stati i malintesi scaturiti fra i fratelli e la madre (allegati
I e
M).
Dopo la morte di quest’ultima la gestione dell’immobile, ex abitazione
coniugale
dei genitori, è stata attribuita ad un amministratore esterno,
nominato
dalla Pretura del Distretto di __________: la __________ di __________
__________.
2. Per
migliore comprensione della fattispecie va precisato che, prima del
decesso
della madre, i quattro fratelli __________, tramite diversi atti e stipulazioni
contrattuali
(tra vivi e a causa di morte), hanno regolamentato le sorti di taluni
beni
dei genitori. Vi sono stati vari contratti, testamenti e patti successori,
non
sempre approvati e condivisi da tutti i fratelli.
In
ogni caso non si vuole (e non si può) in questa sede approfondire i citati
aspetti
(di diritto civile), anche perché, allo stadio attuale, non sono stati
completamente
risolti. Ciò che però, per questo procedimento penale, è
importante,
è che ad un certo punto, il __________, l’amministratrice
dell’appartamento
di __________ __________ si è rivolta a tutti gli eredi: ritenuto
che
quei locali erano inutilizzati, occorreva provvedere alla loro locazione, non
prima
però di “procedere allo sgombero” dei mobili in essi contenuti.
A
tal scopo, il __________, è stato indetto un sopralluogo per “allestire un
inventario
e determinare se possibile con esattezza quali oggetti vanno
attribuiti
ad ogni erede”, dandone comunicazione a tutti gli eredi, compresi
querelante
e querelato.
A
sopralluogo avvenuto (per l’accusato si è presentata sua moglie, la quale ha
indicato
i mobili che desiderava), il __________ la __________ si è
nuovamente
rivolta agli eredi, precisando di essere stata informata da
CIVI
1 che, “nel __________ era stata effettuata una divisione ereditaria”,
che
escludeva
ACCU 1 ed il fratello “dalla successione materna. Sulla base di
tale
situazione” non era pertanto più “possibile, salvo avviso contrario,
delle
comproprietarie”,
permettere all’accusato “di asportare alcunché
dall’appartamento
occupato dalla signora __________”. La __________ terminava
il
suo scritto invitando l’accusato ad inviare eventuali documenti che
“contraddicono
quanto esposto”.
3. ACCU
1 ha reagito a questa missiva il __________ successivo: nel suo
scritto,
che è quello che ha dato adito al decreto d’accusa, ha dichiarato che
quanto
affermato dalla sorella non è nulla di nuovo e “corrisponde al vero”.
In
effetti,
secondo determinati accordi conclusi nel __________, ma da lui non
integralmente
condivisi (v. suo scritto del __________), la successione
della
madre avrebbe dovuto essere esclusivamente destinata alle figlie
femmine
e quella del padre ai figli maschi.
Secondo
l’accusato, se si voleva ora procedere in quest’ordine d’idee
occorreva
però distinguere i beni della madre da quelli del padre (che non
erano
mai stati ripartiti) e proporre “alla signora __________ di ripristinare la
situazione
dei saldi del padre, nel giusto importo che erano al momento della
morte
dello stesso”.
A
dire della querelante lo scritto appena citato lascerebbe intendere,
contrariamente
al vero, che lei abbia sottratto del denaro dalla successione. Si
tratterebbe
per di più di un ennesimo attacco alla sua dignità da parte di suo
fratello
__________, che non può più essere tollerato. Il __________
CIVI
1 ha quindi sporto querela nei confronti del fratello ACCU 1. A
nulla
sono valsi i tentativi di risolvere la questione extragiuzialmente o davanti
al
Giudice di Pace del Circolo di __________; nemmeno le formali scuse da parte
del
querelato
hanno contribuito ad appianare la questione.
4. Come
sopra accennato, questa sentenza non ha lo scopo di stabilire se
quanto
dichiarato da ACCU 1 nel citato scritto sia, a norma di legge,
corretto
oppure infondato: questa circostanza può e deve essere risolta
esclusivamente
nelle opportune sedi civili.
Neppure
è qui in discussione l’atteggiamento assunto da CIVI 1
prima
e dopo la morte della madre __________.
La
presente decisione mira infatti esclusivamente a stabilire se l’accusato,
redigendo
e inviando alla __________ (con copia ai fratelli e non alla querelante)
la
lettera del __________, abbia o meno leso l’onore della sorella
CIVI
1.
5. In
diritto commette diffamazione (art. 173 CP) chi, comunicando con dei
terzi,
offende
la reputazione altrui. Con il termine “offendere” s’intende imputare alla
vittima
un comportamento e una condotta disonorevole, in modo da ledere i
valori
fondamentali della persona umana che sono, peraltro,
costituzionalmente
protetti e garantiti.
Oggetto
della protezione penale è il diritto di ognuno di non essere considerato
dagli
altri una persona disonesta e quindi da disprezzare (DTF 119 IV 47, 117
IV
28 consid. 2c); il bene giuridico tutelato nel reato di diffamazione è in
effetti
la
cosiddetta “reputazione”, intesa come senso di correttezza che una persona
dovrebbe
naturalmente suscitare nel pensiero dei terzi. La legge mira infatti a
tutelare
e a difendere la stima che dovrebbe essere il sentimento di regola
nell’ambiente
sociale per una persona determinata, l’opinione che gli altri
hanno
delle sue qualità, ritenuto che si può presumere che ognuno si
comporti
sempre secondo le regole e gli usi riconosciuti (DTF 117 IV 28
consid.
2c, 116 IV 96 consid. 2, 105 IV 112 consid. 1; CORBOZ, La
diffamation,
SJ 1992, pag. 631 seg.).
L’elemento
materiale, nel reato di diffamazione, consiste nell’assumere una
condotta
che si manifesta nell’offendere la reputazione altrui, alla presenza di
terze
persone e, in genere, in assenza del soggetto nei confronti del quale
viene
pronunciata l’espressione diffamatoria. Si tratta di un reato intenzionale
ed
è quindi anche indispensabile l’animus diffamandi del suo autore.
6. Per
decidere se l’affermazione fatta dall’autore sia o meno offensiva, non
bisogna
basarsi sul senso che la vittima ha attribuito alla stessa (come detto
dalla
difesa “non vi è peggior interprete della parte in causa”), ma occorre
bensì
stabilire se la stessa sia lesiva oggettivamente, estrapolandone il senso
che
un destinatario non prevenuto le può attribuire (STF 121 IV 82).
Se
l’epiteto è contenuto in un testo più diffuso, esso non deve essere
analizzato
isolatamente e con solo riferimento alle espressioni ivi utilizzate, ma
occorre
bensì constestualizzarlo nell’intero discorso in cui si inserisce,
valutando
se la frase incriminata è diffamatoria nell’insieme della discussione
(STF
124 IV 167). Trattandosi di un procedimento penale, in caso di diverse
interpretazioni
divergenti, ma tutte sostenibili, occorre propendere per quella
più
favorevole all’accusato: in dubio pro reo.
7. Al
dibattimento l’accusato ha precisato che la sorella __________ ha frainteso il
senso
della frase da lui scritta. Un’opinione non nuova la sua, visto che era già
contenuta
nello scritto di scuse del __________. Contrariamente a quanto
sostenuto
da CIVI 1, con la richiesta di “ripristinare la situazione dei
saldi
del padre” non intendeva di certo asserire che la sorella avesse sottratto
del
denaro al padre o alla madre. Egli si sarebbe così espresso siccome la
querelante,
dopo il sopralluogo a __________, e dopo che gli eredi si sono
presentati,
ha indicato alla __________ che ACCU 1 non avrebbe avuto
nessun
diritto sui beni dell’appartamento.
L’accusato,
che non ha mai nascosto che avrebbe preferito dividere i beni dei
genitori
in quattro parti senza fare distinzioni fra fratelli e sorelle e che con
questo
spirito aveva incaricato sua moglie di rappresentarlo al sopralluogo, era
comunque
disposto ad accettare quanto proposto dalla querelante, a
condizione
però che venisse allora “ripristinata” la situazione dei saldi del
padre
al momento della sua morte.
8. Questa
interpretazione data dall’accusato della frase da lui scritta è
oggettivamente
sostenibile e, come tale, non può quindi essere considerata
lesiva
dell’onore.
L’istruttoria
dibattimentale ha in effetti dimostrato che, effettivamente, i genitori
(e
i figli) avevano preso in considerazione di dividere la successione con il
criterio
del sesso e ha altresì dimostrato che, dopo la morte del padre, la
successione
di quest’ultimo non è mai stata liquidata. Per cui, ritenuto che la
madre
ha vissuto dieci anni più a lungo del defunto marito e che, in questo
periodo,
ha beneficiato anche dei beni del padre (destinati ai maschi) senza
che
nessuno obiettasse alcunché, per l’accusato, a distanza di dieci anni dalla
morte
del genitore, sarebbe stato più corretto dividere tutti gli averi in parti
uguali
(v. scritto del __________). Intento questo che la __________
sembrava
stesse mettendo in atto, quando ha indetto il sopralluogo per
sgomberare
i mobili indirizzandosi anche ai fratelli, senza che nessuno
reclamasse.
Per
cui, se CIVI 1, dopo il sopralluogo, intendeva rievocare il
principio
della separazione dei beni alle sorelle e ai fratelli, è stata invitata dal
fratello,
tramite la __________, ad adoperarsi per ripristinare la sostanza del
padre.
Ora, al propostito va specificato che “ripristinare” non è
necessariamente
un sinonimo di “sottrarre”, bensì si riferisce piuttosto al
concetto
di “ricostruire” il capitale del padre come se si effettuasse una
collazione
ai sensi dell’art. 626 CC, assumendo quindi il significato di
“calcolare”.
L’epiteto espresso è dunque da interpretare come un invito a
mettersi
al lavoro (e non a restituire), rivolto alla querelante, che pretendeva
una
divisione degli averi dei genitori che non poteva essere effettuata con il
solo
riferimento dello stato dei conti all’anno __________.
Questa
interprazione è del tutto sostenibile, e dagli epiteti utilizzati non si
deduce
necessariamente un’accusa alla querelante, ritenuto poi che
l’istruttoria
dibattimentale ha dimostrato che solo la madre (e non la sorella
__________),
dopo il decesso del marito ha beneficiato dei beni liquidi ad esso
appartenti,
senza che i figli maschi pretendessero la liquidazione della
successione
del padre. Alla morte di quest’ ultimo la madre ha infatti chiuso
tutti
i conti del marito ed ha utilizzato parte dei fondi, rendendo quindi
assolutamente
comprensibile la reazione avuta dieci anni dopo dall’accusato
alla
proposta di CIVI 1 di applicare il diritto della separazione dei
beni
in base al criterio del sesso degli eredi.
9. Va
per finire osservato che l’affermazione in esame è stata proferita in un
ambito
ristretto e particolare e che in tali evenienze occorre essere meno
severi
nel valutare un’affermazione ex art. 173 CP: infatti, un conto è asserire
Fatti
potenzialmente diffamanti a terzi qualsiasi che nulla hanno a che vedere
con
le circostanze a cui si riferiscono, altro conto è dichiarare qualcosa a chi è
professionalmente
implicato nella vicenda o che conosce bene la fattispecie e
che
è quindi in grado di valutare l’effettiva portata dell’affermazione. In queste
circostanze
occorre infatti essere più rigorosi nell’ammettere una lesione
dell’onore,
anche perché, lo scopo dell’autore è in primo luogo quello di
permettere
all’autorità di ottenere tutte quelle informazioni per effettuare una
decisione
coerente e soprattutto equa. La __________ è stata nominata
amministratrice
dalla Pretura ed era quindi evidente interesse del fratello
segnalare
a questa persona una valutazione da lui considerata errata, ritenuto
poi
che, la citata Pretura civile è altresì competente per dirimere tutte le
ulteriori
questioni successorie della famiglia __________ e che, a suo modo di
vedere,
all’epoca la __________, interessandosi delle questioni successorie,
aveva
prevaricato il limite delle sue competenze.
Le
ulteriori circostanze evocate dalla parte civile, da associare al costesto
dello
scritto
e che hanno per lei costituito un interminabile “stillicidio” di insinuazioni
diffamanti,
non sono comprovate, non sono contenute nel decreto d’accusa e
non
possono essere prese in considerazione.
10. Visto
Considerandi
l’esito del procedimento la questione sulla tempestività della querela,
sollevata
solo al dibattimento e su cui non è stata esperita istruttoria, può
rimanere
indecisa.
visti gli artt. 173 cifra 1 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti posti:
proscioglie ACCU 1
dal reato di diffamazione, ex
art. 173 CP, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4455/2007 del 13
dicembre 2007;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dACCU 1
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Distinta spese a carico della parte civile,
fr. 400.00 tassa
di giustizia per motivazione scritta
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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