Lexipedia

Decisione

10.2007.517

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 agosto 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

potenzialmente diffamanti a terzi qualsiasi che nulla hanno a che vedere

con

le circostanze a cui si riferiscono, altro conto è dichiarare qualcosa a chi è

professionalmente

implicato nella vicenda o che conosce bene la fattispecie e

che

è quindi in grado di valutare l’effettiva portata dell’affermazione. In queste

circostanze

occorre infatti essere più rigorosi nell’ammettere una lesione

dell’onore,

anche perché, lo scopo dell’autore è in primo luogo quello di

permettere

all’autorità di ottenere tutte quelle informazioni per effettuare una

decisione

coerente e soprattutto equa. La __________ è stata nominata

amministratrice

dalla Pretura ed era quindi evidente interesse del fratello

segnalare

a questa persona una valutazione da lui considerata errata, ritenuto

poi

che, la citata Pretura civile è altresì competente per dirimere tutte le

ulteriori

questioni successorie della famiglia __________ e che, a suo modo di

vedere,

all’epoca la __________, interessandosi delle questioni successorie,

aveva

prevaricato il limite delle sue competenze.

Le

ulteriori circostanze evocate dalla parte civile, da associare al costesto

dello

scritto

e che hanno per lei costituito un interminabile “stillicidio” di insinuazioni

diffamanti,

non sono comprovate, non sono contenute nel decreto d’accusa e

non

possono essere prese in considerazione.

10. Visto

Considerandi

l’esito del procedimento la questione sulla tempestività della querela,

sollevata

solo al dibattimento e su cui non è stata esperita istruttoria, può

rimanere

indecisa.

visti gli artt. 173 cifra 1 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti:

proscioglie ACCU 1

dal reato di diffamazione, ex

art. 173 CP, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4455/2007 del 13

dicembre 2007;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dACCU 1

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Distinta spese a carico della parte civile,

fr. 400.00 tassa

di giustizia per motivazione scritta

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster