10.2007.518
Effettuare un'irregolare e pericolosa manovra di inversione di marcia sull'autostrada percorrendola poi in senso vietato per un centinaio di metri
4 giugno 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.518
Data decisione, Autorità:
04.06.2008, PRPEN
Titolo:
Effettuare un'irregolare e pericolosa manovra di inversione di marcia sull'autostrada percorrendola poi in senso vietato per un centinaio di metri
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.518
DA
4238/2007
Bellinzona
4
giugno 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Sara Friedli in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. grave infrazione alle
norme della circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per avere, circolando con la vettura Ford targata __________, effettuato un’irregolare e pericolosa manovra di inversione di marcia sull’autostrada percorrendola poi in senso vietato
per un centinaio di metri, collidendo conseguentemente con la vettura Opel targata __________ condotta da LESA 1, regolarmente sopraggiungente in senso
inverso sulla corsia di sorpasso;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 90
cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27, cpv. 1, 43 cpv. 3 LCStr,
art. 36 cpv. 1 ONC;
Fatti
2. inosservanza dei doveri in
caso d'infortunio,
per aver abbandonato il luogo
dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in
specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al danneggiato o
avvertire senza indugio la polizia;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 92
cpv. 1 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 4238/2007 di
data 6 dicembre 2007 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 45
aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr.
4'500.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 anni (art. 42 e segg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.-, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 18 dicembre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 4 giugno 2008, al
quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 14 aprile 2008 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede in
via principale il proscioglimento da entrambe le imputazioni e in via
subordinata, qualora vi fosse condanna per il primo capo d’imputazione, una
riduzione della pena;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
grave infrazione alle
norme della circolazione
1.2
inosservanza dei doveri
in caso di infortunio
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né
ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106
CP; 90 cifra 2, 92 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione
di inosservanza dei doveri in caso di infortunio per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 4238/2007 del 6 dicembre 2008.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 4238/2007 del 6 dicembre 2008.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di fr.
1'650.- (milleseicentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 1'000.-
(mille);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
carica allo Stato le tasse e spese
rimanenti di fr. 300.-.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.-- multa
fr.
150.
-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese
giudiziarie
fr.
1'300.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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