10.2007.520
Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia min. 1.34 - max 1.75)
7 marzo 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.520
Data decisione, Autorità:
07.03.2008, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia min. 1.34 - max 1.75)
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.520
DA
4331/2007
Bellinzona
7
marzo 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole di guida in stato di inattitudine,
per
aver condotto l'autovettura Mitsubishi targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.34 - max. 1.75 grammi per mille), malgrado fosse già
stato condannato nel 2006 per analogo reato;
Fatti
avvenuti il 31 agosto 2007 a __________;
reato
previsto dall' art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con
decreto d’accusa n. 4331/2007 di data 10 dicembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 6'750.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie
di fr. 300.-.
4.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
detentiva di 15 (quindici) giorni (ai sensi del vCP), decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 30.10.2006 (art. 46 cpv.
1.
CP).
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 19 dicembre 2007 dall'accusato;
preso atto che l’opposizione è limitata al
punto 4 del decreto di accusa;
indetto il
dibattimento 7 marzo 2008, al quale è comparo l’accusato personalmente mentre
il Procuratore pubblico con lettera 17 gennaio 2008 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se
deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
detentiva di 15 (quindici) giorni (ai sensi del vCP), decretata nei confronti di
ACCU 1 dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 30.10.2006
1.1
In
caso di risposta affermativa se la pena può essere modificata.
2.
Sugli
oneri dell’odierno giudizio
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 46, 49 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 15
(quindici) giorni (ai sensi del vCP), decretata nei confronti di ACCU 1 dal Ministero
Pubblico del Cantone Ticino il 30.10.2006 e
modifica il
genere delle pena trasformandola in pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote
giornaliere di fr. 90.- (novanta) per complessivi fr. 1'350.-
(milletrecentocinquanta) da aggiungere come pena effettiva alla pena di cui al
punto 1 del decreto di accusa (pena unica parzialmente sospesa).
L’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde a un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
rileva che
i dispositivi per i quali non è stata fatta opposizione, ossia:
“la
condanna di ACCU 1:
1.
Alla
pena di 75 aliquote (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna,
corrispondenti a complessivi fr. 6'750.-.
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni.
2.
Alla
multa di fr. 1'200.- ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 12 (dodici).
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di
fr. 300.-.”
sono
esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre
dall’intimazione del decreto di accusa avvenuta il 10 dicembre 2007.
prescinde dal
prelevare oneri per l’odierno giudizio.
comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano,
Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta spese a
carico di ACCU 1
fr. 1'350.- pena
pecuniaria
fr. 1'200.- multa
fr.
200.
- tassa di giustizia
fr. 300.- spese giudiziarie
fr. 3'050.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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