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Decisione

10.2007.520

Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia min. 1.34 - max 1.75)

7 marzo 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il 31 agosto 2007 a __________;

reato

previsto dall' art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito con

decreto d’accusa n. 4331/2007 di data 10 dicembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 6'750.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie

di fr. 300.-.

4.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

detentiva di 15 (quindici) giorni (ai sensi del vCP), decretata nei suoi

confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 30.10.2006 (art. 46 cpv.

1.

CP).

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 19 dicembre 2007 dall'accusato;

preso atto che l’opposizione è limitata al

punto 4 del decreto di accusa;

indetto il

dibattimento 7 marzo 2008, al quale è comparo l’accusato personalmente mentre

il Procuratore pubblico con lettera 17 gennaio 2008 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se

deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

detentiva di 15 (quindici) giorni (ai sensi del vCP), decretata nei confronti di

ACCU 1 dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 30.10.2006

1.1

In

caso di risposta affermativa se la pena può essere modificata.

2.

Sugli

oneri dell’odierno giudizio

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 46, 49 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

revoca il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 15

(quindici) giorni (ai sensi del vCP), decretata nei confronti di ACCU 1 dal Ministero

Pubblico del Cantone Ticino il 30.10.2006 e

modifica il

genere delle pena trasformandola in pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote

giornaliere di fr. 90.- (novanta) per complessivi fr. 1'350.-

(milletrecentocinquanta) da aggiungere come pena effettiva alla pena di cui al

punto 1 del decreto di accusa (pena unica parzialmente sospesa).

L’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde a un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

rileva che

i dispositivi per i quali non è stata fatta opposizione, ossia:

“la

condanna di ACCU 1:

1.

Alla

pena di 75 aliquote (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 90.- ciascuna,

corrispondenti a complessivi fr. 6'750.-.

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4

(quattro) anni.

2.

Alla

multa di fr. 1'200.- ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 12 (dodici).

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di

fr. 300.-.”

sono

esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre

dall’intimazione del decreto di accusa avvenuta il 10 dicembre 2007.

prescinde dal

prelevare oneri per l’odierno giudizio.

comunica che

la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di

casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano,

Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta spese a

carico di ACCU 1

fr. 1'350.- pena

pecuniaria

fr. 1'200.- multa

fr.

200.

- tassa di giustizia

fr. 300.- spese giudiziarie

fr. 3'050.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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