Lexipedia

Decisione

10.2007.57

entrare, sottrarre con scasso e infrangere una vetrata

6 giugno 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni. Pena interamente aggiuntiva a quella di cui al decreto __________

emesso dal Ministero Pubblico.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile Bar CIVI 1 dell'importo di fr. 1'452.60, a titolo di risarcimento.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 15 gennaio 2007 dall'accusata;

indetto il dibattimento 6 giugno 2007, al

quale sono comparsi l’accusata personalmente e il suo difensore mentre il

Procuratore pubblico con lettera 23 maggio 2007 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dell’imputata;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di:

1.1

furto

1.2

danneggiamento

1.3

violazione di domicilio

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere accolta la

pretesa della parte civile Bar CIVI 1 che chiede il versamento di fr. 1'452.60

a titolo di risarcimento.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 139 cifra 1, 144 cpv.

1.

e 186 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di furto,

danneggiamento e violazione di domicilio per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 4590/2006 dell’11 dicembre 2006.

carica le spese allo Stato, il

quale rifonderà alla signora ACCU 1 la somma di fr. 800.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico ACCU 1

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster