10.2007.59
offendere l'onore di terzi utilizzando epiteti di stampo razzista
9 ottobre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.59
Data decisione, Autorità:
09.10.2007, PRPEN
Titolo:
offendere l'onore di terzi utilizzando epiteti di stampo razzista
INGIURIA
art. 17 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2007.59
DA
291/2007
Bellinzona
9
ottobre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di ingiuria,
per avere, a __________ in data
25 febbraio 2006, offeso l'onore di CIVI 1 con epiteti vari tra i quali "state
sempre a spiare quello che faccio io andate a lavorare serbi di merda";
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 177 CP
richiamato l’art. 42 cpv. 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 7 febbraio
Fatti
2007 n. 291/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'100.00 (duemilacento), corrispondente
a 15 aliquote da fr. 140.00 (art. 34 e seg. CP); l’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 400.00 (quattrocento),
con l'avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Per ogni pretesa la parte
civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
4.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 65.00.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CP.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 9 febbraio 2007;
indetto il dibattimento 2 ottobre 2007,
al quale è comparsa l’accusata personalmente; il Procuratore pubblico con
lettera 5 luglio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sospeso il dibattimento al fine di
effettuare necessari accertamenti presso la Polizia cantonale di Lugano;
ripreso il dibattimento in data 9 ottobre
2007, esperiti gli accertamenti di cui sopra;
sentiti il teste __________, __________,
cittadino __________, domiciliato a __________ in via __________, aiuto
montatore di mobili, coniugato, già convivente dell’accusata e padre della di
lei figlia, il quale avvertito della facoltà di rifiutare la deposizione nei
casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa
lettura dell’art. 307 CP, giura;
il teste __________, __________,
cittadina __________, domiciliata a __________, via __________, impiegata al __________,
divorziata, sorella dell’accusata, la quale avvertita della facoltà di
rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita
a dire la verità previa lettura dell’art. 307 CP, promette;
l’accusata, la quale chiede di
essere prosciolta;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autrice colpevole di
ingiuria per avere, a __________ in data 25 febbraio 2006, offeso l'onore di CIVI
1.
con epiteti vari tra i quali "state sempre a spiare quello che faccio
io andate a lavorare serbi di merda"’?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub
1, come segue al quesito posto sub 4, decaduti gli altri quesiti;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa
di ingiuria;
assegna le tasse e le spese allo
Stato;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 80.-- testi
fr. 330.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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