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Decisione

10.2007.59

offendere l'onore di terzi utilizzando epiteti di stampo razzista

9 ottobre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 291/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'100.00 (duemilacento), corrispondente

a 15 aliquote da fr. 140.00 (art. 34 e seg. CP); l’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 400.00 (quattrocento),

con l'avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Per ogni pretesa la parte

civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

4.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 65.00.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CP.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 9 febbraio 2007;

indetto il dibattimento 2 ottobre 2007,

al quale è comparsa l’accusata personalmente; il Procuratore pubblico con

lettera 5 luglio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sospeso il dibattimento al fine di

effettuare necessari accertamenti presso la Polizia cantonale di Lugano;

ripreso il dibattimento in data 9 ottobre

2007, esperiti gli accertamenti di cui sopra;

sentiti il teste __________, __________,

cittadino __________, domiciliato a __________ in via __________, aiuto

montatore di mobili, coniugato, già convivente dell’accusata e padre della di

lei figlia, il quale avvertito della facoltà di rifiutare la deposizione nei

casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa

lettura dell’art. 307 CP, giura;

il teste __________, __________,

cittadina __________, domiciliata a __________, via __________, impiegata al __________,

divorziata, sorella dell’accusata, la quale avvertita della facoltà di

rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita

a dire la verità previa lettura dell’art. 307 CP, promette;

l’accusata, la quale chiede di

essere prosciolta;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autrice colpevole di

ingiuria per avere, a __________ in data 25 febbraio 2006, offeso l'onore di CIVI

1.

con epiteti vari tra i quali "state sempre a spiare quello che faccio

io andate a lavorare serbi di merda"’?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub

1, come segue al quesito posto sub 4, decaduti gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa

di ingiuria;

assegna le tasse e le spese allo

Stato;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. 80.-- testi

fr. 330.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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