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Decisione

10.2007.61

Condurre un autofurgone senza assicurazione RC e senza targhe di controllo

24 luglio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 246/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere da fr. 90.-- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti

a complessivi fr. 900.--.

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e

seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 400.--

(quattrocento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 4 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2007 dal

difensore;

indetto il dibattimento 24 luglio 2007,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale postula il

proscioglimento dal reato di circolazione senza assicurazione RC, in quanto il

veicolo in questione godeva di una copertura assicurativa nonostante la mancata

applicazione delle targhe di controllo professionali. Egli non contesta per

contro la circolazione senza le targhe di controllo, infrazione punibile con

soltanto con una multa di fr. 140.-- (cifra 404 OMD). Nella denegata ipotesi in

cui dovesse essere confermata la condanna per il reato di circolazione senza

assicurazione RC, egli chiede di tenere conto di tutte le circostanze del caso

concreto nella commisurazione della sanzione;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di circolazione senza assicurazione RC e senza targhe di controllo

per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in

questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 96 vLCStr; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, ritenuto che la

difesa ha dimostrato che il veicolo in questione era coperto da

un’assicurazione RC, a prescindere dall’apposizione o meno delle targhe di

controllo professionali;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

circolazione senza targhe di

controllo, 96 cifra 1 cpv. 1 vLCStr,

per avere, a __________ il 7

dicembre 2006, condotto l'autofurgone Toyota senza le targhe di controllo

richieste;

e lo proscioglie dall’accusa di circolazione

senza assicurazione RC,

per i fatti descritti

nel decreto d’accusa n. 246/2007 del 5 febbraio 2007;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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