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Condurre un autofurgone senza assicurazione RC e senza targhe di controllo
24 luglio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.61
Data decisione, Autorità:
24.07.2007, PRPEN
Titolo:
Condurre un autofurgone senza assicurazione RC e senza targhe di controllo
TARGA DI CONTROLLO
art. 96 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2007.61
DA
246/2007
Bellinzona
24
luglio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di circolazione senza assicurazione RC,
per aver condotto l'autofurgone Toyota senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo
richieste, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non
sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
fatti avvenuti a __________ il 7
dicembre 2006;
reato previsto dall'art. 96
cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 5 febbraio
Fatti
2007 n. 246/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere da fr. 90.-- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti
a complessivi fr. 900.--.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e
seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 400.--
(quattrocento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 4 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2007 dal
difensore;
indetto il dibattimento 24 luglio 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale postula il
proscioglimento dal reato di circolazione senza assicurazione RC, in quanto il
veicolo in questione godeva di una copertura assicurativa nonostante la mancata
applicazione delle targhe di controllo professionali. Egli non contesta per
contro la circolazione senza le targhe di controllo, infrazione punibile con
soltanto con una multa di fr. 140.-- (cifra 404 OMD). Nella denegata ipotesi in
cui dovesse essere confermata la condanna per il reato di circolazione senza
assicurazione RC, egli chiede di tenere conto di tutte le circostanze del caso
concreto nella commisurazione della sanzione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di circolazione senza assicurazione RC e senza targhe di controllo
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in
questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 96 vLCStr; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, ritenuto che la
difesa ha dimostrato che il veicolo in questione era coperto da
un’assicurazione RC, a prescindere dall’apposizione o meno delle targhe di
controllo professionali;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
circolazione senza targhe di
controllo, 96 cifra 1 cpv. 1 vLCStr,
per avere, a __________ il 7
dicembre 2006, condotto l'autofurgone Toyota senza le targhe di controllo
richieste;
e lo proscioglie dall’accusa di circolazione
senza assicurazione RC,
per i fatti descritti
nel decreto d’accusa n. 246/2007 del 5 febbraio 2007;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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