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Decisione

10.2007.62

Entrare, soggiornare e lavorare illegalmente in Svizzera sprovvisti del necessario permesso

18 dicembre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 284/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di

fr. 1'800.-- corrispondente a 60 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.--.

Con l'avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CP.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 13 febbraio

2007;

indetto il dibattimento in data 13

dicembre 2007, al quale l’accusata non è comparsa, benché regolarmente citata

per via edittale (FUCT del __________),

il Sostituto Procuratore

pubblico con telefonata odierna ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autrice colpevole di:

1.1

infrazione alla LF sulla dimora

e il domicilio degli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale) ripetuta,

per essere entrata in Svizzera il 30 maggio 2004, il 04 marzo 2005, il 15

luglio 2005, il 03 novembre 2005, il 23 marzo 2006, il 27 ottobre 2006 ed il 30

gennaio 2007, con l’intenzione di svolgere un’attività lucrativa, sprovvista

del necessario permesso di Polizia degli stranieri nonché per avere soggiornato

illegalmente a a __________ presso l’esercizio pubblico __________ e a __________

presso il Motel __________ nei periodi 30 maggio 2004/30 giugno 2004, 4 marzo

2005/4 aprile 2005, 15 luglio 2005/15 agosto 2005, 3 novembre 2005/3 dicembre

2005, 23 marzo 2006/23 aprile 2006, 27 ottobre 2005/27 novembre 2006 e 30

gennaio 2007/1 febbraio 2007?

1.2

esercizio illecito della

prostituzione, per avere infranto le normative cantonali riguardanti

l’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia

cantonale?

1.3

contravvenzione alla LDDS, per

avere svolto attività lucrativa in Svizzera, e meglio a __________ e a __________,

nei periodi di cui sub. 1?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 199 CP, 23 cpv. 1 e 6

LDDS; 5 LesProst; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.1

, 1.2., 1.3., 3.; come segue ai quesiti posti sub 2. e 4.;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di :

-

infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

(entrata illegale e soggiorno illegale) ripetuta (art. 23 cpv. 1 LDDS),

-

esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP) e di

-

contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

(art. 23 cpv. 6 LDDS),

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 284/2007 del 5 febbraio 2007;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

1'800.-- (milleottocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per

complessivi fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avverte le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

La condannata può ricorrere

solo contro la dichiarazione di contumacia;

la condannata della facoltà di

chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico

della Confederazione, Berna,

Ufficio

federale della migrazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.-- multa

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 350.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 650.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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