10.2007.65
Portare e detenere nell'abitacolo di suna vettura un manganello e un coltello da esploratore senza essere in possesso della necessaria autorizzazione
8 gennaio 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.65
Data decisione, Autorità:
08.01.2008, PRPEN
Titolo:
Portare e detenere nell'abitacolo di suna vettura un manganello e un coltello da esploratore senza essere in possesso della necessaria autorizzazione
POSSESSO ILLECITO DI ARMI
art. 33 cpv. 1 LARM
Incarto
n.
10.2007.65
DA
263/2007
Bellinzona
8
gennaio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di violazione della
Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni,
per avere,
senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione di porto d’armi,
portato e detenuto nell’abitacolo della sua vettura __________ __________, un
manganello e un coltello da esploratore;
Fatti
avvenuti a __________ l’11 gennaio 2007;
reato
previsto dall’art. 33 cpv. 1 LArm in relazione con l’art. 27 cpv. 1 LArm;
perseguito con decreto
d’accusa del 5 febbraio 2007 n. 263/2007 del , che propone la condanna:
1. Alla
pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere da fr. 300.-- cadauna, (art. 34
e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 900.--. L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e
seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 500.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
4.
Ordina
la confisca del manganello, del coltello e della pistola giocattolo
sequestratigli l’11 gennaio 2007 dalla Polizia (art. 69 CPS).
5.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 8 febbraio
2007;
indetto il
dibattimento 8 gennaio 2008, al quale è comparso l’accusato, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 1. ottobre 2007 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità
dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato, il quale chiede il proprio proscioglimento, la restituzione
degli oggetti sequestrati nonché il versamento di un’indennità per ripetibili
di fr. 3'000.--;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1
autore colpevole di violazione della Legge federale sulle armi, gli accessori
di armi e le munizioni, per avere, a __________ l’11 gennaio 2007, senza essere
al beneficio della necessaria autorizzazione di porto d’armi, portato e
detenuto nell’abitacolo della sua vettura __________ __________, un manganello
e un coltello da esploratore?
2.
In caso di
risposta affermativa quale deve essere la pena?
3.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova?
4.
Deve essere
ordinata la confisca del manganello e del coltello oggetto di sequestro?
5.
Devono
essere concesse ripetibili e se sì in quale misura?
6.
A chi
vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna
parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1
segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al
quesito posto sub 1.; come segue ai quesiti posti sub 5. e 6.;
decaduti gli altri quesiti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di violazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di
armi e le munizioni (art. 33 cpv. 1 LArm);
assegna le tasse
e le spese allo Stato, che dovrà rifondere a ACCU 1 fr. 250.—
(duecentocinquanta) a titolo di ripetibili;
ordina il
dissequestro nelle mani di ACCU 1 del manganello, del coltello e della pistola
giocattolo sequestratigli l’11 gennaio 2007 dalla Polizia;
avvertite le
parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione
della sentenza;
dichiara la
sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
reperti, Bellinzona,
Ufficio
federale di Polizia, Ufficio armi, Berna,
Ufficio
dei permessi e dell’immigrazione, servizio armi, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello
Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 200.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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