10.2007.67
Lesioni colpose gravi a seguito di investimento con superamento di velocità
17 dicembre 2007Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
10.2007.67
Data decisione, Autorità:
17.12.2007, PRPEN
Titolo:
Lesioni colpose gravi a seguito di investimento con superamento di velocità
LESIONE COLPOSA
art. 125 cpv. 2 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2007.67
DA
360/2007
Bellinzona
17 dicembre 2007
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni colpose gravi,
per avere, il __________, a __________,
su via __________, cagionato per imprevidenza colpevole lesioni gravi a CIVI 1
e in particolare circolando alla guida della vettura __________ __________
targata __________ nottetempo con precipitazioni, nonché in scarse condizioni
di visibilità, ad una velocità peritalmente accertata oscillante tra i 53Km/h –
58 Km/h vigente il limite massimo di 50 Km/h, nell’approssimarsi al passaggio a livello e adiacente passaggio pedonale, omesso di adeguare la velocità di
marcia alle predette condizioni meteorologiche e di visibilità, con la
conseguenza che non poté percepire in tempo utile il pedone CIVI 1 che stava
attraversando la carreggiata da sinistra verso destra, con la conseguenza che
lo urtò, provocando a CIVI 1 a seguito dell’impatto sia con la vettura che con
il suolo un trauma cranico, un trauma del massiccio facciale, un trauma
toracico, un trauma pelvico, che la misero in pericolo di morte, obbligandola a
una degenza ospedaliera e riabilitativa, riportando infine la stessa una
persistente deficienza di memoria, programmazione di gnosi nonché difficoltà
nell’eloquio con balbuzia e difficoltà nell’espressione di parole e concetti,
disturbi dell’odorato e del gusto, dolore cronico al rachide cervicale e
lombare, dolori all’anca destra e dolori relativi ad un importante ematoma
cronico organizzato a livello dell’anca destra e una presumibile incapacità
lavorativa permanente così come attestato dai certificati medici di data __________
2005 dell’Ospedale Regionale di __________ e di data __________ del dr. __________;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 125 cpv. 2
CP;
perseguito con decreto d’accusa del 13 febbraio
Fatti
2007 n. 360/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
3'250.00 (tremiladuecentocinquanta), corrispondente a 25 (venticinque) aliquote
da fr. 130.00 (centotrenta) (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.00,
con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
La parte civile CIVI 1 è
rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura.
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 2'000.00
(duemila).
ed inoltre La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2007;
indetto il dibattimento 17 dicembre 2007,
al quale hanno partecipato la Sostituto
Procuratore pubblico,
l’accusato, il difensore, il consulente del difensore, la
parte civile, il patrocinatore
della parte civile;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
acquisiti gli atti formanti l'incarto del
Ministero pubblico, come pure gli accertamenti sulla situazione personale ed
economica eseguiti dalla Pretura penale, della documentazione aggiornata sulla
situazione di salute della parte civile, prodotta da quest’ultima, oltre che la
“consulenza tecnica” dell’11 dicembre 2007 dell’ing. __________;
respinte la richiesta di sospensione del
processo formulata tardivamente dalla difesa, “affinché la perizia eseguita
dall’ing. __________ possa essere meglio chiarita ed eventualmente completata”;
l’ulteriore
richiesta peritale formulata dalla difesa, in quanto tardiva e ritenuto che il
perito ufficiale ha confermato il suo referto nel suo recente scritto del 3
dicembre 2007;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il
quale, ripercorrendo i fatti, ha confermato che al momento dell’incidente
pioveva, che la velocità non era superiore ai 50 km/h e che egli non si è accorto di nulla prima dell’impatto. ACCU 1 si dichiara molto dispiaciuto
per quanto accaduto;
ascoltata la parte civile, che ha confermato
la sua direzione dell’attraversamento e di non aver potuto schivare l’auto, in
quanto sopraggiungeva a velocità elevata.
chiusa la fase istruttoria,
sentiti la Sostituto Procuratore pubblico, la quale conferma le circostanze e le richieste contenute nel
decreto d’accusa;
il patrocinatore della parte
civile, il quale, in sostanza, si è associato a quanto detto dall’accusa,
mettendo in evidenza le conseguenze fisiche e psichiche subite dalla vittima e ha
chiesto che il decreto venga confermato;
il difensore, il quale ha
risposto ricordando che il decreto d’accusa è frutto di un’istanza di
promozione d’accusa, visto il non luogo a procedere precedentemente pronunciato. La Camera di ricorsi penali avrebbe, statuendo sull’istanza, ordinato un
completamento delle informazioni preliminari, non effettuato dalla Sostituto
procuratore. Per una propria valutazione della fattispecie, la difesa ha fatto
capo alla consulenza dell’ing. __________, le cui conclusioni si trovano
riassunte nel documento consegnato in data odierna e messo agli atti dal
Giudice (rapporto di consulenza tecnica);
viene sentito per ultimo l'accusato, dispiaciuto
per quanto accaduto;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autore colpevole di
lesioni colpose gravi per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale condanna dev’essere posta al beneficio della sospensione
condizionale e se sì per quale periodo di prova?
4.
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.
La sera del __________,
sulla strada cantonale che da __________ porta a __________ è avvenuto un grave
incidente della circolazione: pioveva molto forte quella sera e la vittima, CIVI
1, strava attraversando la strada dopo il passaggio a livello di __________
quando è stata investita dall’autovettura guidata da ACCU 1. È stata dall’urto
violentemente proiettata sull’asfalto, dove ha perso conoscenza. In seguito, è
stata trasferita con l’autoambulanza al pronto soccorso dell’ospedale __________,
dove è rimasta, in cure intense, per 3 giorni, per poi essere ricoverata in
chirurgia fino al 4 maggio 2005. Non lievi sono state le problematiche
riscontrate: un trauma cranico, una frattura mandibolare, un trauma toracico e
una frattura alla colonna vertebrale. Non breve è stata la successiva degenza
in varie case di cura: dopo il ricovero a __________, se ne è reso necessario
uno ulteriore a __________ per la riabilitazione. In seguito, ancora nel 2006,
dato il persistere di dolori, delle cefalee, l’insorgere di vertigini e di
disturbi cervicali è stata ulteriormente ricoverata alla clinica di __________,
luogo in cui è stata accertata la persistenza di problematiche di salute, dei
disturbi della memoria oltre che reazioni di tipo ansioso-depressive,
inesistenti prima dell’incidente.
2.
I disturbi della vittima sono tutt’oggi oggettivamente
riscontrabili e i referti medici agli atti sono in tal senso molto esaustivi:
al dibattimento la donna è apparsa ancora particolarmente scossa per
quell’evento, oltre che adirata con l’accusato, ritenendo - a torto - che ACCU
1.
avesse volutamente inteso “farle del male” mentre stava correttamente
attraversando la strada. Una versione questa che è sicuramente sfalsata dalle
forti emozioni vissute della vittima, che, come detto, dopo quella sera, ha dovuto
subire non poche cure mediche. Al dibattimento ha precisato “prima di
attraversare la strada ho guardato se arrivava qualcuno, non scorgendo alcun
autoveicolo sono andata… proprio come facevo ogni giorno e da anni al
rientro dal mio lavoro (a __________) col trenino: dalla stazione di __________
verso casa mia. Quella sera, quella macchina è giunta a velocità elevata e
non l’ho così potuta evitare” (verb. int. 30.06.2005).
Dopo questo incidente la parte civile “non tornerà più
quella di prima” ha scritto il dr. __________, psichiatra, nel suo rapporto
del __________ 2007, ritenuto che il pensiero della paziente rimane
“focalizzato sulla sua vita distrutta dall’incidente”.
3.
Gli ulteriori dettagli della vicenda si possono riassumere come
segue. L’investimento da parte di ACCU 1 è avvenuto mentre quest’ultimo si
stava dirigendo verso __________, in un momento in cui la pioggia era molto
forte, addirittura battente. La vittima, ha invece attraversato le strada sulle
strisce pedonali, o perlomeno -stando a quanto accertato dal perito
giudiziario- nelle immediatissime vicinanze, a 2 metri di distanza (v. anche documentazione fotografica Polizia Scientifica del __________, foto 1
punto b). Era notte: la strada era comunque illuminata siccome munita di lampioni.
Va in ogni modo subito osservato che così come ha ricordato la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello il __________ __________, adita dalla parte
civile a seguito di un decreto d’abbandono del sostituto procuratore pubblico,
il conducente avrebbe potuto essere scagionato dall’accusa di lesioni colpose
unicamente nel caso in cui il comportamento della vittima fosse stato a tal
punto insolito da avere un peso tale da relegare in secondo piano tutti gli
altri fattori, fra cui l’atteggiamento assunto dal conducente in
quell’occasione, con particolare riferimento alla velocità da lui adottata.
Sono quindi questi gli argomenti da approfondire nel presente procedimento.
4.
Ed è infatti proprio su questi temi che, al dibattimento, la
difesa ha sollevato precise contestazioni. Avvalendosi della collaborazione di
un noto esperto in materia d’infortunistica stradale (l’ing. __________) e
preso atto del fatto che la CCRP ha rilevato la necessità di procedere ad una “completazione
delle informazioni preliminari” in merito alla condotta dell’indagato e al
comportamento della vittima, la difesa ha precisato che l’accusato, quella
sera, non solo non avrebbe visto la parte civile mentre stava attraversando la
strada, ma non avrebbe nemmeno potuto scorgerla. Secondo la difesa viaggiava ad
una velocità adeguatamente moderata, al massimo a 45 km/h, così come si evince della “consulenza tecnica” __________ __________ prodotta al
dibattimento.
Vi sarebbe per finire, sempre stando alla tesi della difesa, da
chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, ritenuto che, con riferimento alle
emergenze testimoniali, non sarebbe stata scientificamente provata la “direzione
d’attraversamento della vittima”: da sinistra verso destra (dalla stazione __________
verso casa sua) o da destra verso sinistra. Un’argomentazione mai fatta valere
quest’ultima, ma comunque sollevata al dibattimento: a causa di dette
circostanze, l’esito della sentenza, dovrebbe, secondo l’adagio in dubio pro
reo, andare a favore del qui accusato.
Al processo la sostituta procuratore pubblico si è recisamente
opposta alle (nuove) tesi fatte valere dalla difesa, attirando l’attenzione
sulla tardività delle argomentazioni sollevate: oltre che essere pretestuose
creerebbero confusione anche da un punto di vista formale, trattandosi di
documenti finalizzati a contrastare risultanze peritali, in assenza del perito
e senza il rispetto del principio del principio del contraddittorio.
5.
Ciò posto, indipendentemente da queste argomentazioni e dato
atto che, effettivamente, la dinamica dei comportamenti assunti delle parti
(accusato e vittima) prima dell’incidente merita di essere discussa e
approfondita, occorre immediatamente rilevare che il perito ufficiale ing. __________,
interpellato da questo giudice a seguito delle (nuove) argomentazioni della
difesa dopo l’ordinanza di apertura, ha confermato il referto da lui allestito
il __________ __________. L’esperto, preso atto degli studi effettuati dal
l’ing. __________ in merito alla “percezione cinematica di avvistamento”
di cui allo scritto della difesa del __________ __________, nel suo rapporto
del __________ __________, ha in precisato che “la problematica analizzata
nello studio presentato dall’ ing. __________, benché tecnicamente ed
oggettivamente corretta” non è “del tutto applicabile alla fattispecie”.
La presente sentenza deve per questi motivi fondarsi sulle rilevanze peritali
di cui alla relazione del __________ __________ e quindi anche quelle riferite
alla velocità assunta dal ACCU 1 al momento dell’investimento, di 53-58 km/h:
un’andatura sicuramente inadeguata per quel particolare tratto di strada, per
quell’ora, al buio e con quelle condizioni meteorologiche.
6.
Pure comprovata deve essere ritenuta la circostanza che la
vittima ha attraversato la strada da sinistra verso destra (come illustrato nel
CD-ROM annesso alla perizia): così come da anni faceva a quell’ora per recarsi
dal lavoro a casa, dopo essere scesa dal treno che da __________ porta ad __________,
giunto a questa stazione pochi attimi prima dell’incidente. Basta per questo
rinviare alla versione addotta dallo stesso accusato in sede d’interrogatorio
del __________ __________, quando aveva precisato di avere “visto un’ombra
alla (sua) sinistra” per poi udire l’impatto: apparirebbe di conseguenza
perlomeno anomalo che un pedone venga urtato con la parte anteriore sinistra
senza che il conducente si sia accorto che prima aveva praticamente
attraversato il campo stradale davanti a lui. In ogni caso la versione di
percorrimento, da destra verso sinistra, sarebbe per l’accusato ancora più
sfavorevole, siccome, se così fosse, stante la curvatura della strada verso
sinistra, avrebbe potuto (e dovuto) percepire la vittima ancora meglio e prima.
A favore della tesi d’attraversamento da destra verso sinistra vi è comunque la
versione dei fatti di un testimone, che ha incontrato la vittima pochi attimi
prima sulla stradina che porta alla stazione (verb. ud. __________ del __________
__________, pag. 2). L’altra testimonianza esperita di __________ del __________
__________ appare infatti meno attendibile, non avendo appunto questo teste
incontrato la vittima prima dell’incidente. Va comunque osservato che questa
persona ha anche dichiarato di avere visto l’auto dell’accusato sfrecciare a
velocità sostenuta.
7.
La norma fondamentale da disporre per la valutazione del
presente procedimento è l’art. 125 CP a tenore della quale chiunque, per
negligenza, cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona è punito, su
querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria. Questa disposizione va messa in correlazione con la parte generale
del codice penale e in particolare con l'art. 12 cpv. 3 CP, secondo cui
commette un crimine o un delitto “per negligenza” chi, per imprevidenza
colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto
conto. L'imprevidenza è colpevole se l'agente non ha usato le precauzioni cui
era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
Va innanzitutto rilevato che non vi è obiezione alcuna sul “risultato”
prodotto dall’incidente della circolazione oggetto del procedimento e meglio il
fatto che la parte civile, a seguito di quell’infortunio ha subito una lesione
corporale di tipo “grave”. Questa circostanza la si evince comunque
chiaramente anche dagli atti di causa, e in particolare dall’incarto richiamato
d’ufficio dall’Istituto delle assicurazioni sociali, a cui la vittima si è
rivolta dopo l’incidente. Prima del sinistro questa persona era perfettamente
abile al lavoro ed ha sempre lavorato come aiuto cucina e cuoca; allo stadio
attuale e a distanza di quasi 3 anni dall’evento, si trova invece
impossibilitata ad esercitare qualsiasi attività lucrativa perlomeno nella
misura del 50%. La decisione dell’Ufficio invalidità, pur non essendo
definitiva (vi è pendente un’opposizione presso il Tribunale delle
assicurazioni sociali) è sufficiente per concludere che la vittima abbia subito
delle lesioni a tal punto gravi da ritenere che le condizioni d’effetti previste
dall’art. 125 CP siano perfettamente adempiute (STF 119 IV 26).
8.
Pure assodato è l’esistenza di un “rapporto di causalità”
fra il comportamento del conducente accusato e le lesioni corporali sofferte
dalla vittima. Il fatto di avere provocato quell’incidente è, infatti,
pacificamente ammesso, così come è stato chiaramente comprovato che le
disfunzioni oggi patite dalla parte civile trovano inconfutabilmente la loro
origine nell’incidente della circolazione oggetto della presente causa: da qui
si deduce l’aspetto “naturale” del predetto nesso di causalità.
Sono altresì adempiute le condizioni riferite all’ “adeguatezza”
del nesso causale (STF 127 IV 75): tenuto conto dell’automobile in marcia,
dell’impatto con la vittima e del fatto che quest’ultima stata violentemente
scaraventata in aria per poi rovinare sull’asfalto a distanza di diversi metri
si può certamente concludere che le lesioni da lei riportate siano una
conseguenza logica di questi fatti, tenuto conto dell'andamento ordinario delle
cose e dell’esperienza della vita (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10). Occorre
quindi solo stabilire se si è realizzato un “fattore interruttivo” della
causalità, ovvero una circostanza a tal punto insolita ed inusuale da porre in
secondo piano l’atteggiamento assunto dall’accusato conducente. Ciò che però
non è il caso.
9.
Infatti, tenuto conto che l’incidente è avvenuto in una zona
abitata, che le condizioni stradali erano particolarmente difficili, che vi era
il pericolo di “aquaplaning”, che era notte, che il percorso da lui
prescelto era caratterizzato dall’esistenza di un passaggio a livello (art. 28
LCS), che vi era un passaggio pedonale, numerose intersezioni (art. 31 LCS) e
considerato che, l’accusato ha dichiarato che, in tali condizioni, si stava muovendo
“a 40 - 50 km/h”, si deve forzatamente concludere che la sua andatura
non era adeguata alle circostanze concrete e che, così guidando, ha superato il
livello del rischio ammesso dal dovere di prudenza imposto agli automobilisti.
Stante la severa normativa valida nella circolazione stradale non possono
quindi essere prese in considerazione le doglianze del conducente secondo cui
non avrebbe potuto scorgere la vittima o che l’incidente era assolutamente
inevitabile. Va in tal senso osservato che il comportamento assunto dal pedone
(che stava effettuando una normale operazione di attraversamento della strada
dopo un passaggio a livello e vicino alle strisce pedonali) non era tale da
poter essere considerato a tal punto inusuale da interrompere il legame di
causalità o da assumere un peso tale da risultare la causa più immediata
dell’evento, in modo da relegare in secondo piano l’atteggiamento assunto dal
conducente. Secondo il perito la prima percezione avrebbe in effetti potuto
avvenire già “quando l’automobile si trovava ad una quindicina di metri dal
pedone: reagendo in tale istante l’automobilista avrebbe potuto arrestare il
proprio veicolo unicamente se la sua velocità non fosse stata superiore a 35-40 km/h”.
È vero che il perito ha altresì indicato che, “la
particolare situazione di luce e di contrasto associate alle avverse condizioni
meteorologiche possono avere impedito la percezione da parte dell’automobilista
fino a quando la vettura era ormai vicinissima al pedone” (perizia, ing. __________,
pag. 36), tuttavia detta circostanza non è sufficiente per scagionare
l’accusato. A quest’ultimo, nella sua qualità di conducente, sono imposti in
effetti severi doveri. Come sopra ricordato, questo incidente si è consumato in
una zona sensibile densamente abitata e non fuori località dove la
giurisprudenza si dimostra meno restrittiva (ma comunque non molto transigente)
e dove l’insorgere di un pedone potrebbe essere considerato un evento anomalo o
straordinario (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 1.2.1.
bb) ad art. 32 LCS). In ogni caso essa impone all’automobilista di essere
costantemente pronto ad affrontare qualsiasi ostacolo, circolando lentamente e,
se necessario, fermandosi, tenendo finanche conto della possibilità d’incappare
in una sedia sull’autostrada (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, n. 1.25 ad art. 32 LCS).
10.
Va poi osservato che,
sempre secondo la perizia il pedone “è entrato nel fascio di luce prodotto
dall’automobile circa 1 - 1,5 secondi prima della collisione ovvero a 15 - 20 metri dalla donna” (perizia ing. __________, pag. 28) e che la giurisprudenza fissa a quei
conducenti che conoscono la strada un tempo di reazione di 0,7 secondi (DTF 93
IV 59) e al massimo di 1 secondo (DTF 89 IV 140). Per cui, pur dando per
assodato che la visibilità era particolarmente ridotta, è altrettanto vero che
proprio per questo motivo per l’automobilista s’imponeva un accresciuto dovere
di prudenza, in modo di essere sempre in grado a “tenir prêt à freiner son véhicule”
in caso di pericolo: il faut conduire le véhicule à une vitesse telle que,
compte tenu de toutes les circonstances, il puisse être ralenti au bon moment,
voire arrêté” (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n.
1.2
ad art. 32 LCS) evitando così ogni ostacolo. Pedone che era, fra l’altro,
vestito con una giacca di colore chiaro e munito di un ombrello, il quale,
ancorché scuro, doveva permettere una maggiore visibilità della persona (vedi
documentazione fotografica del __________).
11.
Date quindi per assodate le condizioni di causalità naturale e
adeguata, escluso l’intervento di un fattore interruttivo, per decidere in
merito alla colpevolezza dell’accusato, richiamato anche quanto indicato ai
punti precedenti, occorre stabilire se, quo agli aspetti oggettivi, allo
stesso può essere addossata una “violazione di un dovere di prudenza” e,
per quanto attiene agli aspetti soggettivi, se ha commesso una “negligenza”.
Per determinare precisamente quali siano i doveri di prudenza
in caso d’incidente automobilistico occorre riferirsi alle norme specifiche per
l’ambito in questione sulla circolazione stradale (DTF 129 IV 119 consid. 2.1
pag. 121, DTF 122 IV 133 consid. 2a pag. 135, 225 consid. 2a pag. 227,
Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, n. 29 ad art. 18 CP). E, in tal
senso va subito precisato che, anche se l’accusato non avesse superato il
limite di 50 km/h sarebbe comunque da condannare, in quanto la normativa
stradale sancisce che un conducente di un autoveicolo deve essere riconosciuto
colpevole di lesioni corporali per negligenza non solo quando non ha rispettato
la normativa federale, ma anche quando non ha semplicemente ossequiato il
cosiddetto “dovere generale di prudenza” (Sorgfaltpflicht),
che occorre rispettare indipendentemente dal regime giuridico e dalla
cartellistica vigente sul tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro (DTF
78.
IV 73; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 3.2. ad
art. 26 LCS). La violazione del dovere prudenza è in effetti dedotta dai
cosiddetti principi generali della circolazione (DTF 122 IV 20; Corboz, Les
infractions en droit suisse, I, Berna 2002, n. 4 ad art. 125 CP) che impongono
all’automobilista, sulla base delle sue conoscenze e delle sue capacità, di
rendersi conto dei limiti del proprio agire che deve sempre essere tale da non
mettere in pericolo la sicurezza altrui e oltrepassare i limiti del rischio
ammissibile (DTF 129 IV 119; 122 IV 19 cons. 2b; Corboz, op. cit., n. 2 ad art.
125.
CP). Del resto, secondo l’art. 26 LCS, dal titolo marginale “norma
fondamentale”, nella circolazione ciascuno “deve comportarsi in modo da
non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada
conformemente alle norme stabilite”.
Questi principi sono applicabili in particolar modo al caso che
qui ci occupa, siccome l’accusato, così come da lui dichiarato al dibattimento,
era un perfetto conoscitore del comparto da lui percorso, nel quale abita e
transita da sempre; sapeva quindi che dopo il passaggio a livello di __________
è ubicato un passaggio pedonale e che lo stesso è (evidentemente) abitualmente
utilizzato dai pedoni sia di giorno che di notte. Si tratta del classico “endroit
connu” , che qui costituisce un’aggravante: Bussy/Rusconi, Code suisse de
la circulation routière, n. 1.2.4 ad art. 32 LCS). Per cui, quand’anche si
dovesse propendere per la versione addotta dall’accusato, secondo cui avrebbe
rispettato il limite di velocità, date le condizioni stradali, da questo
conducente si poteva sicuramente pretendere maggiore cautela e prudenza, in
modo di essere in grado d’arrestare il veicolo davanti ad ogni ostacolo e in
presenza di qualsiasi pericolo. Questa circostanza impone di ritenere che, non
adeguando il suo comportamento alle ricordate regole di prudenza, egli ha
commesso una negligenza ai sensi dell’art. 12 CP, ritenuto poi che, a norma
dell’art. 49 LCS, il pedone ha la precedenza sull’automobilista.
visti gli artt. 125 CP, 90 e segg.
LCS, 3 cpv. 14 e segg. OCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo positivamente a tutti i quesiti
posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni
colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 360/2007 del 13 febbraio 2007.
condanna ACCU 1
1.
alla
pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 130.00 (centotrenta),
per un totale di fr. 2'600.00 (duemilaseicento);
§ l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla
multa di fr. 1'000.00 (mille);
§ in caso di
mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 4'280.00
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale
in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino
Il giudice: La
segretaria
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.00 multa
fr. 700.00 tassa di giustizia
fr. 2'580.00 spese giudiziarie e peritali
fr. 4'280.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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