Lexipedia

Decisione

10.2007.67

Lesioni colpose gravi a seguito di investimento con superamento di velocità

17 dicembre 2007Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 360/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

3'250.00 (tremiladuecentocinquanta), corrispondente a 25 (venticinque) aliquote

da fr. 130.00 (centotrenta) (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.00,

con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

La parte civile CIVI 1 è

rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente natura.

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 2'000.00

(duemila).

ed inoltre La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2007;

indetto il dibattimento 17 dicembre 2007,

al quale hanno partecipato la Sostituto

Procuratore pubblico,

l’accusato, il difensore, il consulente del difensore, la

parte civile, il patrocinatore

della parte civile;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

acquisiti gli atti formanti l'incarto del

Ministero pubblico, come pure gli accertamenti sulla situazione personale ed

economica eseguiti dalla Pretura penale, della documentazione aggiornata sulla

situazione di salute della parte civile, prodotta da quest’ultima, oltre che la

“consulenza tecnica” dell’11 dicembre 2007 dell’ing. __________;

respinte la richiesta di sospensione del

processo formulata tardivamente dalla difesa, “affinché la perizia eseguita

dall’ing. __________ possa essere meglio chiarita ed eventualmente completata”;

l’ulteriore

richiesta peritale formulata dalla difesa, in quanto tardiva e ritenuto che il

perito ufficiale ha confermato il suo referto nel suo recente scritto del 3

dicembre 2007;

proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il

quale, ripercorrendo i fatti, ha confermato che al momento dell’incidente

pioveva, che la velocità non era superiore ai 50 km/h e che egli non si è accorto di nulla prima dell’impatto. ACCU 1 si dichiara molto dispiaciuto

per quanto accaduto;

ascoltata la parte civile, che ha confermato

la sua direzione dell’attraversamento e di non aver potuto schivare l’auto, in

quanto sopraggiungeva a velocità elevata.

chiusa la fase istruttoria,

sentiti la Sostituto Procuratore pubblico, la quale conferma le circostanze e le richieste contenute nel

decreto d’accusa;

il patrocinatore della parte

civile, il quale, in sostanza, si è associato a quanto detto dall’accusa,

mettendo in evidenza le conseguenze fisiche e psichiche subite dalla vittima e ha

chiesto che il decreto venga confermato;

il difensore, il quale ha

risposto ricordando che il decreto d’accusa è frutto di un’istanza di

promozione d’accusa, visto il non luogo a procedere precedentemente pronunciato. La Camera di ricorsi penali avrebbe, statuendo sull’istanza, ordinato un

completamento delle informazioni preliminari, non effettuato dalla Sostituto

procuratore. Per una propria valutazione della fattispecie, la difesa ha fatto

capo alla consulenza dell’ing. __________, le cui conclusioni si trovano

riassunte nel documento consegnato in data odierna e messo agli atti dal

Giudice (rapporto di consulenza tecnica);

viene sentito per ultimo l'accusato, dispiaciuto

per quanto accaduto;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di

lesioni colpose gravi per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale condanna dev’essere posta al beneficio della sospensione

condizionale e se sì per quale periodo di prova?

4.

A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1.

La sera del __________,

sulla strada cantonale che da __________ porta a __________ è avvenuto un grave

incidente della circolazione: pioveva molto forte quella sera e la vittima, CIVI

1, strava attraversando la strada dopo il passaggio a livello di __________

quando è stata investita dall’autovettura guidata da ACCU 1. È stata dall’urto

violentemente proiettata sull’asfalto, dove ha perso conoscenza. In seguito, è

stata trasferita con l’autoambulanza al pronto soccorso dell’ospedale __________,

dove è rimasta, in cure intense, per 3 giorni, per poi essere ricoverata in

chirurgia fino al 4 maggio 2005. Non lievi sono state le problematiche

riscontrate: un trauma cranico, una frattura mandibolare, un trauma toracico e

una frattura alla colonna vertebrale. Non breve è stata la successiva degenza

in varie case di cura: dopo il ricovero a __________, se ne è reso necessario

uno ulteriore a __________ per la riabilitazione. In seguito, ancora nel 2006,

dato il persistere di dolori, delle cefalee, l’insorgere di vertigini e di

disturbi cervicali è stata ulteriormente ricoverata alla clinica di __________,

luogo in cui è stata accertata la persistenza di problematiche di salute, dei

disturbi della memoria oltre che reazioni di tipo ansioso-depressive,

inesistenti prima dell’incidente.

2.

I disturbi della vittima sono tutt’oggi oggettivamente

riscontrabili e i referti medici agli atti sono in tal senso molto esaustivi:

al dibattimento la donna è apparsa ancora particolarmente scossa per

quell’evento, oltre che adirata con l’accusato, ritenendo - a torto - che ACCU

1.

avesse volutamente inteso “farle del male” mentre stava correttamente

attraversando la strada. Una versione questa che è sicuramente sfalsata dalle

forti emozioni vissute della vittima, che, come detto, dopo quella sera, ha dovuto

subire non poche cure mediche. Al dibattimento ha precisato “prima di

attraversare la strada ho guardato se arrivava qualcuno, non scorgendo alcun

autoveicolo sono andata… proprio come facevo ogni giorno e da anni al

rientro dal mio lavoro (a __________) col trenino: dalla stazione di __________

verso casa mia. Quella sera, quella macchina è giunta a velocità elevata e

non l’ho così potuta evitare” (verb. int. 30.06.2005).

Dopo questo incidente la parte civile “non tornerà più

quella di prima” ha scritto il dr. __________, psichiatra, nel suo rapporto

del __________ 2007, ritenuto che il pensiero della paziente rimane

“focalizzato sulla sua vita distrutta dall’incidente”.

3.

Gli ulteriori dettagli della vicenda si possono riassumere come

segue. L’investimento da parte di ACCU 1 è avvenuto mentre quest’ultimo si

stava dirigendo verso __________, in un momento in cui la pioggia era molto

forte, addirittura battente. La vittima, ha invece attraversato le strada sulle

strisce pedonali, o perlomeno -stando a quanto accertato dal perito

giudiziario- nelle immediatissime vicinanze, a 2 metri di distanza (v. anche documentazione fotografica Polizia Scientifica del __________, foto 1

punto b). Era notte: la strada era comunque illuminata siccome munita di lampioni.

Va in ogni modo subito osservato che così come ha ricordato la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello il __________ __________, adita dalla parte

civile a seguito di un decreto d’abbandono del sostituto procuratore pubblico,

il conducente avrebbe potuto essere scagionato dall’accusa di lesioni colpose

unicamente nel caso in cui il comportamento della vittima fosse stato a tal

punto insolito da avere un peso tale da relegare in secondo piano tutti gli

altri fattori, fra cui l’atteggiamento assunto dal conducente in

quell’occasione, con particolare riferimento alla velocità da lui adottata.

Sono quindi questi gli argomenti da approfondire nel presente procedimento.

4.

Ed è infatti proprio su questi temi che, al dibattimento, la

difesa ha sollevato precise contestazioni. Avvalendosi della collaborazione di

un noto esperto in materia d’infortunistica stradale (l’ing. __________) e

preso atto del fatto che la CCRP ha rilevato la necessità di procedere ad una “completazione

delle informazioni preliminari” in merito alla condotta dell’indagato e al

comportamento della vittima, la difesa ha precisato che l’accusato, quella

sera, non solo non avrebbe visto la parte civile mentre stava attraversando la

strada, ma non avrebbe nemmeno potuto scorgerla. Secondo la difesa viaggiava ad

una velocità adeguatamente moderata, al massimo a 45 km/h, così come si evince della “consulenza tecnica” __________ __________ prodotta al

dibattimento.

Vi sarebbe per finire, sempre stando alla tesi della difesa, da

chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, ritenuto che, con riferimento alle

emergenze testimoniali, non sarebbe stata scientificamente provata la “direzione

d’attraversamento della vittima”: da sinistra verso destra (dalla stazione __________

verso casa sua) o da destra verso sinistra. Un’argomentazione mai fatta valere

quest’ultima, ma comunque sollevata al dibattimento: a causa di dette

circostanze, l’esito della sentenza, dovrebbe, secondo l’adagio in dubio pro

reo, andare a favore del qui accusato.

Al processo la sostituta procuratore pubblico si è recisamente

opposta alle (nuove) tesi fatte valere dalla difesa, attirando l’attenzione

sulla tardività delle argomentazioni sollevate: oltre che essere pretestuose

creerebbero confusione anche da un punto di vista formale, trattandosi di

documenti finalizzati a contrastare risultanze peritali, in assenza del perito

e senza il rispetto del principio del principio del contraddittorio.

5.

Ciò posto, indipendentemente da queste argomentazioni e dato

atto che, effettivamente, la dinamica dei comportamenti assunti delle parti

(accusato e vittima) prima dell’incidente merita di essere discussa e

approfondita, occorre immediatamente rilevare che il perito ufficiale ing. __________,

interpellato da questo giudice a seguito delle (nuove) argomentazioni della

difesa dopo l’ordinanza di apertura, ha confermato il referto da lui allestito

il __________ __________. L’esperto, preso atto degli studi effettuati dal

l’ing. __________ in merito alla “percezione cinematica di avvistamento”

di cui allo scritto della difesa del __________ __________, nel suo rapporto

del __________ __________, ha in precisato che “la problematica analizzata

nello studio presentato dall’ ing. __________, benché tecnicamente ed

oggettivamente corretta” non è “del tutto applicabile alla fattispecie”.

La presente sentenza deve per questi motivi fondarsi sulle rilevanze peritali

di cui alla relazione del __________ __________ e quindi anche quelle riferite

alla velocità assunta dal ACCU 1 al momento dell’investimento, di 53-58 km/h:

un’andatura sicuramente inadeguata per quel particolare tratto di strada, per

quell’ora, al buio e con quelle condizioni meteorologiche.

6.

Pure comprovata deve essere ritenuta la circostanza che la

vittima ha attraversato la strada da sinistra verso destra (come illustrato nel

CD-ROM annesso alla perizia): così come da anni faceva a quell’ora per recarsi

dal lavoro a casa, dopo essere scesa dal treno che da __________ porta ad __________,

giunto a questa stazione pochi attimi prima dell’incidente. Basta per questo

rinviare alla versione addotta dallo stesso accusato in sede d’interrogatorio

del __________ __________, quando aveva precisato di avere “visto un’ombra

alla (sua) sinistra” per poi udire l’impatto: apparirebbe di conseguenza

perlomeno anomalo che un pedone venga urtato con la parte anteriore sinistra

senza che il conducente si sia accorto che prima aveva praticamente

attraversato il campo stradale davanti a lui. In ogni caso la versione di

percorrimento, da destra verso sinistra, sarebbe per l’accusato ancora più

sfavorevole, siccome, se così fosse, stante la curvatura della strada verso

sinistra, avrebbe potuto (e dovuto) percepire la vittima ancora meglio e prima.

A favore della tesi d’attraversamento da destra verso sinistra vi è comunque la

versione dei fatti di un testimone, che ha incontrato la vittima pochi attimi

prima sulla stradina che porta alla stazione (verb. ud. __________ del __________

__________, pag. 2). L’altra testimonianza esperita di __________ del __________

__________ appare infatti meno attendibile, non avendo appunto questo teste

incontrato la vittima prima dell’incidente. Va comunque osservato che questa

persona ha anche dichiarato di avere visto l’auto dell’accusato sfrecciare a

velocità sostenuta.

7.

La norma fondamentale da disporre per la valutazione del

presente procedimento è l’art. 125 CP a tenore della quale chiunque, per

negligenza, cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona è punito, su

querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria. Questa disposizione va messa in correlazione con la parte generale

del codice penale e in particolare con l'art. 12 cpv. 3 CP, secondo cui

commette un crimine o un delitto “per negligenza” chi, per imprevidenza

colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto

conto. L'imprevidenza è colpevole se l'agente non ha usato le precauzioni cui

era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

Va innanzitutto rilevato che non vi è obiezione alcuna sul “risultato”

prodotto dall’incidente della circolazione oggetto del procedimento e meglio il

fatto che la parte civile, a seguito di quell’infortunio ha subito una lesione

corporale di tipo “grave”. Questa circostanza la si evince comunque

chiaramente anche dagli atti di causa, e in particolare dall’incarto richiamato

d’ufficio dall’Istituto delle assicurazioni sociali, a cui la vittima si è

rivolta dopo l’incidente. Prima del sinistro questa persona era perfettamente

abile al lavoro ed ha sempre lavorato come aiuto cucina e cuoca; allo stadio

attuale e a distanza di quasi 3 anni dall’evento, si trova invece

impossibilitata ad esercitare qualsiasi attività lucrativa perlomeno nella

misura del 50%. La decisione dell’Ufficio invalidità, pur non essendo

definitiva (vi è pendente un’opposizione presso il Tribunale delle

assicurazioni sociali) è sufficiente per concludere che la vittima abbia subito

delle lesioni a tal punto gravi da ritenere che le condizioni d’effetti previste

dall’art. 125 CP siano perfettamente adempiute (STF 119 IV 26).

8.

Pure assodato è l’esistenza di un “rapporto di causalità”

fra il comportamento del conducente accusato e le lesioni corporali sofferte

dalla vittima. Il fatto di avere provocato quell’incidente è, infatti,

pacificamente ammesso, così come è stato chiaramente comprovato che le

disfunzioni oggi patite dalla parte civile trovano inconfutabilmente la loro

origine nell’incidente della circolazione oggetto della presente causa: da qui

si deduce l’aspetto “naturale” del predetto nesso di causalità.

Sono altresì adempiute le condizioni riferite all’ “adeguatezza”

del nesso causale (STF 127 IV 75): tenuto conto dell’automobile in marcia,

dell’impatto con la vittima e del fatto che quest’ultima stata violentemente

scaraventata in aria per poi rovinare sull’asfalto a distanza di diversi metri

si può certamente concludere che le lesioni da lei riportate siano una

conseguenza logica di questi fatti, tenuto conto dell'andamento ordinario delle

cose e dell’esperienza della vita (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10). Occorre

quindi solo stabilire se si è realizzato un “fattore interruttivo” della

causalità, ovvero una circostanza a tal punto insolita ed inusuale da porre in

secondo piano l’atteggiamento assunto dall’accusato conducente. Ciò che però

non è il caso.

9.

Infatti, tenuto conto che l’incidente è avvenuto in una zona

abitata, che le condizioni stradali erano particolarmente difficili, che vi era

il pericolo di “aquaplaning”, che era notte, che il percorso da lui

prescelto era caratterizzato dall’esistenza di un passaggio a livello (art. 28

LCS), che vi era un passaggio pedonale, numerose intersezioni (art. 31 LCS) e

considerato che, l’accusato ha dichiarato che, in tali condizioni, si stava muovendo

“a 40 - 50 km/h”, si deve forzatamente concludere che la sua andatura

non era adeguata alle circostanze concrete e che, così guidando, ha superato il

livello del rischio ammesso dal dovere di prudenza imposto agli automobilisti.

Stante la severa normativa valida nella circolazione stradale non possono

quindi essere prese in considerazione le doglianze del conducente secondo cui

non avrebbe potuto scorgere la vittima o che l’incidente era assolutamente

inevitabile. Va in tal senso osservato che il comportamento assunto dal pedone

(che stava effettuando una normale operazione di attraversamento della strada

dopo un passaggio a livello e vicino alle strisce pedonali) non era tale da

poter essere considerato a tal punto inusuale da interrompere il legame di

causalità o da assumere un peso tale da risultare la causa più immediata

dell’evento, in modo da relegare in secondo piano l’atteggiamento assunto dal

conducente. Secondo il perito la prima percezione avrebbe in effetti potuto

avvenire già “quando l’automobile si trovava ad una quindicina di metri dal

pedone: reagendo in tale istante l’automobilista avrebbe potuto arrestare il

proprio veicolo unicamente se la sua velocità non fosse stata superiore a 35-40 km/h”.

È vero che il perito ha altresì indicato che, “la

particolare situazione di luce e di contrasto associate alle avverse condizioni

meteorologiche possono avere impedito la percezione da parte dell’automobilista

fino a quando la vettura era ormai vicinissima al pedone” (perizia, ing. __________,

pag. 36), tuttavia detta circostanza non è sufficiente per scagionare

l’accusato. A quest’ultimo, nella sua qualità di conducente, sono imposti in

effetti severi doveri. Come sopra ricordato, questo incidente si è consumato in

una zona sensibile densamente abitata e non fuori località dove la

giurisprudenza si dimostra meno restrittiva (ma comunque non molto transigente)

e dove l’insorgere di un pedone potrebbe essere considerato un evento anomalo o

straordinario (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 1.2.1.

bb) ad art. 32 LCS). In ogni caso essa impone all’automobilista di essere

costantemente pronto ad affrontare qualsiasi ostacolo, circolando lentamente e,

se necessario, fermandosi, tenendo finanche conto della possibilità d’incappare

in una sedia sull’autostrada (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation

routière, n. 1.25 ad art. 32 LCS).

10.

Va poi osservato che,

sempre secondo la perizia il pedone “è entrato nel fascio di luce prodotto

dall’automobile circa 1 - 1,5 secondi prima della collisione ovvero a 15 - 20 metri dalla donna” (perizia ing. __________, pag. 28) e che la giurisprudenza fissa a quei

conducenti che conoscono la strada un tempo di reazione di 0,7 secondi (DTF 93

IV 59) e al massimo di 1 secondo (DTF 89 IV 140). Per cui, pur dando per

assodato che la visibilità era particolarmente ridotta, è altrettanto vero che

proprio per questo motivo per l’automobilista s’imponeva un accresciuto dovere

di prudenza, in modo di essere sempre in grado a “tenir prêt à freiner son véhicule”

in caso di pericolo: il faut conduire le véhicule à une vitesse telle que,

compte tenu de toutes les circonstances, il puisse être ralenti au bon moment,

voire arrêté” (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n.

1.2

ad art. 32 LCS) evitando così ogni ostacolo. Pedone che era, fra l’altro,

vestito con una giacca di colore chiaro e munito di un ombrello, il quale,

ancorché scuro, doveva permettere una maggiore visibilità della persona (vedi

documentazione fotografica del __________).

11.

Date quindi per assodate le condizioni di causalità naturale e

adeguata, escluso l’intervento di un fattore interruttivo, per decidere in

merito alla colpevolezza dell’accusato, richiamato anche quanto indicato ai

punti precedenti, occorre stabilire se, quo agli aspetti oggettivi, allo

stesso può essere addossata una “violazione di un dovere di prudenza” e,

per quanto attiene agli aspetti soggettivi, se ha commesso una “negligenza”.

Per determinare precisamente quali siano i doveri di prudenza

in caso d’incidente automobilistico occorre riferirsi alle norme specifiche per

l’ambito in questione sulla circolazione stradale (DTF 129 IV 119 consid. 2.1

pag. 121, DTF 122 IV 133 consid. 2a pag. 135, 225 consid. 2a pag. 227,

Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, n. 29 ad art. 18 CP). E, in tal

senso va subito precisato che, anche se l’accusato non avesse superato il

limite di 50 km/h sarebbe comunque da condannare, in quanto la normativa

stradale sancisce che un conducente di un autoveicolo deve essere riconosciuto

colpevole di lesioni corporali per negligenza non solo quando non ha rispettato

la normativa federale, ma anche quando non ha semplicemente ossequiato il

cosiddetto “dovere generale di prudenza” (Sorgfaltpflicht),

che occorre rispettare indipendentemente dal regime giuridico e dalla

cartellistica vigente sul tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro (DTF

78.

IV 73; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, n. 3.2. ad

art. 26 LCS). La violazione del dovere prudenza è in effetti dedotta dai

cosiddetti principi generali della circolazione (DTF 122 IV 20; Corboz, Les

infractions en droit suisse, I, Berna 2002, n. 4 ad art. 125 CP) che impongono

all’automobilista, sulla base delle sue conoscenze e delle sue capacità, di

rendersi conto dei limiti del proprio agire che deve sempre essere tale da non

mettere in pericolo la sicurezza altrui e oltrepassare i limiti del rischio

ammissibile (DTF 129 IV 119; 122 IV 19 cons. 2b; Corboz, op. cit., n. 2 ad art.

125.

CP). Del resto, secondo l’art. 26 LCS, dal titolo marginale “norma

fondamentale”, nella circolazione ciascuno “deve comportarsi in modo da

non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada

conformemente alle norme stabilite”.

Questi principi sono applicabili in particolar modo al caso che

qui ci occupa, siccome l’accusato, così come da lui dichiarato al dibattimento,

era un perfetto conoscitore del comparto da lui percorso, nel quale abita e

transita da sempre; sapeva quindi che dopo il passaggio a livello di __________

è ubicato un passaggio pedonale e che lo stesso è (evidentemente) abitualmente

utilizzato dai pedoni sia di giorno che di notte. Si tratta del classico “endroit

connu” , che qui costituisce un’aggravante: Bussy/Rusconi, Code suisse de

la circulation routière, n. 1.2.4 ad art. 32 LCS). Per cui, quand’anche si

dovesse propendere per la versione addotta dall’accusato, secondo cui avrebbe

rispettato il limite di velocità, date le condizioni stradali, da questo

conducente si poteva sicuramente pretendere maggiore cautela e prudenza, in

modo di essere in grado d’arrestare il veicolo davanti ad ogni ostacolo e in

presenza di qualsiasi pericolo. Questa circostanza impone di ritenere che, non

adeguando il suo comportamento alle ricordate regole di prudenza, egli ha

commesso una negligenza ai sensi dell’art. 12 CP, ritenuto poi che, a norma

dell’art. 49 LCS, il pedone ha la precedenza sull’automobilista.

visti gli artt. 125 CP, 90 e segg.

LCS, 3 cpv. 14 e segg. OCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo positivamente a tutti i quesiti

posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di lesioni

colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 360/2007 del 13 febbraio 2007.

condanna ACCU 1

1.

alla

pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 130.00 (centotrenta),

per un totale di fr. 2'600.00 (duemilaseicento);

§ l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla

multa di fr. 1'000.00 (mille);

§ in caso di

mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 4'280.00

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale

in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino

Il giudice: La

segretaria

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'000.00 multa

fr. 700.00 tassa di giustizia

fr. 2'580.00 spese giudiziarie e peritali

fr. 4'280.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster