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Decisione

10.2007.68

Mancato pagamento del biglietto del bus

14 novembre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 370/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 100.00, con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile CIVI 1 dell'importo di fr. 102.80 a titolo di risarcimento (art. 208

cpv. 1 lett. b CPPT).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.

4.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 26 febbraio 2007;

indetto il dibattimento in data14

novembre 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo di raccomandata

del 12 ottobre 2007, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha

rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 51 cpv. 1 LTP in

relazione con l’art. 1 cpv. 1 OTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1.

È ACCU 1 autrice colpevole di

contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti descritti nel

decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Deve essere riconosciuta la

pretesa di parte civile CIVI 1?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Dichiara ACCU 1

autrice colpevole di

contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico, art. 51 LTP per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 370/2007 del 19

febbraio 2007.

Condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 100.--

(cento);

§ in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 1 (uno) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-- (fr. 500.-- in caso di motivazione

scritta).

Condanna ACCU 1 a versare alla parte

civile CIVI 1, Locarno l’importo di fr. 102.80 a titolo di risarcimento.

Avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

Avverte La condannata della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.-- multa

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. 300.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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