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Decisione

10.2007.79

Trascurare negligentemente la pulizia del canale di areazione della cucina di un esercizio pubblico, cagionando un incendio propagatosi al resto dello stabile

8 gennaio 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 100.-- (cento) cadauna, (art. 34 e segg.

CPS) corrispondenti a complessivi fr. 6’000.-- (seimila);

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1’000.--

(mille) con l’avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 6 marzo 2007 dall’accusato;

indetto il dibattimento 8 gennaio 2008,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il

Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed

all’audizione dei testi;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del proprio assistito in quanto fanno difetto sia gli elementi

oggettivi, essendo stato dimostrato, con la perizia di parte e l’audizione del

perito, che il nesso causale tra l’incendio e la carente pulizia del canale di

aerazione è stato interrotto da eventi preponderanti e da lacune di

progettazione; inoltre non sono nemmeno dati i presupposti soggettivi del reato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di incendio colposo per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

che il signor ACCU 1, nato il 23

marzo 1953 ad __________ in provincia di __________ (Italia), separato e padre

di due figli maggiorenni, lavora presso l’esercizio pubblico denominato __________,

situato in __________ a __________ e gestito dalla società LESA 1 il cui

amministratore unico è il signor LESA 10;

che egli ha lavorato in questo

esercizio pubblico dal 1984 al 1990 e dal 1993 sino ad oggi, dapprima come cameriere

e poi quale direttore del locale;

che in quest’ultima qualità le

sue mansioni consistono nella gestione del personale e nella conduzione in

generale dell’esercizio pubblico (piani di lavoro, acquisti e comande merce,

ecc.);

che, per contro, la gestione

della contabilità è di competenza della LESA 1, mentre la gerenza è affidata ad

un altro dipendente, in quanto l’imputato non dispone del necessario

certificato di capacità;

che l’esercizio pubblico in

questione occupa il piano terreno ed il primo piano dello stabile sito sul fondo

n. __________ RFD del Comune di __________, comproprietà dei signori LESA 10, LESA

2.

e LESA 11;

che ai piani superiori di

questo stabile, come pure negli immobili attigui siti sui mappali n. __________,

comproprietà dei signori CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3 e RA 1, e n. __________, di

proprietà della Comunione ereditaria composta dai signori LESA 6, sono ubicate

diverse attività commerciali: LESA 8, LESA 9, LESA 3, LESA 4, LESA 5, LESA 7;

che, in data 15 giugno 2006,

verso le 10:30, nel locale al primo piano adibito a cucina del __________ si è

sviluppato un vasto incendio, che, malgrado l’immediata reazione di uno dei

cuochi mediante gli estintori in dotazione, ha richiesto l’intervento dei

pompieri cittadini;

che i vigili del fuoco, giunti

in forze sul luogo del sinistro, hanno spento piuttosto velocemente le fiamme in

cucina, mentre il fuoco, propagatosi rapidamente ai piani superiori attraverso

la condotta di aspirazione della cappa della cucina spingendosi all’interno dei

muri e dei soffitti tecnici ed interessando diverse solette sino a raggiungere

il tetto dello stabile, è stato domato unicamente verso le 17:00;

che l’incendio ha provocato

ingenti danni materiali, in particolare alla struttura in prossimità della zona

attraversata dal canale di ventilazione, il cedimento di parte dei pavimenti in

legno, nonché il danneggiamento di una zona estesa del tetto del caseggiato e dell’intera

impiantistica dello stesso;

che i danni maggiori sono stati

riscontrati principalmente all’interno della cucina ed in corrispondenza dei

piani superiori affittati all’istituto bancario LESA 8;

che gli altri locatari del

complesso di immobili hanno subito i danni provocati dalla messa fuori uso

dell’impiantistica, dal fumo, dall’intervento dei pompieri e dall’interruzione

della loro attività commerciale;

che nel corso dello spegnimento

un cuoco ed un pompiere hanno subito una lieve intossicazione, mentre un altro

vigile del fuoco si è procurato una forte distorsione alla caviglia sinistra;

che, in base ai rilievi della

polizia scientifica, l’incendio ha avuto origine nella cucina dell’esercizio

pubblico in questione, precisamente nella zona di congiunzione tra la cappa di

aspirazione dei fornelli a gas ed il canale di aspirazione che convoglia i

vapori sino al comignolo collocato sul tetto;

che le fiamme si sono

sviluppate sia all’interno sia all’esterno del canale di aspirazione provocando

ingenti danni al vano tecnico nel quale era installato, alle solette dei piani

superiori ed al tetto;

che nel punto di congiunzione

tra la cappa ed il canale orizzontale di aspirazione si inseriva il condotto di

evacuazione dei vapori del forno elettrico, i quali hanno infiammato i residui

oleosi depositatisi all’interno del canale, dando così origine all’incendio;

che, dagli accertamenti

esperiti dalla polizia, è altresì emerso che, contrariamente alle vigenti

prescrizioni antincendio, il condotto di evacuazione dei vapori del forno era

stato raccordato al canale di aspirazione della cucina, il quale, a sua volta,

era inserito all’interno di un vano tecnico, rivestito in cartongesso, privo di

adeguati elementi tagliafuoco su tutta la sua lunghezza e di appropriate

isolazioni contro il fuoco;

che detto canale era inoltre sprovvisto

delle necessarie aperture per la pulizia e non aveva subito una regolare

pulizia dalla sua posa nel 2001;

che, in virtù di un accordo

tacito, ogni sei mesi la ditta __________, __________, effettuava la piccola manutenzione

dell’impianto di ventilazione, limitatamente alla cappa ed al motore di

ventilazione, esclusa la pulizia della condotta di aspirazione;

che, sulla scorta di quanto

precede, il Procuratore Pubblico con il decreto d’accusa in esame ha ritenuto

il prevenuto colpevole di incendio colposo, per avere, in veste di gestore del citato

ristorante, negligentemente trascurato la manutenzione dell’impianto

d’aerazione delle cucine dell’esercizio pubblico, segnatamente per aver omesso

di far effettuare la pulizia regolare del canale d’aerazione dopo il 2001 (data

di messa in funzione dell’impianto), così che ne è scaturito l’incendio sia

all’esterno sia all’interno di detto canale, propagatosi poi al resto dello

stabile nel quale erano ubicate altre attività commerciali e d’ufficio;

che la pubblica accusa ha

proposto la condanna dell’imputato ad una pena pecuniaria di 60 aliquote

giornaliere da fr. 100.-- cadauna, corrispondenti complessivamente a fr. 6’000.--,

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, al pagamento di una

multa di fr. 1’000.--, nonché della tassa e delle spese di giustizia di

complessivi fr. 600.--;

che, giusta l’art. 222 cpv. 1

CPS, chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno

alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (con la detenzione o con la

multa nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2006). Stessa pena

è prevista se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o

l’integrità delle persone, art. 222 cpv. 2 CPS (nel vecchio diritto era

prevista solo la detenzione;

che, dal profilo oggettivo, è

necessario un comportamento incendiario dell’autore, ossia atto a provocare un

incendio, sia sotto forma di un’azione (in particolare quando quest’ultima non

è accompagnata dalle necessarie precauzioni), sia di un’omissione (ma solamente

se l’autore aveva una posizione di garante). Detto comportamento deve provocare

un incendio, vale a dire un fuoco di una tale ampiezza che non può più essere

spento da chi l’ha cagionato, deve essere la causa naturale e adeguata del

medesimo ed infine deve risultare un pregiudizio alla cosa altrui o un pericolo

per l’incolumità pubblica (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. II, Berna 2002, n. 1 e segg. ad art. 222 CPS, pag. 34, e riferimenti ivi

citati);

che, dal profilo soggettivo, il

reato è adempito se l’autore ha agito per negligenza. La negligenza può essere cosciente

o incosciente.

che, secondo l’art. 12 cpv. 3

CPS (corrispondente all’art. 18 cpv. 3 vCPS), agisce per negligenza colui che,

per imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento

o non ne ha tenuto conto e l’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato

le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni

personali, in specie secondo le sue conoscenze, la sua esperienza e la sua

capacità. L’ammissione della negligenza esige che l’agente sia personalmente in

grado, usando la diligenza che s’impone oggettivamente e che può essere da lui

soggettivamente pretesa, di prevedere, se non proprio l’esatto svolgimento

dell’evento, quanto meno la possibilità o il pericolo dell’evento stesso quale

conseguenza della sua azione o omissione (Rep 1998, pag. 397 segg. e

riferimenti ivi citati);

che, per poter affermare che

l’autore abbia agito o meno conformemente ai suoi doveri di prudenza, bisogna

tenere conto di eventuali regole di sicurezza esistenti. Se non sussistono

disposizioni di questo genere, occorre fare riferimento al comportamento che

una persona normalmente intelligente avrebbe dovuto tenere nel caso specifico

(Bernard Corboz, op. cit., n. 9 e segg. ad art. 222 CPS, pag. 35);

che la perizia di parte,

allestita dall’ing. __________, come pure l’istruttoria dibattimentale, hanno

permesso di appurare un intreccio di mancanze non attribuibili all’imputato;

che, in effetti, il perito ha

innanzitutto confermato la violazione di diverse disposizioni legali e

l’inosservanza delle varie fasi di verifica (attestato di conformità

antincendio, collaudo funzionale degli impianti, omologazione componenti e

parti d’opera, certificazione lavori, collaudo antincendio da parte di un

tecnico riconosciuto);

che, in secondo luogo, la ditta

esecutrice dei lavori di installazione, ora fallita, riteneva che l’impianto di

ventilazione fosse stato posato a regola d’arte e nel rispetto delle vigenti

norme di polizia del fuoco, malgrado siano stati riscontrati numerosi difetti e

mancanze (raccordo del condotto dei vapori/fumi del forno elettrico al canale

di aspirazione della cucina, assenza delle necessarie aperture per la pulizia,

installazione del canale di ventilazione in un vano non correttamente

compartimentato ed isolato dal resto dell’edificio, locale tecnico sul tetto

non incombustibile e non correttamente compartimentato, lavori non certificati

e collaudi non eseguiti);

che, in terzo luogo, il

progettista incaricato della progettazione e della supervisione dell’impianto

di ventilazione, e almeno fino a quando non vi ha rinunciato, del collaudo

antincendio dei lavori, non ha evidenziato le mancanze ed i difetti di cui

sopra, ad eccezione del locale tecnico sul tetto;

che, in quarto luogo, la ditta

incaricata della manutenzione ha sostenuto di non essersi mai occupata della

pulizia del canale di ventilazione poiché non rientrava nei suoi compiti e non

era attrezzata per farlo, malgrado dalle dichiarazioni del suo rappresentante e

dai rapporti di lavoro si evinca che si occupasse della manutenzione

dell’impianto di ventilazione nel suo insieme;

che, oltretutto, il

rappresentante di quest’ultima ditta non pare aver chiaramente avvertito il

gestore dell’importanza di eseguire la necessaria pulizia del canale per

scongiurare un serio pericolo d’incendio. Ciò a maggior ragione se si considera

che l’innesco di un possibile incendio era stato favorito dal raccordo del

canale di aspirazione della cucina al forno elettrico, intervento a cui aveva

partecipato in qualità di montatore quando era alle dipendenze della ditta

installatrice su indicazione del progettista;

che, infine, il

proprietario/gestore non ha fatto eseguire la necessaria pulizia del canale di

aspirazione della cucina, credendo che i lavori effettuati dalla ditta di manutenzione

fossero sufficienti;

che il perito, sentito al

dibattimento, ha specificato che i residui oleosi depositatisi all’interno del

canale di aspirazione della cucina hanno costituito il carico d’incendio, ma lo

scoppio dello stesso è dovuto al loro surriscaldamento da ricondurre ai

vapori/fumi caldi provenienti dal forno elettrico. A suo avviso, se non ci

fosse stato l’innesco del tubo del forno con quello della cappa della cucina,

ossia se l’impianto fosse stato eseguito a norma, il rischio d’incendio sarebbe

stato molto minore e di sicuro non si sarebbe sviluppato in quel momento ed in

quello stato di fatto, ma eventualmente anni dopo. Inoltre il rischio incendio

e l’ampiezza dei danni sarebbero stati molto inferiori senza le mancanze e

difetti precedentemente descritti;

che tali circostanze

costituiscono indubitabilmente un’interruzione del nesso di causalità tra la

mancata pulizia del canale di ventilazione dai residui oleosi e lo sprigionarsi

delle fiamme, ciò che basta per scagionare l’imputato dal reato ascrittogli;

che, a titolo abbondanziale, trattandosi

di un reato per omissione, non è stato provato che egli avesse una posizione di

garante, ossia che avesse all’interno dell’esercizio pubblico un potere decisionale

determinante. L’attività eccedente la ristorazione (gestione personale e

comande) competeva infatti all’amministratore unico della LESA 1 e non

all’accusato, il quale peraltro non dispone nemmeno della patente di gerente;

che, infine, può essere riconosciuta

all’imputato, come pure al proprietario dello stabile, la buona fede. Dai

bollettini e dalle fatture della ditta di manutenzione nei quali sono state

utilizzate formulazioni generiche, non è infatti chiaramente evincibile che nei

loro interventi non fosse compresa anche la pulizia del canale di ventilazione;

che pertanto il signor ACCU 1

deve essere prosciolto dall’accusa di incendio colposo;

che l’esito del procedimento

impone di addebitare gli oneri allo Stato;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 222 cpv. 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

incendio colposo, art. 222 cpv.

1 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 202/2007 del 19 febbraio 2007;

carica la tassa e le spese di

giustizia allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio della difesa contro gli

incendi, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 700.00 spese

giudiziarie

fr. 100.00 testi

fr. 1000.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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