10.2007.79
Trascurare negligentemente la pulizia del canale di areazione della cucina di un esercizio pubblico, cagionando un incendio propagatosi al resto dello stabile
8 gennaio 2008Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2007.79
Data decisione, Autorità:
08.01.2008, PRPEN
Titolo:
Trascurare negligentemente la pulizia del canale di areazione della cucina di un esercizio pubblico, cagionando un incendio propagatosi al resto dello stabile
INCENDIO COLPOSO
art. 222 cpv. 1 CPS
1. LESA 1
2. LESA 2
3. LESA 3
4. LESA 4
5. LESA 5
6. LESA 6
7. LESA 7
8. LESA 8
9. LESA 9
10. LESA 10
11. LESA 11
12. CIVI 1
13. CIVI 2
14. CIVI 3
12, 13, 14
rappr.ti da: RA 1
15. CIVI 4
Incarto
n.
10.2007.79
DA
202/2007
Bellinzona
8
gennaio 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1 ,
prevenuto colpevole di incendio colposo,
per aver negligentemente
cagionato un incendio dal quale ne è derivato danno alla cosa altrui e pericolo
per l’incolumità pubblica, e meglio per avere, in veste di gestore del
ristorante __________ di __________, negligentemente trascurato la manutenzione
dell’impianto d’aerazione delle cucine dell’EP, segnatamente per aver omesso di
far effettuare la pulizia regolare del canale d’aerazione dopo il 2001 (data di
messa in funzione dell’impianto), così che ne è scaturito l’incendio sia all’esterno
sia all’interno di detto canale, propagatosi poi al resto dello stabile nel
quale erano ubicate altre attività commerciali e d’ufficio;
fatti avvenuti a __________ il 15
giugno 2006;
reato previsto dall'art. 222
cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 19
febbraio 2007 n. 202/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 100.-- (cento) cadauna, (art. 34 e segg.
CPS) corrispondenti a complessivi fr. 6’000.-- (seimila);
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1’000.--
(mille) con l’avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 6 marzo 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 8 gennaio 2008,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione dei testi;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del proprio assistito in quanto fanno difetto sia gli elementi
oggettivi, essendo stato dimostrato, con la perizia di parte e l’audizione del
perito, che il nesso causale tra l’incendio e la carente pulizia del canale di
aerazione è stato interrotto da eventi preponderanti e da lacune di
progettazione; inoltre non sono nemmeno dati i presupposti soggettivi del reato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di incendio colposo per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
che il signor ACCU 1, nato il 23
marzo 1953 ad __________ in provincia di __________ (Italia), separato e padre
di due figli maggiorenni, lavora presso l’esercizio pubblico denominato __________,
situato in __________ a __________ e gestito dalla società LESA 1 il cui
amministratore unico è il signor LESA 10;
che egli ha lavorato in questo
esercizio pubblico dal 1984 al 1990 e dal 1993 sino ad oggi, dapprima come cameriere
e poi quale direttore del locale;
che in quest’ultima qualità le
sue mansioni consistono nella gestione del personale e nella conduzione in
generale dell’esercizio pubblico (piani di lavoro, acquisti e comande merce,
ecc.);
che, per contro, la gestione
della contabilità è di competenza della LESA 1, mentre la gerenza è affidata ad
un altro dipendente, in quanto l’imputato non dispone del necessario
certificato di capacità;
che l’esercizio pubblico in
questione occupa il piano terreno ed il primo piano dello stabile sito sul fondo
n. __________ RFD del Comune di __________, comproprietà dei signori LESA 10, LESA
2.
e LESA 11;
che ai piani superiori di
questo stabile, come pure negli immobili attigui siti sui mappali n. __________,
comproprietà dei signori CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3 e RA 1, e n. __________, di
proprietà della Comunione ereditaria composta dai signori LESA 6, sono ubicate
diverse attività commerciali: LESA 8, LESA 9, LESA 3, LESA 4, LESA 5, LESA 7;
che, in data 15 giugno 2006,
verso le 10:30, nel locale al primo piano adibito a cucina del __________ si è
sviluppato un vasto incendio, che, malgrado l’immediata reazione di uno dei
cuochi mediante gli estintori in dotazione, ha richiesto l’intervento dei
pompieri cittadini;
che i vigili del fuoco, giunti
in forze sul luogo del sinistro, hanno spento piuttosto velocemente le fiamme in
cucina, mentre il fuoco, propagatosi rapidamente ai piani superiori attraverso
la condotta di aspirazione della cappa della cucina spingendosi all’interno dei
muri e dei soffitti tecnici ed interessando diverse solette sino a raggiungere
il tetto dello stabile, è stato domato unicamente verso le 17:00;
che l’incendio ha provocato
ingenti danni materiali, in particolare alla struttura in prossimità della zona
attraversata dal canale di ventilazione, il cedimento di parte dei pavimenti in
legno, nonché il danneggiamento di una zona estesa del tetto del caseggiato e dell’intera
impiantistica dello stesso;
che i danni maggiori sono stati
riscontrati principalmente all’interno della cucina ed in corrispondenza dei
piani superiori affittati all’istituto bancario LESA 8;
che gli altri locatari del
complesso di immobili hanno subito i danni provocati dalla messa fuori uso
dell’impiantistica, dal fumo, dall’intervento dei pompieri e dall’interruzione
della loro attività commerciale;
che nel corso dello spegnimento
un cuoco ed un pompiere hanno subito una lieve intossicazione, mentre un altro
vigile del fuoco si è procurato una forte distorsione alla caviglia sinistra;
che, in base ai rilievi della
polizia scientifica, l’incendio ha avuto origine nella cucina dell’esercizio
pubblico in questione, precisamente nella zona di congiunzione tra la cappa di
aspirazione dei fornelli a gas ed il canale di aspirazione che convoglia i
vapori sino al comignolo collocato sul tetto;
che le fiamme si sono
sviluppate sia all’interno sia all’esterno del canale di aspirazione provocando
ingenti danni al vano tecnico nel quale era installato, alle solette dei piani
superiori ed al tetto;
che nel punto di congiunzione
tra la cappa ed il canale orizzontale di aspirazione si inseriva il condotto di
evacuazione dei vapori del forno elettrico, i quali hanno infiammato i residui
oleosi depositatisi all’interno del canale, dando così origine all’incendio;
che, dagli accertamenti
esperiti dalla polizia, è altresì emerso che, contrariamente alle vigenti
prescrizioni antincendio, il condotto di evacuazione dei vapori del forno era
stato raccordato al canale di aspirazione della cucina, il quale, a sua volta,
era inserito all’interno di un vano tecnico, rivestito in cartongesso, privo di
adeguati elementi tagliafuoco su tutta la sua lunghezza e di appropriate
isolazioni contro il fuoco;
che detto canale era inoltre sprovvisto
delle necessarie aperture per la pulizia e non aveva subito una regolare
pulizia dalla sua posa nel 2001;
che, in virtù di un accordo
tacito, ogni sei mesi la ditta __________, __________, effettuava la piccola manutenzione
dell’impianto di ventilazione, limitatamente alla cappa ed al motore di
ventilazione, esclusa la pulizia della condotta di aspirazione;
che, sulla scorta di quanto
precede, il Procuratore Pubblico con il decreto d’accusa in esame ha ritenuto
il prevenuto colpevole di incendio colposo, per avere, in veste di gestore del citato
ristorante, negligentemente trascurato la manutenzione dell’impianto
d’aerazione delle cucine dell’esercizio pubblico, segnatamente per aver omesso
di far effettuare la pulizia regolare del canale d’aerazione dopo il 2001 (data
di messa in funzione dell’impianto), così che ne è scaturito l’incendio sia
all’esterno sia all’interno di detto canale, propagatosi poi al resto dello
stabile nel quale erano ubicate altre attività commerciali e d’ufficio;
che la pubblica accusa ha
proposto la condanna dell’imputato ad una pena pecuniaria di 60 aliquote
giornaliere da fr. 100.-- cadauna, corrispondenti complessivamente a fr. 6’000.--,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, al pagamento di una
multa di fr. 1’000.--, nonché della tassa e delle spese di giustizia di
complessivi fr. 600.--;
che, giusta l’art. 222 cpv. 1
CPS, chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno
alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (con la detenzione o con la
multa nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2006). Stessa pena
è prevista se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o
l’integrità delle persone, art. 222 cpv. 2 CPS (nel vecchio diritto era
prevista solo la detenzione;
che, dal profilo oggettivo, è
necessario un comportamento incendiario dell’autore, ossia atto a provocare un
incendio, sia sotto forma di un’azione (in particolare quando quest’ultima non
è accompagnata dalle necessarie precauzioni), sia di un’omissione (ma solamente
se l’autore aveva una posizione di garante). Detto comportamento deve provocare
un incendio, vale a dire un fuoco di una tale ampiezza che non può più essere
spento da chi l’ha cagionato, deve essere la causa naturale e adeguata del
medesimo ed infine deve risultare un pregiudizio alla cosa altrui o un pericolo
per l’incolumità pubblica (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. II, Berna 2002, n. 1 e segg. ad art. 222 CPS, pag. 34, e riferimenti ivi
citati);
che, dal profilo soggettivo, il
reato è adempito se l’autore ha agito per negligenza. La negligenza può essere cosciente
o incosciente.
che, secondo l’art. 12 cpv. 3
CPS (corrispondente all’art. 18 cpv. 3 vCPS), agisce per negligenza colui che,
per imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento
o non ne ha tenuto conto e l’imprevidenza è colpevole se l’agente non ha usato
le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni
personali, in specie secondo le sue conoscenze, la sua esperienza e la sua
capacità. L’ammissione della negligenza esige che l’agente sia personalmente in
grado, usando la diligenza che s’impone oggettivamente e che può essere da lui
soggettivamente pretesa, di prevedere, se non proprio l’esatto svolgimento
dell’evento, quanto meno la possibilità o il pericolo dell’evento stesso quale
conseguenza della sua azione o omissione (Rep 1998, pag. 397 segg. e
riferimenti ivi citati);
che, per poter affermare che
l’autore abbia agito o meno conformemente ai suoi doveri di prudenza, bisogna
tenere conto di eventuali regole di sicurezza esistenti. Se non sussistono
disposizioni di questo genere, occorre fare riferimento al comportamento che
una persona normalmente intelligente avrebbe dovuto tenere nel caso specifico
(Bernard Corboz, op. cit., n. 9 e segg. ad art. 222 CPS, pag. 35);
che la perizia di parte,
allestita dall’ing. __________, come pure l’istruttoria dibattimentale, hanno
permesso di appurare un intreccio di mancanze non attribuibili all’imputato;
che, in effetti, il perito ha
innanzitutto confermato la violazione di diverse disposizioni legali e
l’inosservanza delle varie fasi di verifica (attestato di conformità
antincendio, collaudo funzionale degli impianti, omologazione componenti e
parti d’opera, certificazione lavori, collaudo antincendio da parte di un
tecnico riconosciuto);
che, in secondo luogo, la ditta
esecutrice dei lavori di installazione, ora fallita, riteneva che l’impianto di
ventilazione fosse stato posato a regola d’arte e nel rispetto delle vigenti
norme di polizia del fuoco, malgrado siano stati riscontrati numerosi difetti e
mancanze (raccordo del condotto dei vapori/fumi del forno elettrico al canale
di aspirazione della cucina, assenza delle necessarie aperture per la pulizia,
installazione del canale di ventilazione in un vano non correttamente
compartimentato ed isolato dal resto dell’edificio, locale tecnico sul tetto
non incombustibile e non correttamente compartimentato, lavori non certificati
e collaudi non eseguiti);
che, in terzo luogo, il
progettista incaricato della progettazione e della supervisione dell’impianto
di ventilazione, e almeno fino a quando non vi ha rinunciato, del collaudo
antincendio dei lavori, non ha evidenziato le mancanze ed i difetti di cui
sopra, ad eccezione del locale tecnico sul tetto;
che, in quarto luogo, la ditta
incaricata della manutenzione ha sostenuto di non essersi mai occupata della
pulizia del canale di ventilazione poiché non rientrava nei suoi compiti e non
era attrezzata per farlo, malgrado dalle dichiarazioni del suo rappresentante e
dai rapporti di lavoro si evinca che si occupasse della manutenzione
dell’impianto di ventilazione nel suo insieme;
che, oltretutto, il
rappresentante di quest’ultima ditta non pare aver chiaramente avvertito il
gestore dell’importanza di eseguire la necessaria pulizia del canale per
scongiurare un serio pericolo d’incendio. Ciò a maggior ragione se si considera
che l’innesco di un possibile incendio era stato favorito dal raccordo del
canale di aspirazione della cucina al forno elettrico, intervento a cui aveva
partecipato in qualità di montatore quando era alle dipendenze della ditta
installatrice su indicazione del progettista;
che, infine, il
proprietario/gestore non ha fatto eseguire la necessaria pulizia del canale di
aspirazione della cucina, credendo che i lavori effettuati dalla ditta di manutenzione
fossero sufficienti;
che il perito, sentito al
dibattimento, ha specificato che i residui oleosi depositatisi all’interno del
canale di aspirazione della cucina hanno costituito il carico d’incendio, ma lo
scoppio dello stesso è dovuto al loro surriscaldamento da ricondurre ai
vapori/fumi caldi provenienti dal forno elettrico. A suo avviso, se non ci
fosse stato l’innesco del tubo del forno con quello della cappa della cucina,
ossia se l’impianto fosse stato eseguito a norma, il rischio d’incendio sarebbe
stato molto minore e di sicuro non si sarebbe sviluppato in quel momento ed in
quello stato di fatto, ma eventualmente anni dopo. Inoltre il rischio incendio
e l’ampiezza dei danni sarebbero stati molto inferiori senza le mancanze e
difetti precedentemente descritti;
che tali circostanze
costituiscono indubitabilmente un’interruzione del nesso di causalità tra la
mancata pulizia del canale di ventilazione dai residui oleosi e lo sprigionarsi
delle fiamme, ciò che basta per scagionare l’imputato dal reato ascrittogli;
che, a titolo abbondanziale, trattandosi
di un reato per omissione, non è stato provato che egli avesse una posizione di
garante, ossia che avesse all’interno dell’esercizio pubblico un potere decisionale
determinante. L’attività eccedente la ristorazione (gestione personale e
comande) competeva infatti all’amministratore unico della LESA 1 e non
all’accusato, il quale peraltro non dispone nemmeno della patente di gerente;
che, infine, può essere riconosciuta
all’imputato, come pure al proprietario dello stabile, la buona fede. Dai
bollettini e dalle fatture della ditta di manutenzione nei quali sono state
utilizzate formulazioni generiche, non è infatti chiaramente evincibile che nei
loro interventi non fosse compresa anche la pulizia del canale di ventilazione;
che pertanto il signor ACCU 1
deve essere prosciolto dall’accusa di incendio colposo;
che l’esito del procedimento
impone di addebitare gli oneri allo Stato;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 222 cpv. 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
incendio colposo, art. 222 cpv.
1 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 202/2007 del 19 febbraio 2007;
carica la tassa e le spese di
giustizia allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio della difesa contro gli
incendi, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 700.00 spese
giudiziarie
fr. 100.00 testi
fr. 1000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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