10.2007.82
opposizione tardiva
27 marzo 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2007.82
Data decisione, Autorità:
27.03.2007, PRPEN
Titolo:
opposizione tardiva
TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE
art. 208 CPP-TI
art. 210 CPP-TI
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2007.82
DA
74/2007
Bellinzona
27
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il segretario Giovanni
Pozzi per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1
difeso da: avv. DI 1
siccome
ritenuto
colpevole di diffamazione;
Fatti
avvenuti il __________ a __________;
reato
previsto dall'art. 173 CP;
e meglio come
al decreto d’accusa n. 74/2007 di data 17 gennaio 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna
1.
Alla pena pecuniaria di fr. 750.-- (settecentocinquanta), corrispondente a
15 (quindici) aliquote da fr. 50.-- (cinquanta). L'esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza, che in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre)
giorni.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.--.
vista l'opposizione
interposta in data 1 marzo 2007 dall'accusato;
considerato
che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte
civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta
contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni
dall’intimazione;
che
il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto
in data 17 gennaio 2007 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);
che
l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata - nonostante
l’avviso del 18 gennaio 2007 - non era stata ritirata, l'ha ritornata il 26
gennaio 2007 (cfr. verifica postale) al mittente, il quale in data 1 febbraio
2007.
ha inviato per conoscenza all'accusato tramite posta B una copia del
decreto di accusa (cfr. busta di intimazione);
che
per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per raccomandata
si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il
settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34
e riferimenti);
che
in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a
decorrere il 25 gennaio 2007, giorno fino al quale l’invio è rimasto in
giacenza presso la posta di __________, ed è scaduto il 9 febbraio seguente;
che
pertanto l'opposizione, inoltrata in data 1 marzo 2007 (cfr. timbro sulla
busta), è tardiva;
che
abbondanzialmente si rileva come l’accusato non ha ritirato nemmeno l’invio
effettuato per posta B il 1 febbraio 2007, che pertanto è pure ritornato al
mittente (cfr. documentazione agli atti);
che
inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nella lettera di opposizione, il
decreto di accusa è stato regolarmente intimato anche al precedente
patrocinatore;
che
di conseguenza l'opposizione 1 marzo 2007 è irricevibile e il decreto di accusa
definitivo;
pronuncia: 1. L'opposizione
è irricevibile.
2.
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al
Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3.
Non
si prelevano né tasse, né spese.
4.
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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