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Decisione

10.2007.82

opposizione tardiva

27 marzo 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il __________ a __________;

reato

previsto dall'art. 173 CP;

e meglio come

al decreto d’accusa n. 74/2007 di data 17 gennaio 2007 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1.

Alla pena pecuniaria di fr. 750.-- (settecentocinquanta), corrispondente a

15 (quindici) aliquote da fr. 50.-- (cinquanta). L'esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza, che in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre)

giorni.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 100.--.

vista l'opposizione

interposta in data 1 marzo 2007 dall'accusato;

considerato

che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte

civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta

contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni

dall’intimazione;

che

il decreto di accusa in oggetto è stato intimato per raccomandata al prevenuto

in data 17 gennaio 2007 (cfr. timbro sulla busta di intimazione);

che

l'ufficio postale di __________, visto che la raccomandata - nonostante

l’avviso del 18 gennaio 2007 - non era stata ritirata, l'ha ritornata il 26

gennaio 2007 (cfr. verifica postale) al mittente, il quale in data 1 febbraio

2007.

ha inviato per conoscenza all'accusato tramite posta B una copia del

decreto di accusa (cfr. busta di intimazione);

che

per costante giurisprudenza la notifica di un atto giudiziario per raccomandata

si ritiene avvenuta, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il

settimo e ultimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. DTF 127 I 34

e riferimenti);

che

in concreto il termine di 15 giorni per inoltrare opposizione ha cominciato a

decorrere il 25 gennaio 2007, giorno fino al quale l’invio è rimasto in

giacenza presso la posta di __________, ed è scaduto il 9 febbraio seguente;

che

pertanto l'opposizione, inoltrata in data 1 marzo 2007 (cfr. timbro sulla

busta), è tardiva;

che

abbondanzialmente si rileva come l’accusato non ha ritirato nemmeno l’invio

effettuato per posta B il 1 febbraio 2007, che pertanto è pure ritornato al

mittente (cfr. documentazione agli atti);

che

inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nella lettera di opposizione, il

decreto di accusa è stato regolarmente intimato anche al precedente

patrocinatore;

che

di conseguenza l'opposizione 1 marzo 2007 è irricevibile e il decreto di accusa

definitivo;

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Alla

crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al

Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.

Non

si prelevano né tasse, né spese.

4.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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