10.2007.84
guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.09 - max 2.46 gr/oo) e incidente
4 ottobre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.84
Data decisione, Autorità:
04.10.2007, PRPEN
Titolo:
guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.09 - max 2.46 gr/oo) e incidente
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
LESA 1
Incarto
n.
10.2007.84
DA
504/2007
Bellinzona
4
ottobre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto
l’autovettura Audi targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.09 - max. 2.46 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________
il 12 novembre 2006;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme
della circolazione,
per avere, circolando
nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di
guida invadendo così la corsia di contromano scontrandosi conseguentemente con
la vettura Audi targata __________ condotta da LESA 1 , regolarmente
sopraggiungente in senso inverso;
fatti avvenuti a __________
il 12 novembre 2006;
reato previsto dall’art. 90
cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e
2, 34 cpv. 1 e 4 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 5 marzo
2007 n. 504/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 120.--(centoventi) ciascuna (art. 34 e
seg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 7’200.-- (settemiladuecento). L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni
(art. 42 e seg. CPS);
2. Alla multa di fr. 1’200.--
(milleduecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 7 marzo 2007 dal difensore;
indetto il dibattimento 4 ottobre 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non
contesta il primo capo di imputazione, ma postula l’assoluzione dal secondo
capo d’imputazione per non aver commesso il fatto, subordinatamente in virtù
del principio in dubio pro reo. In conclusione egli chiede la riduzione della
pena a 30 aliquote al massimo, sospese per due anni, come pure la diminuzione
della multa a fr. 400.--;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Guida in stato di
inattitudine,
1.2. Infrazione
alle norme della circolazione,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv.
1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti a __________
il 12 novembre 2006 nelle circostanze descritte al punto n. 1 nel decreto di
accusa n. 504/2007 del 5 marzo 2007;
e lo proscioglie dall’accusa d’infrazione alle
norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per i fatti descritti al punto
n. 2 nel summenzionato decreto di accusa;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 50
(cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 160.-- (centosessanta), per un totale
di fr. 8’000.--- (ottomila);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
Considerandi
2.
alla multa di fr. 1’200.--
(milleduecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1200.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 1900.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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