10.2007.85
Partecipare ad una rissa dopo un incontro di disco su ghiaccio; schiaffeggiare e spintonare un terzo; inviare 3 SMS minacciososi ad un terzo, ingiuriandolo con epiteti "bastardo", "stronzo", "cazzetto
15 gennaio 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2007.85
Data decisione, Autorità:
15.01.2008, PRPEN
Titolo:
Partecipare ad una rissa dopo un incontro di disco su ghiaccio; schiaffeggiare e spintonare un terzo; inviare 3 SMS minacciososi ad un terzo, ingiuriandolo con epiteti "bastardo", "stronzo", "cazzetto" e "infame" e danneggiandogli degli oggetti elettronici; consumo di varie sostanze stupefacenti
COAZIONE
CONSUMO DI STUPEFACENTI
INGIURIA
MINACCIA
RISSA
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 133 cpv. 1 CPS
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 177 cpv. 1 CPS
art. 180 cpv. 1 CPS
art. 181 CPS
art. 19a LSTUP
1. CIVI 1
2. CIVI 2
2 patr. da: PR 1
3. CIVI 3
Incarto
n.
10.2007.85
DA
271/2007
Bellinzona
15
gennaio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. rissa,
per avere, ad __________,
il 5 novembre 2005, al termine dell’incontro di disco su ghiaccio tra CIVI 1 e
l’HC __________, intervenendo attivamente negli scontri tra gli opposti gruppi
di tifosi, lanciando verso il gruppo luganese anche l’asta di una bandiera,
finendo poi a terra perché spintonato e colpito a sua volta, partecipato ad una
rissa che ha avuto per conseguenza il ferimento di alcune persone;
2. vie di fatto,
per avere, a __________,
il 29 ottobre 2006, dandole uno schiaffo e afferrandola per il collo,
spintonandola con forza facendola cadere all’indietro e picchiare il capo
contro la parete del locale, commesso vie di fatto contro CIVI 2;
3. coazione,
per avere, nelle
circostanze di cui sopra, immobilizzandola sul letto tenendola per i polsi e
salendole sopra a cavalcioni, premendole un cuscino sulla faccia impedendole
così di lasciare il locale dove si trovavano, intralciato con violenza la
libertà d’agire di CIVI 2;
4. danneggiamento,
per avere, a __________,
il 23 novembre 2006, scaraventandoli con forza contro il muro rompendoli,
intenzionalmente deteriorato la Playstation e un lettore DVD portatile di CIVI
3 del valore di fr. 480.--;
5. minaccia,
per avere, a __________, e
__________, il 23 novembre 2005, inviandogli almeno 3 messaggi SMS contenenti
velate minacce, incusso spavento e timore ad CIVI 3;
6. ingiuria,
per avere, nelle medesime
circostante di cui sub 5, oltre alle minacce di cui sopra, apostrofandolo di
“bastardo”, “stronzo”, “cazzetto” e “infame”, offeso l’onore di CIVI 3;
7. ripetuta contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, a __________ e altre località del Cantone, nel periodo da luglio
2005 al 20 dicembre 2006, ripetutamente consumato stupefacenti nella misura di
8 g. di marijuana, 2.5 g. di hascish, 1 g. di eroina e 45 pastiglie di
ketalgine, il tutto usato per proprio personale consumo;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 133
cpv. 1, 126 cpv. 1, 181, 144 cpv. 1, 180 cpv. 1, 177 cpv. 1 CPS, 19a
LStup, richiamati gli art. 43 e 44 cpv. 2 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 5 febbraio
2007 n. 271/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
2’400.-- (duemilaquattrocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr.
40.-- (quaranta).
L'esecuzione della pena
pecuniaria, limitatamente a fr. 1’200.-- (milleduecento), corrispondente a 30
(trenta) aliquote da fr. 40.-- (quaranta), viene sospesa condizionalmente per
il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 43 CPS).
La pena pecuniaria di fr.
1’200.- (milleduecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 40.--
(quaranta) deve essere pagata, con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta)
giorni (art. 34 e 36 CPS).
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
3. Nel periodo di prova di cui
sub 1, all'accusato è vietato l'accesso alle piste di ghiaccio quando si
tengono incontri internazionali o nazionali di Lega Nazionale A e di Lega
Nazionale B, come pure agli stadi di calcio, quando si tengono incontri
internazionali, di super league o di challenge league così come agli spazi
adiacenti siti nel raggio di 1000 metri (art. 44 cpv. 2 CPS)
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale è sarà eliminata trascorso il periodo fissato dall’art.
369CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 6 febbraio 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 15 gennaio 2008,
al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, ed il
Procuratore Pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa;
rilevato che il Procuratore Pubblico,
preliminarmente, ha dichiarato di rinunciare al perseguimento dell’imputato per
il reato di coazione. Il relativo capo d’imputazione è pertanto stato
dichiarato decaduto;
prospettata all’accusato, su richiesta della
difesa, l’eventuale derubricazione del reato di danneggiamento in reato di
lieve entità ai sensi dell’art. 172ter CPS;
proceduto all'interrogatorio dell’accusato e
all’audizione del teste;
sentito il Procuratore Pubblico, il quale
chiede la conferma del decreto di accusa e sottopone al giudice le pretese
della parte civile CIVI 2, così come richiesto dal suo patrocinatore;
sentito il difensore, il quale chiede
l’assoluzione da tutti i capi d’imputazione, ad eccezione del reato di ripetuta
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, che non contesta;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è
autore colpevole di:
1.1. Rissa,
1.2. Vie di fatto,
1.3. Danneggiamento,
eventualmente reato di poca entità,
1.4. Minaccia,
1.5. Ingiuria,
1.6. Ripetuta contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Deve
essere ordinata una norma di condotta, e, se sì, quale e a quali condizioni?
5. Può
essere accolta la richiesta della parte civile CIVI 2?
6. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42 segg., 133 cpv. 1,
126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 172ter, 180 cpv. 1, 177 cpv. 1 CPS; 19a LStup; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. rissa, art. 133 CPS,
Considerandi
2.
vie di fatto, art. 126 cpv.
1.
CPS,
3.
ripetuta contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte ai punti n. 1, 2 e 7 del decreto di accusa n. 271/2007
del 5 febbraio 2007;
e lo
proscioglie dall’accusa di:
1.
danneggiamento, art. 144
cpv. 1 CPS,
2.
minaccia,
art. 180 CPS,
3.
ingiuria,
art. 177 CPS,
per i
fatti descritti ai punti 4, 5 e 6 del summenzionato decreto;
condanna ACCU
1.
1.
alla pena pecuniaria di 40
(quaranta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
1’200.-- (milleduecento);
1.1
L’esecuzione della
pena pecuniaria viene sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2
(due) anni (art. 43 CPS);
2.
alla multa di fr. 300.-
(trecento);
2.1
in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106
cpv. 3 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
ordina quale norma di condotta nel
periodo di prova di cui al punto 1.1. del presente dispositivo, il divieto di
accesso in Svizzera alle piste di ghiaccio, agli stadi di calcio, così come
agli spazi adiacenti nel raggio di 1000 metri, in occasione di incontri,
amichevoli o ufficiali, internazionali o fra squadre di National League (A e
B), oppure fra squadre di Swiss Football League (Super League e Challenge
League) (art. 44 cpv. 2 CPS);
respinge la richiesta di parte civile;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio federale di polizia,
Berna,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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