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Decisione

10.2007.85

Partecipare ad una rissa dopo un incontro di disco su ghiaccio; schiaffeggiare e spintonare un terzo; inviare 3 SMS minacciososi ad un terzo, ingiuriandolo con epiteti "bastardo", "stronzo", "cazzetto

15 gennaio 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Deve

essere ordinata una norma di condotta, e, se sì, quale e a quali condizioni?

5. Può

essere accolta la richiesta della parte civile CIVI 2?

6. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 42 segg., 133 cpv. 1,

126 cpv. 1, 144 cpv. 1, 172ter, 180 cpv. 1, 177 cpv. 1 CPS; 19a LStup; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. rissa, art. 133 CPS,

Considerandi

2.

vie di fatto, art. 126 cpv.

1.

CPS,

3.

ripetuta contravvenzione

alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte ai punti n. 1, 2 e 7 del decreto di accusa n. 271/2007

del 5 febbraio 2007;

e lo

proscioglie dall’accusa di:

1.

danneggiamento, art. 144

cpv. 1 CPS,

2.

minaccia,

art. 180 CPS,

3.

ingiuria,

art. 177 CPS,

per i

fatti descritti ai punti 4, 5 e 6 del summenzionato decreto;

condanna ACCU

1.

1.

alla pena pecuniaria di 40

(quaranta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

1’200.-- (milleduecento);

1.1

L’esecuzione della

pena pecuniaria viene sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2

(due) anni (art. 43 CPS);

2.

alla multa di fr. 300.-

(trecento);

2.1

in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106

cpv. 3 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

ordina quale norma di condotta nel

periodo di prova di cui al punto 1.1. del presente dispositivo, il divieto di

accesso in Svizzera alle piste di ghiaccio, agli stadi di calcio, così come

agli spazi adiacenti nel raggio di 1000 metri, in occasione di incontri,

amichevoli o ufficiali, internazionali o fra squadre di National League (A e

B), oppure fra squadre di Swiss Football League (Super League e Challenge

League) (art. 44 cpv. 2 CPS);

respinge la richiesta di parte civile;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio federale di polizia,

Berna,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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