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Decisione

10.2007.87

Partecipare a tafferugli scoppiati al termine di partite di disco su ghiaccio

15 gennaio 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile CIVI

1?

5. Deve essere ordinata una

norma di condotta, e, se sì, quale e a quali condizioni?

6. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 42 segg., 123 cifra 1,

133, 144 cpv. 1, 260 cpv. 1, 285 cifra 1 e 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP;

39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. rissa, art. 133 CPS,

per avere, ad __________

il 5 novembre 2005, intervenendo attivamente negli scontri e nei tafferugli tra

opposte tifoserie, in particolare lanciando bottiglie raccolte da un contenitore

per l’immondizia, partecipato a una rissa nella quale sono rimaste ferite

alcune persone;

Considerandi

2.

sommossa, art. 260 cpv. 1

CPS,

per avere, a __________,

l’8 aprile 2006, al termine della partita di disco su ghiaccio tra l’HC __________

e l’HC __________, prendendo parte attivamente ai tafferugli tra le opposte

tifoserie nel corso dei quali sono stati colpiti gli agenti di polizia presenti

per mantenere l’ordine, partecipato ad un pubblico assembramento nel quale

venivano commessi atti di violenza contro persone e cose;

3.

danneggiamento, art. 144

cpv. 1 CPS,

per avere, ad __________

il 5 novembre 2005, rovesciando e spargendo il contenuto sul piazzale per

procurarsi oggetti contundenti da scagliare contro il gruppo di tifosi della

squadra dell’CIVI 4 e la Polizia, intenzionalmente deteriorato un cassonetto

dei rifiuti di proprietà del CIVI 1 e il piazzale della pista di ghiaccio della

__________, provocando danni per un imprecisato importo;

4.

violenza o minaccia contro

le autorità e i funzionari, art. 285 cifra 1 CPS,

per avere, in due

circostanze di cui:

ad __________, il 5

novembre 2005, lanciando bottigliette di vetro e palle di neve gelata contro i

preposti al servizio d’ordine, intenzionalmente commesso vie di fatto contro

gli agenti di Polizia mentre compivano atti rientranti nelle loro attribuzioni;

a __________, l’8 aprile

2006, al termine dell’incontro di disco su ghiaccio __________ - __________,

colpendo con alcuni calci alle gambe l’agt. CIVI 3, della Polizia comunale di __________,

commesso vie di fatto contro un agente di Polizia mentre compiva un atto

rientrante nelle proprie attribuzioni;

5.

ingiuria, art. 177 CPS,

per avere, a __________,

l’8 aprile 2006, al termine del citato incontro di disco su ghiaccio,

apostrofandolo con il termine “bastardo”, offeso l’onore dell’agt. CIVI 3

della Polizia comunale di __________;

e lo proscioglie dall’accusa di lesioni semplici

per i fatti descritti al punto n. 1 del decreto di accusa n. 267/2007 del 5

febbraio 2007;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

2’700.-- (duemilasettecento);

1.1

l’esecuzione della

pena pecuniaria, limitatamente a fr. 1’500.-- (millecinquecento),

corrispondente a 50 (cinquanta) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) è

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 43 CPS);

1.2

La pena pecuniaria

di fr. 1’200.-- (milleduecento), corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da fr.

30.

-- (trenta), deve essere pagata, con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita da una pena detentiva di 40 (quaranta)

giorni, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena

detentiva (art. 34 e 36 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 570.-- (fr. 970.-- in caso di

motivazione scritta);

ordina quale norma di condotta nel

periodo di prova di cui al punto 1.1. del presente dispositivo, il divieto di

accesso in Svizzera alle piste di ghiaccio, agli stadi di calcio, così come

agli spazi adiacenti nel raggio di 1000 metri, in occasione di incontri,

amichevoli o ufficiali, internazionali o fra squadre di National League (A e

B), oppure fra squadre di Swiss Football League (Super League e Challenge

League) (art. 44 cpv. 2 CPS);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

rinvia la parte civile CIVI 1, ,

al competente foro civile per le sue pretese di risarcimento (art. 267 CPP);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio federale di polizia,

Berna,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1200.00 pena

pecuniaria

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 70.00 testi

fr. 1770.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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