10.2007.87
Partecipare a tafferugli scoppiati al termine di partite di disco su ghiaccio
15 gennaio 2008Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2007.87
Data decisione, Autorità:
15.01.2008, PRPEN
Titolo:
Partecipare a tafferugli scoppiati al termine di partite di disco su ghiaccio
DANNEGGIAMENTO
INGIURIA
LESIONE SEMPLICE
RISSA
SOMMOSSA
VIOLENZA E MINACCIA CONTRO LE AUTORITÀ ED I FUNZIONARI
art. 123 cf. 1 CPS
art. 133 CPS
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 177 CPS
art. 260 cpv. 1 CPS
art. 285 cf. 1 CPS
1. CIVI 1
2. CIVI 2
3. CIVI 3
4. CIVI 4
5. CIVI 5
Incarto
n.
10.2007.87
DA
267/2007
Bellinzona
15
gennaio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DUF 1 ,
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, __________, il
5 novembre 2005, al termine dell’incontro di disco su ghiaccio tra CIVI 4 e l’HC
__________, scagliando una bottiglia di vetro in direzione del piazzale
antistante la pista di ghiaccio gremito di folla, intenzionalmente cagionato un
danno al corpo di CIVI 5 che riportò lesioni personali attestate da certificato
medico in atti;
2. rissa,
per avere, nelle circostanze
di cui sub 1, intervenendo attivamente negli scontri e nei tafferugli tra
opposte tifoserie, in particolare lanciando bottiglie raccolte da un
contenitore per l’immondizia, partecipato a una rissa nella quale sono rimaste
ferite alcune persone;
3. sommossa,
per avere, a __________,
l’8 aprile 2006, al termine della partita di disco su ghiaccio tra l’HC __________
e l’HC __________, prendendo parte attivamente ai tafferugli tra le opposte
tifoserie nel corso dei quali sono stati colpiti gli agenti di polizia presenti
per mantenere l’ordine, partecipato ad un pubblico assembramento nel quale
venivano commessi atti di violenza contro persone e cose;
4. danneggiamento,
per avere, nelle
circostanze di cui sub 1, rovesciando e spargendo il contenuto sul piazzale per
procurarsi oggetti contundenti da scagliare contro il gruppo di tifosi della
squadra CIVI 4 e la Polizia, intenzionalmente deteriorato un cassonetto dei
rifiuti di proprietà del CIVI 1 e il piazzale della pista di ghiaccio della __________,
provocando danni per un importo di fr. 600.-- circa;
5. ripetuta violenza o
minaccia contro le autorità e i funzionari,
per avere, in due
circostanze di cui:
ad __________, il 5
novembre 2005, lanciando bottigliette di vetro e palle di neve gelata contro i
preposti al servizio d’ordine, intenzionalmente commesso vie di fatto contro
gli agenti di Polizia mentre compivano atti rientranti nelle loro attribuzioni;
a __________, l’8 aprile
2006, al termine dell’incontro di disco su ghiaccio __________ - __________,
colpendo con alcuni calci alle gambe l’agt. CIVI 3, della Polizia comunale di __________
commesso vie di fatto contro un agente di Polizia mentre compiva un atto
rientrante nelle proprie attribuzioni;
6. ingiuria,
per avere, __________, l’8
aprile 2006, al termine del citato incontro di disco su ghiaccio,
apostrofandolo con il termine “bastardo”, offeso l’onore dell’agt. CIVI 3
della Polizia comunale di __________;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123
cifra 1, 133, 144 cpv. 1, 260 cpv. 1, 285 cifra 1 e 177 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 5 febbraio
2007 n. 267/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
2’700.-- (duemilasettecento) corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr.
30.-- (trenta).
L’esecuzione della pena
pecuniaria, limitatamente a fr. 1'500.--(millecinquecento), corrispondente a 50
(cinquanta) aliquote da fr. 30.-- (trenta), viene sospesa condizionalmente per
il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 43 CPS)
La pena pecuniaria di fr.
1’200.-- (milleduecento) corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da fr. 30.--
(trenta) deve essere pagata, con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 40 giorni (art.
34 e 36 CPS).
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
3. Al pagamento alla parte
civile, CIVI 1, l'importo di fr. 600.-- a titolo di risarcimento (art. 77 CPP).
4. Nel periodo di prova di cui
al punto 1 del presente dispositivo, è vietato l’accesso alle piste di ghiaccio
quando si tengono incontri internazionali o di Lega Nazionale A o di Lega
Nazionale B, come pure agli stadi di calcio, quando si tengono incontri
internazionali, così come agli spazi adiacenti siti nel raggio di 1000 metri
(art. 44 cpv. 2 CPS).
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 14 febbraio 2007
dall’accusato;
indetto il dibattimento 15 gennaio 2008,
al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore ed il
Procuratore Pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
all’audizione dei testi;
sentito il Procuratore Pubblico, il
quale, dopo aver ribadito come siano dati sia gli elementi oggetti sia quelli
soggettivi dei reati addebitati all’accusato, chiede la conferma integrale del
decreto d’accusa, rilevando come la pena sia mite rispetto ai numerosi
precedenti;
sentito il difensore, il quale postula il
proscioglimento dal reato di lesioni semplici, in quanto non vi sono prove
sufficienti che la parte civile sia stata ferita proprio dall’accusato. Egli
non contesta i reati di rissa, sommossa e di ripetuta violenza contro le
autorità e i funzionari, rilevando comunque come in entrambi gli scontri la
tifoseria __________ sia stata inizialmente provocata da quella avversaria e
come il ruolo assunto dal suo assistito sia stato marginale. Per quanto
riguarda l’accusa di danneggiamento, non è contestato il reato in sé, ma la
pretesa di risarcimento del CIVI 1 manifestamente sproporzionata rispetto alle
colpe del suo cliente. La difesa chiede infine l’assoluzione dall’accusa di
ingiuria, osservando come l’imputato abbia reagito alle vie di fatto commesse
nei suoi confronti dall’agente di Polizia. In conclusione il difensore non si oppone
alla norma di condotta proposta dall’accusa, ciò che comprova il cambiamento di
atteggiamento del suo assistito;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Lesioni semplici,
1.2. Rissa,
1.3. Sommossa,
1.4. Danneggiamento,
1.5. Ripetuta
violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari,
1.6. Ingiuria,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile CIVI
1?
5. Deve essere ordinata una
norma di condotta, e, se sì, quale e a quali condizioni?
6. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42 segg., 123 cifra 1,
133, 144 cpv. 1, 260 cpv. 1, 285 cifra 1 e 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP;
39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. rissa, art. 133 CPS,
per avere, ad __________
il 5 novembre 2005, intervenendo attivamente negli scontri e nei tafferugli tra
opposte tifoserie, in particolare lanciando bottiglie raccolte da un contenitore
per l’immondizia, partecipato a una rissa nella quale sono rimaste ferite
alcune persone;
Considerandi
2.
sommossa, art. 260 cpv. 1
CPS,
per avere, a __________,
l’8 aprile 2006, al termine della partita di disco su ghiaccio tra l’HC __________
e l’HC __________, prendendo parte attivamente ai tafferugli tra le opposte
tifoserie nel corso dei quali sono stati colpiti gli agenti di polizia presenti
per mantenere l’ordine, partecipato ad un pubblico assembramento nel quale
venivano commessi atti di violenza contro persone e cose;
3.
danneggiamento, art. 144
cpv. 1 CPS,
per avere, ad __________
il 5 novembre 2005, rovesciando e spargendo il contenuto sul piazzale per
procurarsi oggetti contundenti da scagliare contro il gruppo di tifosi della
squadra dell’CIVI 4 e la Polizia, intenzionalmente deteriorato un cassonetto
dei rifiuti di proprietà del CIVI 1 e il piazzale della pista di ghiaccio della
__________, provocando danni per un imprecisato importo;
4.
violenza o minaccia contro
le autorità e i funzionari, art. 285 cifra 1 CPS,
per avere, in due
circostanze di cui:
ad __________, il 5
novembre 2005, lanciando bottigliette di vetro e palle di neve gelata contro i
preposti al servizio d’ordine, intenzionalmente commesso vie di fatto contro
gli agenti di Polizia mentre compivano atti rientranti nelle loro attribuzioni;
a __________, l’8 aprile
2006, al termine dell’incontro di disco su ghiaccio __________ - __________,
colpendo con alcuni calci alle gambe l’agt. CIVI 3, della Polizia comunale di __________,
commesso vie di fatto contro un agente di Polizia mentre compiva un atto
rientrante nelle proprie attribuzioni;
5.
ingiuria, art. 177 CPS,
per avere, a __________,
l’8 aprile 2006, al termine del citato incontro di disco su ghiaccio,
apostrofandolo con il termine “bastardo”, offeso l’onore dell’agt. CIVI 3
della Polizia comunale di __________;
e lo proscioglie dall’accusa di lesioni semplici
per i fatti descritti al punto n. 1 del decreto di accusa n. 267/2007 del 5
febbraio 2007;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
2’700.-- (duemilasettecento);
1.1
l’esecuzione della
pena pecuniaria, limitatamente a fr. 1’500.-- (millecinquecento),
corrispondente a 50 (cinquanta) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) è
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 43 CPS);
1.2
La pena pecuniaria
di fr. 1’200.-- (milleduecento), corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da fr.
30.
-- (trenta), deve essere pagata, con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita da una pena detentiva di 40 (quaranta)
giorni, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena
detentiva (art. 34 e 36 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 570.-- (fr. 970.-- in caso di
motivazione scritta);
ordina quale norma di condotta nel
periodo di prova di cui al punto 1.1. del presente dispositivo, il divieto di
accesso in Svizzera alle piste di ghiaccio, agli stadi di calcio, così come
agli spazi adiacenti nel raggio di 1000 metri, in occasione di incontri,
amichevoli o ufficiali, internazionali o fra squadre di National League (A e
B), oppure fra squadre di Swiss Football League (Super League e Challenge
League) (art. 44 cpv. 2 CPS);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
rinvia la parte civile CIVI 1, ,
al competente foro civile per le sue pretese di risarcimento (art. 267 CPP);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio federale di polizia,
Berna,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1200.00 pena
pecuniaria
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 70.00 testi
fr. 1770.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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