10.2007.88
Offendere l'onore della ex-moglie con gli epiteti quali puttana e troia e minacciarla di fargliela pagare
4 ottobre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2007.88
Data decisione, Autorità:
04.10.2007, PRPEN
Titolo:
Offendere l'onore della ex-moglie con gli epiteti quali puttana e troia e minacciarla di fargliela pagare
INGIURIA
MINACCIA
art. 177 CPS
art. 180 CPS
LESA 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2007.88
DA
329/2007
Bellinzona
4
ottobre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. ingiuria,
per avere, il 4 settembre
2006, a __________, tacciando LESA 1 di “puttana troia” offeso il di lei
onore;
2. minaccia,
per avere, in data 4
settembre 2006, __________, usando grave minaccia incusso timore o spavento a LESA
1 e in specie asserendo telefonicamente che gliela avrebbe fatta pagare;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 177,
180 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 12 febbraio
2007 n. 329/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
960.-- (novecentosessanta), corrispondente a 16 (sedici) aliquote da fr. 60.-- (sessanta), con l’avvertenza che, in
caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 16
(sedici) giorni (art. 34 e 36 CPS).
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. Alla revoca del beneficio della condizionale concesso
alle seguenti pene detentive di 10 (dieci) giorni di arresto decretata nei suoi
confronti il 27 ottobre 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino e
di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 6
febbraio 2006 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (ai sensi del vCPS; art. 46 cpv. 1 CPS).
4. La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 1 marzo 2007 dal difensore;
indetto il dibattimento 4 ottobre 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, la parte civile ed
il suo patrocinatore, nonché il Sostituto procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
all’esame della parte civile e all’audizione del teste;
sentito il Sostituto Procuratore
pubblico, il quale postula l’integrale conferma del decreto d’accusa;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa, oltre alla condanna
dell’accusato al pagamento di un indennizzo per torto morale di fr. 400.-- e di
fr. 1’300.-- quale risarcimento per le spese legali;
sentito il difensore, il quale postula
l’assoluzione del proprio assistito, contestando in ogni caso le pretese di
risarcimento avanzate dalla parte civile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole
di:
1.1. Ingiuria,
1.2. Minaccia,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Deve
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene
di 10 giorni di arresto e di 15 giorni di detenzione, decretate nei suoi
confronti il 27 ottobre 2004, rispettivamente il 6 febbraio 2006 dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5. Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in
data odierna?
6. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177, 180 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
1. ingiuria, art. 177 CPS,
Considerandi
2.
minaccia, art. 180 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 329/2007 del 12 febbraio 2007;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
respinge le pretese di risarcimento
avanzate dalla parte civile;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione
e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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