10.2007.90
colpire al volto una persona con un testata, provocandogli: rottura di 2 denti, sangue da naso, ematomi e lesioni varie
4 ottobre 2007Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2007.90
Data decisione, Autorità:
04.10.2007, PRPEN
Titolo:
colpire al volto una persona con un testata, provocandogli: rottura di 2 denti, sangue da naso, ematomi e lesioni varie
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2007.90
DA
438/2007
Bellinzona
4
ottobre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, il 21 ottobre 2006, a __________, colpendo con una testata al volto CIVI 1, provocandogli la rottura di due denti,
sanguinamento al naso, ematomi e lesioni varie (e meglio come descritto al
certificato medico 21 ottobre 2006 dell'Ospedale regionale di __________)
intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123
cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 26 febbraio
Fatti
2007 n. 438/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) cadauna per un totale di
fr. 150.-- (centocinquanta) (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e
seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 400.--
(quattrocento), con l'avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 8 marzo 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 4 ottobre 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato e la parte civile, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’esame della parte civile;
sentita la parte civile, la quale chiede la
conferma del decreto d’accusa;
sentito da ultimo l'accusato, il quale
chiede di essere prosciolto;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici, art. 123
cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________
21.
ottobre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 438/2007
del 26 febbraio 2007;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
150.
-- (centocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 400.--
(quattrocento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione,
Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster