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Decisione

10.2007.90

colpire al volto una persona con un testata, provocandogli: rottura di 2 denti, sangue da naso, ematomi e lesioni varie

4 ottobre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 438/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) cadauna per un totale di

fr. 150.-- (centocinquanta) (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e

seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 400.--

(quattrocento), con l'avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 8 marzo 2007 dall’accusato;

indetto il dibattimento 4 ottobre 2007,

al quale hanno partecipato l’accusato e la parte civile, mentre il Procuratore

pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto

d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed

all’esame della parte civile;

sentita la parte civile, la quale chiede la

conferma del decreto d’accusa;

sentito da ultimo l'accusato, il quale

chiede di essere prosciolto;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

lesioni semplici, art. 123

cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________

21.

ottobre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 438/2007

del 26 febbraio 2007;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

150.

-- (centocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 400.--

(quattrocento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione,

Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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