10.2007.92
Colpire due persone con uno schiaffo ed un pugno al volto, rispettivamente con un pugno al volto, tacciando pure una delle due quale puttana
2 ottobre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.92
Data decisione, Autorità:
02.10.2007, PRPEN
Titolo:
Colpire due persone con uno schiaffo ed un pugno al volto, rispettivamente con un pugno al volto, tacciando pure una delle due quale puttana
INGIURIA
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
art. 177 CPS
1. CIVI 1
2. CIVI 2
Incarto
n.
10.2007.92
DA
293/2007
Bellinzona
2
ottobre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuta colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, in data 15
dicembre 2006 a __________, presso la discoteca __________, colpendo dapprima CIVI
2 con uno schiaffo e un pugno al volto e successivamente CIVI 1 con un pugno al
volto, cagionato loro le lesioni attestate nei certificati medici agli atti;
2. ingiuria,
per avere, in data 15
dicembre 2006, a __________, presso la discoteca __________, apostrofandola di “puttana”,
offeso l’ onore di CIVI 2;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123
cifra 1 CPS, art. 177 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 12 febbraio
2007 n. 293/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr.
30.-- (trenta) (art. 34 e seg. CPS). L'esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l'avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile CIVI
2 e CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3
CPPT).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2007
dall’accusata;
indetto il dibattimento 2 ottobre 2007,
al quale hanno partecipato l’accusata e le parti civili, mentre il Sostituto
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata ed
all’esame delle parti civili;
sentita la parte civile CIVI 2, la quale chiede
la conferma integrale del decreto d’accusa;
sentita la parte civile CIVI 1, la quale chiede
la conferma integrale del decreto d’accusa;
sentita da ultima l'accusata, la quale
non contesta di aver colpito ed ingiuriato CIVI 2, ma nega decisamente d’aver
sferrato un pugno a CIVI 1;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1. Lesioni semplici,
1.2. Ingiuria,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42 cpv. 1 e 4, 123
cifra 1, 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
1. lesioni semplici, art. 123
cifra 1 CPS,
Considerandi
2.
ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti a __________
il 15 dicembre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
293/2007 del 12 febbraio 2007;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
450.
-- (quattrocentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
prende atto che nel decreto d’accusa le
parti civili sono state rinviate al competente foro civile per il giudizio
sulle loro eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo
non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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