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Decisione

10.2007.93

Offendere l'onore di una persona e incutere spavento e timore ad una minorenne

27 settembre 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Possono

essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalle parti

civili con istanza del __________?

5. A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 42 cpv. 1, 177 e 180

CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. ingiuria, art. 177 CPS,

Considerandi

2.

minaccia, art. 180 CPS,

per i fatti compiuti a __________

il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 558/2007 del

7.

marzo 2007;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

450.

-- (quattrocentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

riconosce alla parte civile CIVI 2., ,

fr. 100.-- a titolo di risarcimento del torto morale subito (art. 266 CPP);

riconosce alle parti civili __________ e

CIVI 1, , in solido, fr. 250.-- a titolo di ripetibili a carico dell’accusato;

prende atto che nel decreto d’accusa la

parte civile CIVI 1 è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio

sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non

è stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e,

alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 550.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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