10.2007.93
Offendere l'onore di una persona e incutere spavento e timore ad una minorenne
27 settembre 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.93
Data decisione, Autorità:
27.09.2007, PRPEN
Titolo:
Offendere l'onore di una persona e incutere spavento e timore ad una minorenne
INGIURIA
MINACCIA
art. 177 CPS
art. 180 CPS
1. CIVI 1
2. CIVI 2
tutti patr.ti
da: PR 1
Incarto
n.
10.2007.93
DA
558/2007
Bellinzona
27
settembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. ingiuria,
per avere, a __________ in
data __________, offeso l’onore di con le parole “tu sei una comprata
svizzera, voi sfruttate lo Stato.
2. minaccia,
per avere, a __________ in
data __________, incusso spavento e timore al minorenne CIVI 2 (__________) con
le parole: “se non la smettete vengo giù e vi picchio”;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 177 e
180 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 7 marzo
2007 n. 558/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
450.-- (quattrocentocinquanta), (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15
aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e segg. CPS). L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e
segg CPS).
2. Alla multa di fr. 300.--
(trecento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Per ogni pretesa la parte
civile CIVI 1, , è rinviata al competente foro civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 12 marzo 2007 dall’accusato;
indetto il dibattimento 27 settembre 2007,
al quale l’accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 27 luglio
2007, non è comparso;
rilevato che al dibattimento hanno
presenziato la parte civile, ma soltanto alla lettura della sentenza, e la sua
patrocinatrice, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentita la patrocinatrice della parte
civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa e postula
l’accoglimento integrale della richiesta di risarcimento del danno del __________;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Ingiuria,
1.2. Minaccia,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Possono
essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalle parti
civili con istanza del __________?
5. A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 42 cpv. 1, 177 e 180
CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. ingiuria, art. 177 CPS,
Considerandi
2.
minaccia, art. 180 CPS,
per i fatti compiuti a __________
il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 558/2007 del
7.
marzo 2007;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
450.
-- (quattrocentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
riconosce alla parte civile CIVI 2., ,
fr. 100.-- a titolo di risarcimento del torto morale subito (art. 266 CPP);
riconosce alle parti civili __________ e
CIVI 1, , in solido, fr. 250.-- a titolo di ripetibili a carico dell’accusato;
prende atto che nel decreto d’accusa la
parte civile CIVI 1 è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio
sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non
è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e,
alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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