10.2007.94
Entrare e soggiornare in Svizzera illegalmente, svolgere attività lucrativa senza permesso,
29 maggio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2007.94
Data decisione, Autorità:
29.05.2007, PRPEN
Titolo:
Entrare e soggiornare in Svizzera illegalmente, svolgere attività lucrativa senza permesso,
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
LAVORO SENZA PERMESSO
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 199 CPS
art. 23 cpv. 1 LDDS
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
10.2007.94
DA
500/2007
Bellinzona
29
maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Carmela
Fiorini per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1, __________
prevenuta
colpevole di 1. infrazione alla Legge federale sulla dimora e il
domicilio degli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale) ripetuta,
per
essere entrata in Svizzera il 18 luglio 2005, il 28 gennaio 2006 ed il 29
gennaio 2007 con l’intenzione di svolgere un’attività lucrativa sprovvista del
necessario permesso di Polizia degli stranieri e per avere così soggiornato
illegalmente a __________ presso il ristorante __________ nei periodi 18 luglio
2005/settembre 2005, 28 gennaio 2006/marzo 2006 e dal 29 gennaio 2007 al 28
febbraio 2007;
2. esercizio
illecito della prostituzione,
per
avere infranto le normative cantonali riguardanti l’esercizio della
prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;
3. contravvenzione
alla LDDS,
per
avere svolto attività lucrativa in Svizzera nei periodi 18 luglio
2005/settembre 2005, 28 gennaio 2006/marzo 2006 e dal 29 gennaio 2007 al 28
febbraio 2007 sprovvista del necessario permesso di Polizia degli stranieri;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dagli art. 199 CP; 23 cpv. 1 e cpv. 6 LDDS; 5 Lesprost
perseguita con
decreto d’accusa del 1° marzo 2007 n. 500/2007 del AINQ 1 che propone la
condanna dell’accusata:
1.
Alla pena pecuniaria di fr. 1'200.-- (milleduecento), corrispondente a 40
(quaranta) aliquote da fr. 30.-- (trenta).
L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza, che in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4
(quattro).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 25.---;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 5 marzo 2007 dall'accusata;
indetto il
dibattimento 29 maggio 2007, al quale è comparso il difensore mentre l'accusata,
regolarmente citata a mezzo raccomandata del 16 maggio 2007, non è comparsa; il
Sostituto Procuratore pubblico con lettera 21 maggio 2007 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle
forme contumaciali;
sentito il
difensore, il quale solleva diverse eccezioni d’ordine concernenti il verbale
di polizia e nel merito ritiene che tutti e tre i reati non siano dati, chiede
di conseguenza il proscioglimento con protesta di spese e ripetibili;
data lettura
del decreto d'accusa;
letti ed
esaminati gli atti;
visti gli
art. gli art. 34, 42, 47, 49, 106, 199 CP; 23 cpv. 1 e cpv. 6 LDDS; 5 Lesprost;
9.
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG ; 273 e segg. CPP,
rispondendo ai
quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autrice colpevole di:
1.1
ripetuta
infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri
1.2
esercizio
illecito della prostituzione
1.3
contravvenzione
alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri
per
i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e
sulle spese.
dichiara ACCU
1.
autrice
colpevole di ripetuta infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio
degli stranieri, contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio
degli stranieri e esercizio illecito della prostituzione per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 500/2007 del 1° marzo
2007.
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per
un totale di fr. 1'200.- (milleduecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla
multa di fr. 400.- (quattrocento);
2.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
avverte le
parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte la
condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei
mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente
sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione
a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
dei Giudici dell’Istruzione e dell’arresto, Lugano,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr.
400.00
multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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