10.2007.97
colpire con una testata in viso una persona, provocandole una contusione ed una ferita, e minacciando la in giorno seguente con la frase "non hai ancora imparato la lezione di ieri"
23 ottobre 2007Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2007.97
Data decisione, Autorità:
23.10.2007, PRPEN
Titolo:
colpire con una testata in viso una persona, provocandole una contusione ed una ferita, e minacciando la in giorno seguente con la frase "non hai ancora imparato la lezione di ieri"
LESIONE SEMPLICE
MINACCIA
art. 123 cf. 1 CPS
art. 180 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2007.97
DA
572/2007
Bellinzona
23
ottobre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1 ,
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, a __________,
il 12 gennaio 2007, colpendolo con una testata in viso procurandogli una
contusione fronto-facciale e una piccola frattura aperta all’osso nasale,
intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, come attestato da
certificato medico in atti;
2. minaccia,
per avere, a __________ il
13 gennaio 2007, rivolgendogli la frase “non hai ancora imparato la lezione di
ieri” e “ve la faccio pagare, vi faccio un culo così”, incusso spavento e
timore a CIVI 1;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dagli art. 123
cifra 1 e 180 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 12 marzo
2007 n. 572/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
3’000.-- (tremila), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 100.-- (cento)
(art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l'avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 14 marzo 2007 dal difensore;
indetto il dibattimento 23 ottobre 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e la
patrocinatrice della parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato
a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’audizione dei testi;
sentita la patrocinatrice della parte
civile, la quale osserva come siano dati i presupposti soggetti e oggettivi di
entrambi reati in discussione. La deposizione della teste odierna è infatti
inattendibile, contraddittoria e di comodo. Ella chiede pertanto la conferma
del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale per contro
ritiene che non sia stato possibile chiarire quale delle due deposizioni chiave
odierne sia più attendibile, per cui in applicazione del principio in dubio pro
reo l’imputato deve essere prosciolto dall’accusa di lesioni semplici. In via
sussidiaria chiede la derubricazione in vie di fatto. Per quanto concerne le
minacce precisa anzitutto che solo una delle tre frasi è stata rivolta alla
parte civile. Inoltre essa non può essere considerata una minaccia. Per tale
motivo chiede il proscioglimento anche da questo capo d’imputazione;
sentita in replica la patrocinatrice
della parte civile, la quale ribadisce le sue allegazioni e domande;
viene data in duplica il difensore, il quale
ribadisce la propria posizione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Lesioni semplici,
1.2. Minaccia,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123, 180 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. lesioni semplici, art. 123
cifra 1 CPS,
per avere, a __________,
il 12 gennaio 2007, colpendolo con una testata in viso procurandogli una
contusione fronto-facciale e una piccola frattura aperta all’osso nasale,
intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, come attestato da
certificato medico in atti;
Considerandi
2.
minaccia, art. 180 CPS,
per avere, a __________ il
13.
gennaio 2007, rivolgendogli la frase “non hai ancora imparato la lezione di
ieri” incusso spavento e timore a CIVI 1;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr.
2’700.-- (duemilasettecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 690.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione
e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 40.00 testi
fr. 690.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster