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Decisione

10.2007.97

colpire con una testata in viso una persona, provocandole una contusione ed una ferita, e minacciando la in giorno seguente con la frase "non hai ancora imparato la lezione di ieri"

23 ottobre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123, 180 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. lesioni semplici, art. 123

cifra 1 CPS,

per avere, a __________,

il 12 gennaio 2007, colpendolo con una testata in viso procurandogli una

contusione fronto-facciale e una piccola frattura aperta all’osso nasale,

intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, come attestato da

certificato medico in atti;

Considerandi

2.

minaccia, art. 180 CPS,

per avere, a __________ il

13.

gennaio 2007, rivolgendogli la frase “non hai ancora imparato la lezione di

ieri” incusso spavento e timore a CIVI 1;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di fr.

2’700.-- (duemilasettecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 690.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione

e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 40.00 testi

fr. 690.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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