Lexipedia

Decisione

10.2007.99

Dare una lieve spinta ad una persona appoggiandole le mani sul petto

2 ottobre 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 402/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 250.--

(duecentocinquanta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv.

Considerandi

2.

CPS).

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

3.

La condanna non verrà iscritta a casellario

giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 13 marzo 2007 dal difensore;

indetto il dibattimento 2 ottobre 2007,

al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto

Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale rilevando

il contesto in cui si sono svolti i fatti chiede il proscioglimento del suo

assistito, in quanto non sono dati gli elementi costitutivi del reato di vie di

fatto, trattandosi al massimo di una lieve spinta non punibile;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 126 cpv. 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

vie di fatto, art. 126 cpv. 1

CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 402/2007 del 26 febbraio 2007;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster