10.2007.99
Dare una lieve spinta ad una persona appoggiandole le mani sul petto
2 ottobre 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2007.99
Data decisione, Autorità:
02.10.2007, PRPEN
Titolo:
Dare una lieve spinta ad una persona appoggiandole le mani sul petto
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2007.99
DA
402/2007
Bellinzona
2
ottobre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di vie di fatto,
per avere, in data 25 maggio
2006, all’interno della discoteca __________ di __________, appoggiandogli le
mani sul petto e spintonandolo, commesso vie di fatto nei confronti di LESA 1;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 126
cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 26 febbraio
Fatti
2007 n. 402/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 250.--
(duecentocinquanta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv.
Considerandi
2.
CPS).
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3.
La condanna non verrà iscritta a casellario
giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 13 marzo 2007 dal difensore;
indetto il dibattimento 2 ottobre 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Sostituto
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale rilevando
il contesto in cui si sono svolti i fatti chiede il proscioglimento del suo
assistito, in quanto non sono dati gli elementi costitutivi del reato di vie di
fatto, trattandosi al massimo di una lieve spinta non punibile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
vie di fatto, art. 126 cpv. 1
CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 402/2007 del 26 febbraio 2007;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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