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Decisione

10.2008.10

Guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.74 - max 2.10 o/oo) e incidente della circolazione

26 agosto 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Può

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 200.--cadauna per complessivi fr.

3'000.-- decretata nei suoi confronti il 7 maggio 2007 dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,

31 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2

ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, in applicazione del

principio in dubio pro reo;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine,

91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di accusa n. 4462/2007 del 13

dicembre 2007;

e lo proscioglie dall’accusa di infrazione alle

norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, per i fatti descritti al punto

n. 2 del summenzionato decreto d’accusa;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 45

(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 150.-- (centocinquanta), per un

totale di fr. 6'750.-- (seimilasettecentocinquanta);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)

anni;

Considerandi

2.

alla multa di fr. 1'000.--

(mille);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 670.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 3’000.-- (tremila),

corrispondente a 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 200.-- (duecento)

decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 7

maggio 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 46 cpv. 2

CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 370.00 spese

giudiziarie

fr. 1670.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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