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Decisione

10.2008.100

Colpire con degli schiaffi la moglie

3 luglio 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. alla multa di fr. 200,-

(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 50,- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50,-

(cinquanta).

Vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 1 marzo 2008 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 3 luglio 2008, al quale l’imputato non ha fatto atto di comparsa

nonostante fosse stato regolarmente convocato mediante raccomandata del 18/20

giugno 2008, notificata il 23 giugno 2008. La teste __________, allo stesso

modo, non si è presentata sebbene regolarmente citata con citazione del 19/20

giugno 2008 anch’essa notificata il 23 giugno 2008. Il Procuratore Pubblico AINQ

1, , invece, con lettera del 23 giugno 2008, ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato.

Proceduto nelle forme

contumaciali giusta l’art. 277 CPP;

data lettura del

decreto d'accusa;

acquisiti gli atti

formanti l'incarto del Ministero pubblico, come pure gli accertamenti sulla

situazione personale ed economica eseguiti dalla Pretura penale;

il giudice ordina

l’annullamento della prova testimoniale vista l’assenza della teste.

Posti a giudizio i seguenti quesiti,

1.

è ACCU

1, , colpevole del reato di vie di fatto,

per avere,

a __________

in data __________, commesso vie di fatto contro la moglie LESA 1 colpendola

con degli schiaffi?

2.

In caso di risposta affermativa, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

Il

giudizio sugli oneri processuali.

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso.

Visti gli art. 126 cpv. 1, 12 e

segg., 47, 106 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1,

autore colpevole del

reato di vie di fatto pervisto dall’art. 126 cpv. 1 CP,

per avere, a __________ in

data __________, commesso vie di fatto contro la moglie LESA 1 colpendola con

degli schiaffi;

condanna ACCU 1

1.

alla

multa di fr. 200,- (duecento);

1.1

in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

Al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200,- (duecento).

Comunica che la

condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale.

Avverte le parti

del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

Il

condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

Avverte il

condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei

mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente

sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, in caso di crescita in

giudicato,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU

1.

fr. 200,- multa

fr. 100,- tassa di giustizia

fr. 100,- spese giudiziarie

fr. 400,- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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