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Decisione

10.2008.102

Provocare per negligenza un incendio

16 luglio 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di

fr. 200.-- (duecento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 40.--

(quaranta) - (art. 34 e seg. CP. L'esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Riservate le disposizioni

di cui all’art. 15 della Legge cantonale sull’organizzazione della lotta contro

gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-- (trecento),

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.--

(cento).

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CP.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 3 marzo 2008 dall'accusata;

indetto il dibattimento 16 luglio 2008,

al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico, con lettera 24 giugno 2008, ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede che

l’accusata sia prosciolta dall’accusa, tasse e spese a carico dello Stato ;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È l’imputata autrice colpevole

di incendio colposo?

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena dev’essere

posta al beneficio della sospensione condizionale?

4.

A chi devono essere caricate le

tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 222 cpv. 1 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di incendio

colposo, art. 222 cpv. 1 CP per i fatti descritti nel decreto di accusa n.

799/2008 del 27 febbraio 2008;

pone le tasse e spese giudiziarie

di complessivi fr. 250.00 a carico dello Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 75.00 tassa

di giustizia

fr. 175.00 spese

giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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