10.2008.102
Provocare per negligenza un incendio
16 luglio 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.102
Data decisione, Autorità:
16.07.2008, PRPEN
Titolo:
Provocare per negligenza un incendio
INCENDIO COLPOSO
art. 222 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.102
DA
799/2008
Bellinzona
16
luglio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difesa
da: Avv. DI 1,
prevenuta colpevole di incendio colposo,
per avere, a __________ in data
__________, provocato per negligenza l'incendio della testiera del letto che
poi si è propagato al resto del giaciglio annerendo i muri dell'appartamento;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 222
cpv. 1 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 799/2008 di
data 27 febbraio 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 200.-- (duecento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 40.--
(quaranta) - (art. 34 e seg. CP. L'esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Riservate le disposizioni
di cui all’art. 15 della Legge cantonale sull’organizzazione della lotta contro
gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-- (trecento),
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.--
(cento).
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CP.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 3 marzo 2008 dall'accusata;
indetto il dibattimento 16 luglio 2008,
al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico, con lettera 24 giugno 2008, ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede che
l’accusata sia prosciolta dall’accusa, tasse e spese a carico dello Stato ;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È l’imputata autrice colpevole
di incendio colposo?
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena dev’essere
posta al beneficio della sospensione condizionale?
4.
A chi devono essere caricate le
tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 222 cpv. 1 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di incendio
colposo, art. 222 cpv. 1 CP per i fatti descritti nel decreto di accusa n.
799/2008 del 27 febbraio 2008;
pone le tasse e spese giudiziarie
di complessivi fr. 250.00 a carico dello Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 75.00 tassa
di giustizia
fr. 175.00 spese
giudiziarie
fr. 250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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