10.2008.104
Circolare ad una velocità di 77 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 50 Km/h
18 agosto 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.104
Data decisione, Autorità:
18.08.2008, PRPEN
Titolo:
Circolare ad una velocità di 77 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 50 Km/h
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.104
DA
834/2008
Bellinzona
18
agosto 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: Avv. DI 1,)
prevenuto
colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione,
per
aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con l'autofurgone Nissan targato __________ alla velocità di 77 Km/__________ (dedotto il margine di
tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il
vigente limite di 50 Km/h;
Fatti
avvenuti a __________;
reato
previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr;
perseguito con
decreto d’accusa n. 834/2008 di data 3 marzo 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena
pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 140.—
(centoquaranta) ciascuna,
corrispondenti a complessivi fr. 1'400.—
(millequattrocento).
L'esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento) ritenuto che in caso di mancato
pagamento, sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese
giudiziarie di fr. 100.--
(cento).
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 7 marzo 2008 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 18 agosto 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente
assistito dal suo difensore avv. DI 1, mentre il Procuratore pubblico con
lettera 24 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale chiede una riduzione della pena alla luce delle circostanze
(stato di necessità) del reato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
È
ACCU 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i
fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2.
In
caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale
condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì
per quale periodo di prova?
4.
A
chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 90 cifra 2 LCStr. ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 834/2008 del 3
marzo 2008.
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena pecuniaria di 9 (nove) aliquote giornaliere di fr. 140.-- (centoquaranta),
per un totale di fr. 1'260.-- (millecentoventi);
§. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla
multa di fr. 500.--(cinquecento);
§. in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--.
comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 900.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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