Lexipedia

Decisione

10.2008.104

Circolare ad una velocità di 77 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 50 Km/h

18 agosto 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________;

reato

previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr;

perseguito con

decreto d’accusa n. 834/2008 di data 3 marzo 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena

pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 140.—

(centoquaranta) ciascuna,

corrispondenti a complessivi fr. 1'400.—

(millequattrocento).

L'esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un

periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento) ritenuto che in caso di mancato

pagamento, sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese

giudiziarie di fr. 100.--

(cento).

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 7 marzo 2008 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 18 agosto 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente

assistito dal suo difensore avv. DI 1, mentre il Procuratore pubblico con

lettera 24 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale chiede una riduzione della pena alla luce delle circostanze

(stato di necessità) del reato;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

È

ACCU 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i

fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.

In

caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale

condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì

per quale periodo di prova?

4.

A

chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 90 cifra 2 LCStr. ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 834/2008 del 3

marzo 2008.

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena pecuniaria di 9 (nove) aliquote giornaliere di fr. 140.-- (centoquaranta),

per un totale di fr. 1'260.-- (millecentoventi);

§. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

alla

multa di fr. 500.--(cinquecento);

§. in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--.

comunica che

la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di

casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 900.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster