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Decisione

10.2008.106

Circolare con un motoveicolo alla velocità di 75 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 50 Km/h, velocità accertata mediante apparecchio radar

21 luglio 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il __________ a __________;

reato

previsto dall'art. 90 cifra 2 LCS;

perseguito con

decreto d’accusa n. DA 479/2008 di data 3 marzo 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 120.00 cadauna,

corrispondenti a complessivi fr. 1'200.00;

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese

giudiziarie di fr. 100.00.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 10 marzo 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento in data 21 luglio

2008, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, mentre il Procuratore

pubblico, con lettera 24 giugno 2008, ha rinunciato ad intervenire, postulando

nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

acquisiti agli

atti di causa i documenti relativi al modello esatto del motoveicolo Ducati __________,

nero, di cui l’accusato risulta detentore, così come una fotografia del modello

di motocicletta in questione oltre che le fotografie della stessa prodotte

dall’accusato;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

È l’accusato autore colpevole

di grave infrazione alle norme della circolazione?

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena può essere

sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

4.

A chi devono essere caricate le

tasse e le spese?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha validamente chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP

la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di

ricorso, ritenuto che con decisione del 6 agosto 2008, ora cresciuta in

giudicato, la CCRP del Tribunale d’Appello ha respinto il ricorso (recte:

istanza di restituzione in intero) formulato dall’accusato il 31.7./4.8.2008;

visti gli

art. 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di grave

infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 479/2008 del 3 marzo 2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr.

1'200.-- (milleduecento);

§ l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

§ in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 500.-- multa

fr. 150.-- tassa

di giustizia

fr. 150.-- spese

giudiziarie

fr. 800.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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