10.2008.106
Circolare con un motoveicolo alla velocità di 75 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 50 Km/h, velocità accertata mediante apparecchio radar
21 luglio 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.106
Data decisione, Autorità:
21.07.2008, PRPEN
Titolo:
Circolare con un motoveicolo alla velocità di 75 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 50 Km/h, velocità accertata mediante apparecchio radar
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.106
DA
479/2008
Bellinzona
21
luglio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in
qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con il motoveicolo Ducati targato __________ alla velocità di 75 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;
Fatti
avvenuti il __________ a __________;
reato
previsto dall'art. 90 cifra 2 LCS;
perseguito con
decreto d’accusa n. DA 479/2008 di data 3 marzo 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 120.00 cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 1'200.00;
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese
giudiziarie di fr. 100.00.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 10 marzo 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 21 luglio
2008, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, mentre il Procuratore
pubblico, con lettera 24 giugno 2008, ha rinunciato ad intervenire, postulando
nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
acquisiti agli
atti di causa i documenti relativi al modello esatto del motoveicolo Ducati __________,
nero, di cui l’accusato risulta detentore, così come una fotografia del modello
di motocicletta in questione oltre che le fotografie della stessa prodotte
dall’accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
È l’accusato autore colpevole
di grave infrazione alle norme della circolazione?
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena può essere
sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4.
A chi devono essere caricate le
tasse e le spese?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha validamente chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP
la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di
ricorso, ritenuto che con decisione del 6 agosto 2008, ora cresciuta in
giudicato, la CCRP del Tribunale d’Appello ha respinto il ricorso (recte:
istanza di restituzione in intero) formulato dall’accusato il 31.7./4.8.2008;
visti gli
art. 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di grave
infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 479/2008 del 3 marzo 2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr.
1'200.-- (milleduecento);
§ l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
§ in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 500.-- multa
fr. 150.-- tassa
di giustizia
fr. 150.-- spese
giudiziarie
fr. 800.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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