10.2008.108
Condurre un autoveicolo in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.81 - max. 3.11 grammi per mille) e perderne la padronanza
18 agosto 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.108
Data decisione, Autorità:
18.08.2008, PRPEN
Titolo:
Condurre un autoveicolo in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.81 - max. 3.11 grammi per mille) e perderne la padronanza
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.108
DA
792/2008
Bellinzona
18
agosto 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
(Difeso
da:Avv. DI 1,)
prevenuto
colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per
aver condotto il motoveicolo Yamaha targato __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.81 - max. 3.11 grammi per mille), malgrado fosse
già stato condannato nel __________ per analogo reato;
Fatti
avvenuti a __________;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione
alle norme della circolazione,
per
avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’immettersi
sull’intersezione con percorso rotatorio obbligato, negligentemente perso la
padronanza di guida continuando così la corsa cozzando conseguentemente contro
dei “new jersey” posti al centro dell’intersezione stessa, cadendo poi al suolo
procurandosi lesioni personali;
avvenuti a __________;
reato
previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27
cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 ONC;
perseguito con
decreto d’accusa n. 792/2008 di data 3 marzo 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena
pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 120.00 cadauna,
corrispondenti
a complessivi fr. 10'800.00;
L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova
di 4 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di
fr. 1'200.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 12.
3.
Alla revoca del
benficio della sospensione condizionale concesso alla pena
detentiva di 60 giorni,
decretata nei suoi confronti dal MP il __________.
4.
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle sese giudiziarie di
fr. 300.00.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 10 marzo 2008 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 18 agosto 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente
assistito dal suo difensore avv. DI 1, mentre il Procuratore pubblico con
lettera 24 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale chiede una riduzione dell’aliquota giornaliera in funzione
dell’effettivo reddito dell’accusato e la conferma della sospensione
condizionale pronunciata alla prima pena;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
È
ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
guida in stato di inattitudine;
1.2
infrazione alle norme della circolazione
per
i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale
condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì
per quale periodo di prova?
4.
Deve
essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso a ACCU 1
per la pena detentiva di 60 giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico il __________?
5.
A
chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 90 cifra 1 e 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della
circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 792/2008 del 3 marzo 2008.
condanna ACCU
1.
1.
Alla
pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 100.—(cento) cadauna (art. 34
e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 9’000.—(novemila).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 anni (quattro) (art. 42 e segg. CPS).
2.
Alla
multa di fr. 1'200.—(milleduecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (art.
106.
cpv. 2 CPS).
3.
Non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
detentiva di 60 (sessanta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS) ma proroga
il periodo di prova di un anno.
4.
Al
pagamento della tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 700.-.
comunica che
la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1'200.-- multa
fr. 300.-- tassa di giustizia
fr. 400.-- spese giudiziarie
fr. 1'900.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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