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Decisione

10.2008.108

Condurre un autoveicolo in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.81 - max. 3.11 grammi per mille) e perderne la padronanza

18 agosto 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________;

reato

previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

2. infrazione

alle norme della circolazione,

per

avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’immettersi

sull’intersezione con percorso rotatorio obbligato, negligentemente perso la

padronanza di guida continuando così la corsa cozzando conseguentemente contro

dei “new jersey” posti al centro dell’intersezione stessa, cadendo poi al suolo

procurandosi lesioni personali;

avvenuti a __________;

reato

previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27

cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 ONC;

perseguito con

decreto d’accusa n. 792/2008 di data 3 marzo 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena

pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 120.00 cadauna,

corrispondenti

a complessivi fr. 10'800.00;

L'esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova

di 4 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di

fr. 1'200.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 12.

3.

Alla revoca del

benficio della sospensione condizionale concesso alla pena

detentiva di 60 giorni,

decretata nei suoi confronti dal MP il __________.

4.

Al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle sese giudiziarie di

fr. 300.00.

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 10 marzo 2008 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 18 agosto 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente

assistito dal suo difensore avv. DI 1, mentre il Procuratore pubblico con

lettera 24 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale chiede una riduzione dell’aliquota giornaliera in funzione

dell’effettivo reddito dell’accusato e la conferma della sospensione

condizionale pronunciata alla prima pena;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

È

ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

guida in stato di inattitudine;

1.2

infrazione alle norme della circolazione

per

i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale

condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì

per quale periodo di prova?

4.

Deve

essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso a ACCU 1

per la pena detentiva di 60 giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico il __________?

5.

A

chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 90 cifra 1 e 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della

circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 792/2008 del 3 marzo 2008.

condanna ACCU

1.

1.

Alla

pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 100.—(cento) cadauna (art. 34

e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 9’000.—(novemila).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 anni (quattro) (art. 42 e segg. CPS).

2.

Alla

multa di fr. 1'200.—(milleduecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (art.

106.

cpv. 2 CPS).

3.

Non

revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

detentiva di 60 (sessanta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS) ma proroga

il periodo di prova di un anno.

4.

Al

pagamento della tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 700.-.

comunica che

la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di

casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 1'200.-- multa

fr. 300.-- tassa di giustizia

fr. 400.-- spese giudiziarie

fr. 1'900.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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