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Decisione

10.2008.109

Insinuare che una persona abbia cercato di trarre abusivamente vantaggio personale dalla propria carica politica

4 agosto 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di effettuare le sue corse quotidiane, si chiederà perché la città di Lugano

tollera e perché la polizia non interviene (…) Cosa conclude se le dico che

l’amministratore unico della __________ è il presidente della sezione luganese

del partito __________?...…”,

quindi insinuando che CIVI

1 abbia cercato di trarre abusivamente vantaggio personale dalla propria carica

politica, ossia comunicando con terzi, reso sospetto di condotta disonorevole

una persona;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 173

cifra 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 25 febbraio

2008 n. 45/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 3 (tre)

aliquote giornaliere da fr. 120.-- cadauna (art. 34 e seg. CPS),

corrispondenti a complessivi fr. 360.--.

E' concesso il beneficio

della sospensione condizionale della pena per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.--

(trecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una

pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

Rinvia la parte civile CIVI

1.

al competente foro civile per le sue eventuali pretese di risarcimento (art.

267.

CPPT).

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 10 marzo 2008 dall’accusato;

indetto il dibattimento 4 agosto 2008, al

quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte

civile ed il suo patrocinatore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a

presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame

della parte civile;

sentito il patrocinatore della parte

civile, il quale postula la conferma integrale del decreto d’accusa ed un

risarcimento simbolico di fr. 1.--;

sentito il difensore, il quale ritenendo

che non siano adempiti i presupposti del reato di diffamazione, chiede il

proscioglimento del suo assistito, protestando tasse, spese e ripetibili, e la

reiezione della richiesta di risarcimento formulata dalla parte civile. In via

subordinata, egli postula il proscioglimento in virtù della sua buona fede;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di diffamazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in

data odierna?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 173 CPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

diffamazione, art. 173 cifra 1

CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 45/2008 del 25 febbraio 2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 3

(tre) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr.

360.

-- (trecentosessanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

prende atto che nel decreto d’accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle

sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è

stata interposta opposizione, per cui respinge la richiesta di risarcimento

avanzata in data odierna;

respinge la richiesta di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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