Lexipedia

Decisione

10.2008.111

Consumare personalmente almeno 5,5 grammi di cocaina

28 luglio 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 973/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.00 (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 14 marzo 2008;

indetto il dibattimento 28 luglio 2008,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 23 giugno

2008, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 19a LStup; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1.

È ACCU 1 autore colpevole di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto

d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Dichiara ACCU 1

autore colpevole di

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto

d’accusa a suo carico.

Condanna ACCU 1

1.

Alla multa di fr. 300.00

(trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

Le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

Il condannato è stato avvertito della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto;

Servizio giuridico, Sezione

della circolazione, Camorino.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.-- multa

100.

-- tassa

di giustizia

fr. 100.-- spese

giudiziarie

fr. 500.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster