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Decisione

10.2008.116

Compiere svariati furti ai danni di commercianti

4 agosto 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall’art. 139 cifra 1 CP;

perseguito con

decreto d’accusa n. 753/2008 di data 20 febbraio 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena detentiva di 30 giorni, da dedursi il

carcere preventivo sofferto di 3 giorni (art. 40 e seg. CP), considerato che

non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi

dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di

pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese giudiziarie viste le condizioni economiche

dell'accusato.

3.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso

il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 25 febbraio 2008 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 4 agosto 2008, al quale è presente unicamente il difensore, l'accusato,

regolarmente citato a mezzo raccomandata del 19 giugno 2008, non è comparso, mentre

il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del

decreto d'accusa;

proceduto nelle

forme contumaciali;

data lettura

del decreto d'accusa;

letti ed

esaminati gli atti;

data la

parola al difensore, il quale chiede il riconoscimento del beneficio della

sospensione condizionale;

visti gli

artt. 139, 41 e 42 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti:

1.

È

l’accusato autore colpevole di furto ripetuto?

2.

In

caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena e

questa può essere posta al beneficio della sospensione condizionale?

3.

A

chi devono essere caricate le tasse e le spese?

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di furto ripetuto, art. 139 cifra 1 CP per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 753/2008 del 20 febbraio 2008;

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena detentiva di 30 giorni, da dedursi il carcere preventivo sofferto di 3 (tre)

giorni;

considerato

che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi

dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di

pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP);

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 50.00;

comunica che

la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP;

avverte le

parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso

alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia;

avverte il

condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei

mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente

sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla

crescita in giudicato della sentenza,

intimazione

a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr.

25.00

tassa di giustizia

fr. 25.00 spese

giudiziarie

fr. 50.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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