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Decisione

10.2008.117

Cagionare danni alla salute di terzi utilizzando dei bastoni e offendere l'onore

3 novembre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1'200.-- (milleduecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 120.--

(centoventi). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.--

(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.--

(cinquanta).

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 11 marzo 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 3 novembre 2008,

al quale hanno preso parte l’accusato ed la di lui difensore;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

prospettato il reato di vie di fatto (art. 126

CP), in applicazione dell’art. 250 cpv. 1 CPP;

sentito il difensore, il quale racconta

anzitutto di avere tentato la via bonale, rifiutata dalla parte lesa, dopodiché

chiede che la qualifica giuridica del reato venga ridimensionata e la pena

limitata al minimo trattandosi di un caso di lieve entità;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti.

1.

È l’accusato autore colpevole

di:

- lesioni semplici,

- o vie di fatto,

- e/o ingiuria,

per i fatti descritti nel

decreto d’accusa del 25.02.2008?

2.

In caso di risposta affermativa

ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena può essere

sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

4.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto, nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 cifra 1, 126 e 177

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di vie di

fatto, art. 126 cpv. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 724/2008

del 25 febbraio 2008 al suo punto n. 1;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

ingiuria, art. 177 CP, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 724/2008

del 25 febbraio 2008 al suo punto n. 2, ma lo manda esente da pena (art. 177

cpv. 2 CP);

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 300.00

(trecento);

§ in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2.

al pagamento di 1/6

delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 180.00;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla

corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 15.00 tassa

di giustizia

fr. 15.00 spese

giudiziarie

fr. 330.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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