10.2008.117
Cagionare danni alla salute di terzi utilizzando dei bastoni e offendere l'onore
3 novembre 2008Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2008.117
Data decisione, Autorità:
03.11.2008, PRPEN
Titolo:
Cagionare danni alla salute di terzi utilizzando dei bastoni e offendere l'onore
INGIURIA
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
art. 177 CPS
Incarto
n.
10.2008.117
DA
724/2008
Bellinzona
3
novembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, a __________, il
24.9.2007, durante un diverbio per questioni di vicinato, scagliandogli contro
dei bastoni che lo raggiungevano in più parti, intenzionalmente cagionato un
danno al corpo di LESA 1, come attestato da certificato medico in atti;
2. ingiuria,
per avere, nelle medesime
circostanze, apostrofandolo col termine di “figlio di buona madre”, offeso
l’onore di LESA 1;
fatti avvenuti a __________- 27
settembre 2007;
reati previsti dagli art. 123
cifra 1 e 177 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 724/2008 di
data 25 febbraio 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1'200.-- (milleduecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 120.--
(centoventi). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.--
(cinquanta).
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 11 marzo 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 3 novembre 2008,
al quale hanno preso parte l’accusato ed la di lui difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
prospettato il reato di vie di fatto (art. 126
CP), in applicazione dell’art. 250 cpv. 1 CPP;
sentito il difensore, il quale racconta
anzitutto di avere tentato la via bonale, rifiutata dalla parte lesa, dopodiché
chiede che la qualifica giuridica del reato venga ridimensionata e la pena
limitata al minimo trattandosi di un caso di lieve entità;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti.
1.
È l’accusato autore colpevole
di:
- lesioni semplici,
- o vie di fatto,
- e/o ingiuria,
per i fatti descritti nel
decreto d’accusa del 25.02.2008?
2.
In caso di risposta affermativa
ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena può essere
sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto, nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1, 126 e 177
CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di vie di
fatto, art. 126 cpv. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 724/2008
del 25 febbraio 2008 al suo punto n. 1;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
ingiuria, art. 177 CP, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 724/2008
del 25 febbraio 2008 al suo punto n. 2, ma lo manda esente da pena (art. 177
cpv. 2 CP);
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 300.00
(trecento);
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2.
al pagamento di 1/6
delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 180.00;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 15.00 tassa
di giustizia
fr. 15.00 spese
giudiziarie
fr. 330.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster