10.2008.123
Urtare e far cadere un pedone sul marciapiede compiendo una manovra di retromarcia
9 marzo 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.123
Data decisione, Autorità:
09.03.2009, PRPEN
Titolo:
Urtare e far cadere un pedone sul marciapiede compiendo una manovra di retromarcia
LESIONE COLPOSA
art. 125 cpv. 2 CPS
Incarto
n.
10.2008.123
DA
888/2008
Bellinzona
9
marzo 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice supplente della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(DI 1)
prevenuto colpevole di lesioni colpose gravi,
per avere, a __________, il __________,
alla guida dell’automobile VW Golf targata __________, compiendo manovra di
retromarcia da una strada privata per immettersi su una principale passando sul
marciapiede, non avvedendosi della presenza del pedone LESA 1, , urtandola e
facendola cadere e tosto proseguendo nella propria manovra passandole sopra una
gamba con la ruota anteriore destra del proprio veicolo, omesso di prestare la
dovuta particolare prudenza e attenzione, per cui, per negligenza, cagionò alla
sopraccitata lesioni gravi come attestato da certificato medico in atti;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 125
cpv. 1 CP [recte 125 cpv. 2 CP];
perseguito con decreto d’accusa del 3 marzo
Fatti
2008 n. 888/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
2'400.- duemilaquattrocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 240.-
(duecentoquaranta) (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.- (cinquecento),
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
ed inoltre 4. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 14 marzo 2008;
indetto il dibattimento 9 marzo 2009, al
quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore
pubblico con lettera 11 luglio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
sentiti i testi;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dell’accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1, , autore colpevole
di:
lesioni colpose gravi,
per avere,
a, il __________, alla guida
dell’automobile VW Golf targata __________, compiendo manovra di retromarcia da
una strada privata per immettersi su una principale passando sul marciapiede,
non avvedendosi della presenza del pedone LESA 1, __________, urtandola e
facendola cadere e tosto proseguendo nella propria manovra passandole sopra una
gamba con la ruota anteriore destra del proprio veicolo, omesso di prestare la
dovuta particolare prudenza e attenzione, per cui, per negligenza, cagionò alla
sopraccitata lesioni gravi come attestato da certificato medico in atti;
2.
In caso di risposta affermativa
al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 125 cpv. 2 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni
colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CP per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 888/2008 del 3 marzo 2008.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di
fr. 3’100.- (tremilacento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote giornaliere di
fr. 310.- (trecentodieci);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di (2) anni.
2.
alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 460.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Camorino
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 110.-
testi
fr. 960.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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