10.2008.13
Omettere di svuotare il serbatoio di una caldaia, che durante una manovra di carico si è rotto lasciando fuoriuscire 3 litri di gasolio sulla strada provocando un pericolo di inquinamento delle acque
28 agosto 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2008.13
Data decisione, Autorità:
28.08.2008, PRPEN
Titolo:
Omettere di svuotare il serbatoio di una caldaia, che durante una manovra di carico si è rotto lasciando fuoriuscire 3 litri di gasolio sulla strada provocando un pericolo di inquinamento delle acque
INQUINAMENTO DELLE ACQUE POTABILI
art. 70 cpv. 1 let. a LPAC
Incarto
n.
10.2008.13
DA
4219/2007
Bellinzona
28
agosto 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Sabrina Gendotti in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sulla
protezione delle acque,
per avere, a __________ l’1
giugno 2007, omesso di svuotare il serbatoio di una caldaia, per cui durante la
manovra di carico di quest’ultima su un furgone, il serbatoio si rompeva
lasciando fuoriuscire ca. 3 litri di gasolio che si riversavano sulla strada
andando a finire nei pozzetti ivi esistenti provocando un pericolo di
inquinamento delle acque, lasciando il luogo dell’incidente senza avvisare la Polizia o i pompieri;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 70
cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LPAc, richiamati gli art. 6 LPAc e 49 cpv. 2 CPS, art.
Fatti
333 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 3 dicembre
2007 n. 4219/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1'800.-- (milleottocento), corrispondente a 12 (dodici) aliquote da fr. 150.--
(centocinquanta) - (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e
seg. CPS).
Pena aggiuntiva alla pena pecuniaria
di 20 (venti) aliquote giornaliere a fr. 60.- (sessanta) decretata nei
suoi confronti dal Presidente del circolo di Roveredo il 29 giugno 2007.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Riservata la disposizione
di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro
gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5.
Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena dell’arresto di 3 (tre) giorni (ai
sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano
il 4 luglio 2005 (art. 46 cvp. 1 CPS).
6.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 18 dicembre 2007
dall’accusato;
indetto il
dibattimento 28 agosto 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo
difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare
postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito dal capo d’imputazione in esame, non essendo
dati né i presupposti oggettivi, né quelli soggettivi del reato. In primo luogo
osserva come non sia stato dimostrato un pericolo concreto di inquinamento
delle acque: in effetti dagli atti emerge come i funzionari della Sezione
protezione aria, acqua e suolo hanno attestato che il gasolio è rimasto
esclusivamente sull’asfalto e nei sifoni dei tombini. Non vi è stata quindi
alcuna immissione nelle acque. In secondo luogo egli rileva come al suo
assistito non possa nemmeno essere imputata una negligenza per quanto accaduto:
in effetti la stufa era di piccole dimensioni, per cui non era necessario
svuotare completamente il serbatoio per effettuare trasporti come quello in
questione. Neppure prevedibile era che la stufa gli sfuggisse di mano e che,
cadendo a terra, si rompesse il serbatoio. In via subordinata postula che l’importo
delle aliquote giornaliere rimanga quello proposto dall’accusa e che la
sospensione condizionale della precedente pena non venga revocata. Postula il
riconoscimento di adeguate ripetibili;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i
fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Può essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena dell’arresto
decretata nei suoi confronti il 4 luglio 2005 dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 49 cpv. 2 CPS; 6, 70
cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LPAc; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti, avendo accertato che non sussistono né i presupposti oggettivi,
né quelli soggettivi della commissione del reato;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di infrazione alla
Legge federale sulla protezione delle acque, art. 70 cpv. 1 lett. a e cpv.
2.
LPAc,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 4219/2007 del 3 dicembre 2007;
riconosce all’imputato fr. 500.-- a
titolo di ripetibili;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 170.00 spese
giudiziarie
fr. 370.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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