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Decisione

10.2008.13

Omettere di svuotare il serbatoio di una caldaia, che durante una manovra di carico si è rotto lasciando fuoriuscire 3 litri di gasolio sulla strada provocando un pericolo di inquinamento delle acque

28 agosto 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

333 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 3 dicembre

2007 n. 4219/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1'800.-- (milleottocento), corrispondente a 12 (dodici) aliquote da fr. 150.--

(centocinquanta) - (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e

seg. CPS).

Pena aggiuntiva alla pena pecuniaria

di 20 (venti) aliquote giornaliere a fr. 60.- (sessanta) decretata nei

suoi confronti dal Presidente del circolo di Roveredo il 29 giugno 2007.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.--

(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Riservata la disposizione

di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro

gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.

Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena dell’arresto di 3 (tre) giorni (ai

sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di Lugano

il 4 luglio 2005 (art. 46 cvp. 1 CPS).

6.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 18 dicembre 2007

dall’accusato;

indetto il

dibattimento 28 agosto 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo

difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare

postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito dal capo d’imputazione in esame, non essendo

dati né i presupposti oggettivi, né quelli soggettivi del reato. In primo luogo

osserva come non sia stato dimostrato un pericolo concreto di inquinamento

delle acque: in effetti dagli atti emerge come i funzionari della Sezione

protezione aria, acqua e suolo hanno attestato che il gasolio è rimasto

esclusivamente sull’asfalto e nei sifoni dei tombini. Non vi è stata quindi

alcuna immissione nelle acque. In secondo luogo egli rileva come al suo

assistito non possa nemmeno essere imputata una negligenza per quanto accaduto:

in effetti la stufa era di piccole dimensioni, per cui non era necessario

svuotare completamente il serbatoio per effettuare trasporti come quello in

questione. Neppure prevedibile era che la stufa gli sfuggisse di mano e che,

cadendo a terra, si rompesse il serbatoio. In via subordinata postula che l’importo

delle aliquote giornaliere rimanga quello proposto dall’accusa e che la

sospensione condizionale della precedente pena non venga revocata. Postula il

riconoscimento di adeguate ripetibili;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque per i

fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Può essere mantenuto il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena dell’arresto

decretata nei suoi confronti il 4 luglio 2005 dal Ministero pubblico del

Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 49 cpv. 2 CPS; 6, 70

cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LPAc; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti, avendo accertato che non sussistono né i presupposti oggettivi,

né quelli soggettivi della commissione del reato;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di infrazione alla

Legge federale sulla protezione delle acque, art. 70 cpv. 1 lett. a e cpv.

2.

LPAc,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 4219/2007 del 3 dicembre 2007;

riconosce all’imputato fr. 500.-- a

titolo di ripetibili;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la

motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta

spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 170.00 spese

giudiziarie

fr. 370.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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