10.2008.132
Importunare qualcuno telefonicamente
4 settembre 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2008.132
Data decisione, Autorità:
04.09.2008, PRPEN
Titolo:
Importunare qualcuno telefonicamente
ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
art. 179 cpv. septies CPS
Incarto
n.
10.2008.132
DA
873/2008
Bellinzona
4
settembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara
Bittana in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di abuso di impianti di
telecomunicazioni,
per avere, a __________, __________
e __________, nel periodo dal 28.7.__________ fino al 26.2.__________ per
malizia, allo scopo di importunare, chiamando più volte al giorno e anche durante
la notte CIVI 1 sia sul telefono cellulare sia sul telefono fisso privato e
dell’azienda, ripetutamente utilizzato abusivamente un impianto di
telecomunicazioni;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.
179septies CP;
perseguita con decreto d’accusa del 27 febbraio
Fatti
2008 n. 873/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 1'000.-, con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 10 (dieci).
Considerandi
2.
Si rinvia la parte civile CIVI
1.
al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3 CPPT).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 11 marzo 2008 dall'accusata;
indetto il dibattimento 4 settembre 2008,
al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 25/26 giugno
2008, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 106, 179septies CP; 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di abuso di
impianti di telecomunicazioni per i fatti compiuti nelle circostanze descritte
nel decreto di accusa n. 873/2008 del 27 febbraio 2008.
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 1'000.-
(mille);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Ufficio dei giudici
dell’istruzione e l’arresto, Lugano
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 1’250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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