Lexipedia

Decisione

10.2008.132

Importunare qualcuno telefonicamente

4 settembre 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 873/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 1'000.-, con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 10 (dieci).

Considerandi

2.

Si rinvia la parte civile CIVI

1.

al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3 CPPT).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 11 marzo 2008 dall'accusata;

indetto il dibattimento 4 settembre 2008,

al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 25/26 giugno

2008, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 106, 179septies CP; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di abuso di

impianti di telecomunicazioni per i fatti compiuti nelle circostanze descritte

nel decreto di accusa n. 873/2008 del 27 febbraio 2008.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 1'000.-

(mille);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte la condannata della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Ufficio dei giudici

dell’istruzione e l’arresto, Lugano

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'000.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 1’250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster