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Decisione

10.2008.136

Lesioni semplici avvenute all'estero per aver afferrato per il collo una persona, cagionandole di conseguenza un danno al corpo e alla salute

4 novembre 2008Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i certificati medici). Ha rimproverato di conseguenza al Procuratore pubblico

di avere creduto all’inverosimile/fantasiosa versione di PI 1, ricoverato

peraltro in una clinica psichiatrica di __________. Il suo atteggiamento

provocatorio, aggressivo e squilibrato dei giorni precedenti l’aggressione -

confermato dai testimoni - proverebbe le sue intenzioni omicide (cfr. ibidem).

3h. Il

gravame di cui al precedente considerando è stato dichiarato irricevibile dalla

Camera dei ricorsi penali con la sentenza più volte evocata in questa sede e

cresciuta in giudicato (cfr. sentenza agli atti della CRP del 29 aprile 2008,

inc. 60.2008.87).

Ad un’attenta lettura della stessa si

evince pure che “il gravame, a prescindere dalla sua ricevibilità, è

peraltro infondato nel merito” (cfr. ibidem, consid. 3, pagina 7 in fine).

4. Per l’art. 123 cpv.1 CP

chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute

di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre

anni o con una pena pecuniaria.

5a. Le versioni fornite dalle

parti in merito all’episodio avvenuto la sera del 13 aprile, unico argomento

qui in discussione, sono contrastanti, come del resto ha sottolineato anche la

CRP (cfr. ibidem, consid. 3.4, pagina 10 in alto).

5b. L’accusato ha sostenuto

che nel corso del viaggio in Egitto ha cercato di stare vicino alla parte

civile per ottenere più informazioni possibili sulla materia oggetto del

seminario (cfr. verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 19 aprile 2007, allegato

1 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 23 gennaio 2008, pagina 4 in

fine); pur negando di averle chiesto un rapporto sessuale ha ammesso di aver

disturbato il seminario, perlomeno in alcuni frangenti, con il suo

comportamento offensivo e provocatorio, tanto è vero che CIVI 1 per questi

motivi gli ha impedito di effettuare una gita ai templi proprio durante la

giornata del 13 aprile 2007 (cfr. ibidem, pagina 5 in fine e 6).

Quella sera ACCU 1, che aveva

atteso in albergo il rientro della comitiva, aveva l’intenzione di scusarsi con

lei per l’atteggiamento assunto; dopo averla - a suo dire - cercata invano per

tutto l’hotel finalmente l’avrebbe incontrata al __________ bar intenta a

ballare (cfr. ibidem).

Egli ha dichiarato nel suo

primo interrogatorio che “l’ho vista dal mio tavolo mentre lei ballava con

altri partecipanti o clienti dell’hotel. La cosa non mi provocava emozioni

negative. Mi divertiva vedere la gente ballare. Mentre guardavo la gente

ballare discorrevo con __________, mi sembra che fosse lui. Abbiamo avuto un

dialogo interessante e divertente. Dopo circa un’ora ho deciso di

ballare anch’io, da solo. Al tavolo dove io ero seduto, c’era un coccodrillo di

plastica, della lunghezza di circa 40/50 cm. Mentre danzavo usavo il

coccodrillo che tenevo nella mano destra, muovendolo al ritmo della musica. Ho

ballato e ballato. Mi sono avvicinato ad una partecipante, di cui non ricordo

il nome, le ho posato un braccio attorno al collo e con lei ho continuato a

ballare. Mi divertivo con questa donna. Mi sono allontanato da lei ed ho continuato

a ballare, guardando il resto della gente. Ballando mi sono poi avvicinato ad RI

1 e ad una vicinanza di circa 10 centimetri dal suo viso, senza toccarla le ho

mandato un bacio, mimando con le sole labbra. Dopo questo bacio (non a

contatto) più persone mi sono saltate addosso, da dietro. Mi hanno messo le

mani al collo, tentando di strozzarmi. Io dallo spavento ho preso il braccio di

RI 1, tentando di attaccarmi a lei perché mi sentivo strattonare da dietro. Le

mie forze hanno ceduto e sono caduto indietro per terra. Sentivo che mi

tenevano immobilizzato le braccia ed il viso. Io per protezione avevo chiuso

gli occhi e sentivo molte voci dei partecipanti e di arabi attorno a me. Io

sono rimasto per terra per due ore. [...] Mi hanno messo in un’ambulanza

legandomi con delle cinghie. Poi io penso che mi abbiano portato in un

ospedale” (cfr. ibidem).

5c. Al dibattimento

l’imputato ha dichiarato tra l’altro che quella sera “ho cercato la signora CIVI

1 per scusarmi. Non l’ho trovata subito, ho chiesto ai partecipanti dove fosse

e ho girato l’albergo. La CIVI 1 aveva detto che avremmo discusso la sera, è

per questo che la cercavo. L’ho trovata un’ora più tardi, dopo cena. Anche se

mangiavamo tutti insieme, in sala da pranzo non mi sembra che ci fosse. Io l’ho

vista dopo cena al __________ bar. La CIVI 1 non era presente nel bar e io ho

parlato con alcuni partecipanti, poi sono andato un momento in camera. Ad un

certo momento al bar io l’ho vista ballare. Io parlavo con qualcuno; il

colloquio è durato una mezzoretta e abbiamo bevuto una coca cola. Non avevo

bevuto bevande alcoliche né a cena né in altri momenti. Mentre parlavo con __________,

mi sembra fosse questo il nome, lei continuava a ballare; non volevo

disturbarla al ballo, anche se la mia situazione non era chiarita. La

discussione con il mio interlocutore è terminata così: __________ mi ha

sconsigliato di andare a ballare e mi aveva detto di lasciare il coccodrillo

sul tavolo, anche se non avevo alcuna idea del perché __________ mi avesse

detto ciò. Con lui avevamo parlato del coccodrillo, che per me, anche se non

l’ho comunicato a __________, è un animale carico di significati simbolici. Poi

ho preso il coccodrillo per la coda nella mano destra e sono andato a ballare.

Ho ballato e mi sono avvicinato a una donna; ho ballato alcuni minuti col

coccodrillo in mano tenendolo per la coda prima di avvicinarmi a lei. L’ho

abbracciata per cinque secondi e poi avendo visto la CIVI 1 mi sono avvicinato

a quest’ultima ballando; a poca distanza dalla CIVI 1 le ho mandato un bacio,

mi trovavo tra 1 e 3 metri” (cfr. verbale del dibattimento del 9 settembre

2008).

Messo a confronto con la

versione resa durante il suo primo interrogatorio l’accusato ha riveduto la sua

posizione nel senso che ha ammesso che “la prima dichiarazione era corretta;

ero a 10 centimetri [dalla parte civile], non più lontano” (cfr. ibidem).

Inoltre ha ribadito di esser

stato afferrato da dietro e che “non l’ho presa per il collo, solo nel

momento che mi strappavano indietro di riflesso le ho preso le braccia. Prima

di esser bloccato non ho toccato la signora CIVI 1. Credo sia stato concordato

da tutti i testi in quanto disturbavo l’organizzazione. Le persone da destra e

da sinistra mi hanno preso le braccia e mi hanno staccato dalla CIVI 1. Io sono

stato trascinato a terra sulla schiena. La CIVI 1 stava davanti a me, lei non è

caduta. Per le ferite potrebbero essersi messi d’accordo tra loro. Mi hanno

fissato e, in più persone, bloccato le gambe. Io ho chiuso gli occhi perché

avevo paura” (cfr. ibidem).

5d. Dal canto suo la parte

civile ha affermato che la sera del 13 aprile al __________ bar “stringendomi

al collo mi ha fatto aprire la bocca e nel contempo ha cercato di spingermi

profondamente in gola il pezzo di coda di coccodrillo. Con la mossa che mi ha

fatto al collo, si trattava di una presa di combattimento, PI 1 voleva farmi

aprire la bocca per poi spingermi profondamente il pezzo di coda di coccodrillo

in gola. […] Prima di fare quella mossa di combattimento lui aveva fatto alcuni

gesti rituali ” (cfr. verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 22 maggio

2007, pagina 5).

Nel corso del suo primo

interrogatorio aveva altresì dichiarato che “mentre ballavo Rock’n roll mi

si è avvicinato, dal davanti ACCU 1, il quale mi ha preso con entrambe le mani

alla gola facendomi una leva all’indietro. Mi ha poi avvicinato al suo viso ed

ho visto che teneva in bocca un pezzo, che allora non sapevo cosa fosse, come

per cercare di infilarmelo in bocca. La cosa è stata molto rapida. Per fortuna

c’era __________ che ha subito immobilizzato ACCU 1, afferrandolo al collo con

un braccio e tenendogli la mascella così da toglierli il pezzo che teneva in

bocca. [...] La scena appena descritta è durata qualche secondo. Forse un paio

di secondi. Anche altri uomini presenti hanno poi aiutato __________ ad

immobilizzare ACCU 1. Prima che ACCU 1 mi lasciasse definitivamente è riuscito

a passare dalla gola alle braccia. Quando sono stata presa per le braccia, io

mi sono sbilanciata e sono caduta per terra, finendo tra le gambe di ACCU 1”

(cfr. verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 3 maggio 2007, pagina 10).

6a. Ciò posto occorre ora

procedere ad un’attenta analisi degli elementi a disposizione per valutare la

credibilità di quanto raccontato dalle parti.

6b. La versione dell’accusato

appare, tutto ben ponderato, meno lineare e credibile rispetto a quella della

parte civile. Inoltre, ACCU 1 non è stato sempre sicuro nelle risposte; ad

esempio è stato titubante in relazione alla statuetta di coccodrillo. Infatti alla

domanda sul perché __________ gli avrebbe detto - circostanza riferita al

dibattimento - di non prenderlo con sé per recarsi a ballare egli ha risposto

in modo vago e impreciso, senza dare una spiegazione convincente e difatti non

è stato possibile comprendere come il testimone abbia potuto immaginarsi la

scena del coccodrillo ancor prima che il fatto avvenisse.

Al dibattimento ACCU 1 infine si

è contraddetto, per poi ritornare sui suoi passi una volta messo alle strette,

nel determinare la distanza che lo separava (secondo la sua versione) al

momento dei fatti dalla parte civile; la differenza - particolare fondamentale

nel caso in esame - fra 10 centimetri e alcuni metri (da uno a tre) è notevole

e non era di certo frutto di un lapsus (cfr. verbale del dibattimento 9

settembre 2008).

Un’altra circostanza, che di

per sé esula dall’episodio incriminato, rafforza l’idea che la versione

dell’imputato sia meno credibile di quella fornita dalla parte civile, il cui

racconto si è sempre mantenuto lineare. Si tratta della questione legata al suo

passaporto, che di primo acchito appare del tutto secondaria in quanto non è

posta in risalto praticamente da nessuno. In proposito l’accusato ha dichiarato

al dibattimento che prima di partire per la gita pomeridiana del 13 aprile, nei

frangenti in cui gli fu comunicato che sarebbe dovuto restare in albergo, si

diceva [vociferava] sul bus che era stato sottratto il suo passaporto, che poco

dopo gli fu consegnato da __________ che l’aveva ritrovato (cfr. verbale del

dibattimento del 9 settembre 2008). A precisa domanda del giudice l’accusato in

effetti non ha saputo spiegare il perché gli altri sapessero che gli era stato

sottratto il documento di identità.

In realtà in precedenza,

davanti alla polizia, egli ha semplicemente riferito che “dopo il seminario

di quella giornata, [...] dovevamo partire per certi templi. Io mi sono seduto

sul bus, mi sono però accorto che non avevo con me il passaporto. Sono allora

sceso ed ho riferito della mancanza a __________. Lui mi ha dato allora il mio

passaporto. Nel frattempo __________, che era lì presente mi ha detto che non

avrei partecipato alla trasferta” (cfr. verbale di interrogatorio di ACCU 1

del 19 aprile 2007, pagina 6).

6c. La versione della parte

civile, oltre ad essere lineare, trova conferma nelle molteplici testimonianze

dei presenti. A questo proposito non può essere disatteso, come già evidenziato

dalla CRP, che i testi sono molto legati alla parte civile con la conseguenza

evidente che le loro deposizioni devono essere apprezzate con (grande) prudenza;

tuttavia non può neppure essere misconosciuto che le loro testimonianze sono

tutte concordanti e precise per quel che riguarda il reato di lesioni semplici

(cfr. allegati 10,11,12 e 13 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria

del 23 gennaio 2008, act 20 e sentenza agli atti della Camera dei ricorsi

penali del 28 aprile 2008, pagina 10).

E’ ben vero che i partecipanti

al seminario egiziano, soprattutto discutendo in seguito fra di loro, abbiano potuto

enfatizzare i fatti (cfr. anche supra consid. da 3a a 3g), poiché rimasti

colpiti ed impressionati dagli eventi o per altri motivi legati al loro modo di

essere; ciò posto appare però inverosimile che si siano inventato tutto.

Non solo: vi sono pure dettagli

che possono difficilmente essere stati concordati. Un esempio al riguardo è

fornito dalla testimonianza della signora __________, benché la stessa sia

macchiata dal fatto che la teste la sera prima del dibattimento si è

intrattenuta sui fatti con la patrocinatrice di parte civile. La testimone,

sentita per la prima volta in aula, ha infatti precisato che quando la signora CIVI

1 è caduta a terra ed era tenuta stretta tra le gambe dell’accusato è stata lei

a liberarla unitamente alla figlia della parte civile __________. Proprio la

presenza e il comportamento di quest’ultima è uno di quei fatti che non

appaiono di certo discussi in precedenza: nessuno aveva mai parlato di quel che

aveva fatto __________, se non la madre durante la sua testimonianza al dibattimento,

ma non durante la descrizione della colluttazione, bensì quando prima di

concludere l’audizione ha accennato alle conseguenze psicologiche che i fatti

hanno avuto sui di lei e i suoi famigliari, in particolare appunto __________,

che oltre a essere stata spettatrice della violenza subita dalla madre era

anche intervenuta per liberarla dalla morsa di ACCU 1 quando si trovava a terra

(cfr. verbale del dibattimento del 9 settembre 2008).

Questa testimonianza conferma

ancora una volta ciò che risulta dalle altre (cfr. verbali di interrogatorio

allegati al rapporto di polizia giudiziaria del 23 gennaio 2008), ossia che ha

parte civile è caduta a terra, circostanza questa negata dall’accusato, che è

quindi stato smentito anche su questo punto.

6d. Alla luce delle

testimonianze agli atti questo giudice giunge al convincimento che l’accusato

ha messo le mani addosso alla parte civile, stringendole con le mani il collo

per alcuni secondi e avvinghiandosi poi a lei nelle concitate fasi immediatamente

seguenti, che hanno provocato la caduta di entrambi.

7. Per quanto concerne le

lesioni subite vi è agli atti un certificato, allestito su carta intestata

dell’albergo, nel quale si attesta la presenza di un trauma al collo con

difficoltà di movimento, problemi di voce, ematomi alle braccia e alle gambe,

lesioni al naso e al cranio e sanguinamento di un labbro (cfr. allegato al

verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 3 maggio 2007). Non è tuttavia chiaro

chi lo abbia redatto. Sembrerebbe trattarsi di un dottore egiziano presente al

momento, ma nulla si riesce a concludere riguardo alla sua competenza e

all’attendibilità dello scritto.

Tuttavia, in data 23 aprile

2007, appena rientrata dall’Egitto, CIVI 1 è stata visitata dal dottor __________,

con studio medico a __________, che ha attestato che “die Schürfungen und

Prellungen waren mittlerweile abgeheilt und bereiteten auch keine Beschwerden

mehr. Jedoch klagte sie über Kopfschmerzen mit

Ausstrahlung in den linken Arm sowie Schwindel. Sie habe in den letzten paar

Tagen zudem ca. 4 Kg an Gewicht verloren, habe Konzentrationsschwächen und Mühe

beim Schlafen” (cfr. certificato medico del 10

maggio 2007, allegato al rapporto di inchiesta della polizia giudiziaria del 23

gennaio 2008). Queste considerazioni mediche, oltre a confermare

sostanzialmente quanto attestato in Egitto, hanno indotto il dottor __________

a concludere che la paziente era affetta da “cervicalgia e reazione

psicogena acuta con perdita di peso e disturbi al sonno” (cfr. ibidem).

L’esistenza di dolori alle

cervicali sono del resto confermati anche da __________ (cfr.

Untersuchungsprotokoll e Therapiebericht, allegato al rapporto di inchiesta

della polizia giudiziaria del 23 gennaio 2008), che ha pure effettuato le

sedute fisioterapiche a cui si è sottoposta la parte civile nelle settimane

seguenti i fatti.

Avendo cagionato - per i motivi

esposti - un danno al corpo e alla salute di CIVI 1, ACCU 1 ha adempiuto il

reato di lesioni semplici dal profilo oggettivo. Pacifico che un agire del

genere comportava perlomeno per dolo eventuale la realizzazione del delitto

anche dal profilo soggettivo; infatti stringendo le mani attorno al collo della

parte civile l’imputato non poteva non prendere in considerazione che tale

gesto poteva essere atto a provocarle delle ferite o quantomeno delle

ripercussioni sul suo stato di salute.

8. Ciò posto ACCU 1, avendo

adempiuto il reato sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo, è autore

colpevole di lesioni semplici.

Non occorre di conseguenza

approfondire la richiesta della difesa di derubricare, in via subordinata, il

reato in discussione in vie di fatto.

9. Nella commisurazione

della pena – a proposito della quale la parte civile, contrariamente a quanto

fatto, non ha il diritto di esprimersi (cfr. art. 251 cpv. 3 CPP) – si deve in

particolare tenere conto da un lato che l’imputato è incensurato e che non è

emersa una sua predisposizione alla violenza e dall’altro che comunque nella

concreta situazione l’attacco sferrato è stato ingiustificato e di una certa

gravità; inoltre non può essere disatteso che egli non vuole ammettere le sue

colpe e riconoscere il torto e il dolore causato.

Tenuto altresì conto degli

accertamenti economici e personali effettuati (cfr. anche situazione patrimoniale

dell’accusato agli atti e discussa in aula) la pena proposta dalla pubblica

accusa va quindi confermata. Dedotto il carcere preventivo sofferto, l’accusato

è condannato a una sanzione pecuniaria di 14 aliquote giornaliere di fr. 80.-

per un totale di fr. 1'120.-.

Non vi è alcun motivo per non

concedere la sospensione condizionale della pena pecuniaria, ritenuto che il

periodo di prova può essere fissato in due anni, ossia il minimo previsto dalla

legge.

Alla pena pecuniaria si

giustifica aggiungere una multa effettiva di fr. 300.-.

10a. La parte civile chiede un

risarcimento complessivo di fr. 38'086.40.-, che si può riassumere come segue

(cfr. anche lo scritto prodotto dalla signora CIVI 1 al dibattimento):

- fr. 1'898.70.- per

spese di trasferta signora CIVI 1

- fr. 53.50.- per

spese telefoniche

- fr. 1'219.70.- per

spese mediche e di cura

- fr. 250.- per

spese fisioterapiche

- fr. 6'270.50.- per

spese legali in Egitto

- fr. 1'999.- per

spese legali (avv. __________)

- fr. 7'817.90.- per

spese legali (Studio legale __________)

- fr. 6'203.- per

spese legali (avv. __________)

- fr. 9'375.- per

perdita di guadagno nel 2007

- fr. 3'000.- per

torto morale

Tale richiesta -

presentata unicamente al dibattimento – va analizzata in modo dettagliato in ogni

singola posta onde poter statuire sulla legittimità della pretesa.

10b. Preliminarmente si rileva

che per costante giurisprudenza (cfr. ancora recentemente le sentenze del TF

4C.83/2006 del 26 giugno 2006 e 4C.177/2006 del 22 settembre 2006) una persona

lesa, nella misura in cui ciò può essere preteso, deve prendere tutte le misure

necessarie e imposte dalle circostanze per contenere e ridurre il danno. Questo

principio è dedotta tanto dall’art. 44 cpv. 1 CO quanto da quello più generale

dell’art. 2 CC, secondo il quale il diritto deve essere esercitato con

riguardo.

Ne segue che una vittima

non può generare costi senza che ve ne sia una reale necessità nella

convinzione che tanto potrà rifarsi sull’accusato.

10c. In concreto, in

applicazione di quanto appena precisato, le spese di trasferta esposte dalla signora

CIVI 1 per un importo globale di fr. 1'898.70.- (cfr. conteggio spese per

trasferte, allegato 1 al riassunto spese signora CIVI 1), possono essere

riconosciute solo parzialmente.

Infatti, per i motivi

che verranno indicati discutendo delle note d’onorario, non risultano necessarie

e quindi giustificate le quattro trasferte a Lugano per conferire con gli

avvocati dello studio legale __________ e con l’avvocato __________ quella per uno

dei tre colloqui avuti con l’attuale patrocinatore e nemmeno le spese di

pernottamento per la sera prima del processo svoltosi a Bellinzona, ammontanti

a fr. 80.-; infatti ques’ultimo, apertosi alle ore 9 del mattino, non richiedeva

in alcun modo la trasferta da __________ la sera precedente.

Alla parte civile sono così

riconosciute le spese di trasferta sostenute per la sua audizione del 2 maggio

2007 a Locarno presso la Polizia cantonale ammontanti a fr. 176.80.- (trasferta

__________ -Locarno-__________ di 272 km a fr. 0,65), quelle relative

all’audizione dinnanzi al Procuratore pubblico per un importo di fr. 187.20.-

(trasferta __________ -Lugano-__________ di 288 km a fr. 0,65), le spese di

trasferta per due colloqui con l’avvocato __________ per un importo complessivo

di fr. 361.40.- e le spese di trasferta di fr. 152.10.-, sostenute per

presenziare al dibattimento del 9 settembre 2008 (trasferta __________ -Bellinzona-__________

di 234 km a fr. 0,65), per un totale complessivo di fr. 877.50.-.

10d. La pretesa di fr. 53.50.- per

spese telefoniche non viene riconosciuta, poiché dalla documentazione agli atti

non si riesce a capire lo scopo della comunicazione (cfr. estratto delle

telefonate di __________ tra il 22 marzo e il 21 aprile 2007, allegato 2 al

riassunto spese signora CIVI 1); in effetti non si riesce a scorgere la data e

l’ora in cui è avvenuta la telefonata, non si evince in alcun modo a chi

appartenga il numero chiamato, i motivi per i quali è stata fatta la conversazione

(al riguardo l’annotazione apposta a mano “Anruf aus __________ an __________”

che si scorge sul foglio non è di alcun aiuto) e in particolare il perché sia

stata effettuata dal cellulare di __________.

10e. Anche la posta relativa

alle spese mediche e di cura, già dedotto - a dire della parte civile - il

rimborso delle casse malati, per un importo di fr. 1'219.70.- non viene ammessa.

Dalle fatture prodotte,

anche a voler presumere che tutte le prestazioni sanitarie siano giustificate e

in relazione con l’evento verificatosi in Egitto, non si capisce come si è

giunti all’importo indicato e soprattutto se tali costi sono stati rimborsati

dalla cassa malati (cfr. TP Rechnung, allegati 3A, 3B e 3C al riassunto spese

signora CIVI 1).

10f. A CIVI 1 va invece

riconosciuta la somma di fr. 250.- per le spese di fisioterapia sostenute (cfr.

Quittung __________, allegato 4 al riassunto spese signora CIVI 1); le stesse,

come emerge dagli atti, sono giustificate, chiaramente in relazione con

l’episodio oggetto del presente procedimento penale e non coperte

dall’assicurazione malattia di base.

10g. Quo alle spese legali in

Egitto, per la somma complessiva di fr. 6'270.50.-, agli atti figurano le

fatture 15 ottobre e 6 dicembre 2007 (cfr. Summary of Charges, allegati 5A e 5B

al riassunto spese signora CIVI 1), le quali riportano unicamente le ore che

sono state effettuate, le tariffe orarie, le spese di viaggio e di hotel e gli

importi totali in dollari americani (l’importo in franchi risulta da un aggiunta

a mano).

A mente di questo giudice

tale documentazione non è sufficientemente chiara ed esaustiva in quanto manca

la nota dettagliata; del resto un’attenta analisi di tutta la documentazione

cartacea agli atti non è d’aiuto in quanto non si trova riferimento alcuno sul

contributo specifico e sulle prestazioni circostanziate fornite dai legali

egiziani nella presente causa.

Nel corso del

dibattimento la parte civile, per il tramite del proprio patrocinatore, ha in

particolare accennato - quale giustificazione per le spese legali sostenute in

terra africana - alla ricerca di un non meglio precisato protocollo delle

autorità inquirenti che sarebbe sparito: tuttavia tali spiegazioni non sono

atte in alcun modo a suffragare debitamente la posta fatta valere, né del resto

trovano riscontro concreto e sufficiente agli atti. Inoltre, a ben vedere, non

si comprende neppure se tale protocollo, ammesso che esista, potesse essere

utile per il procedimento di lesioni semplici che era stato prontamente avviato

in Svizzera e stava facendo il suo regolare corso. Per tacere poi

dell’esorbitante costo per procurarsi un semplice verbale di polizia.

Per tutte le argomentazioni

esposte la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute in Egitto deve

quindi essere respinta.

10h. Anche la richiesta di

rimborso di fr. 1'999.- per spese legali sostenute con l’avvocato __________

non è adeguatamente sostanziata: la parte civile si è limitata a produrre una

lettera del legale dalla quale traspare solo un suo “generoso sconto” sulla

nota professionale, tale da ridurne l’importo da fr. 2'848.05.- a quello

indicato (cfr. lettera avv. __________ del 16 luglio 2007, allegato 6 al

riassunto spese signora PR 1).

Non è per contro stato

prodotto l’elenco dettagliato delle prestazioni del legale, unitamente al

dispendio orario e alle spese vive da questi sostenute.

Non va neppure dimenticato,

quando si analizzano le note dei legali, la relativa semplicità del reato per

il quale l’accusato è stato condannato. Al riguardo, proprio in funzione

dell’obbligo di limitare il danno, il fatto che la parte civile abbia scelto di

rivolgersi a ben quattro legali nel nostro cantone con una tempistica a dire il

vero alquanto singolare non deve essere messo a carico dell’accusato.

Da una delle tre semplici lettere

dell’avvocato __________ (cfr. act 11, 12 e 13), si evince che prima di andare

da lui la parte civile aveva conferito mandato a un ulteriore rappresentante

legale, e più precisamente all’avvocato __________ dello studio legale __________

e __________, al quale era stato però immediatamente revocato il mandato (cfr.

act 11, lettera avv. __________ del 26 aprile 2007 e act 9, lettera dell’avv. __________

del 20 aprile 2007).

Per i motivi espressi la

pretesa di risarcimento per le spese sostenute con l’avvocato __________ è

pertanto respinta.

10i. Alla stessa conclusione

del precedente considerando si deve giungere per la pretesa di fr. 7'817.90 per

la fattura emessa in data 11 giugno 2007 dallo studio legale __________ (cfr.

Schlussrechnung dell’11 giugno 2008, allegato 7 al riassunto spese signora CIVI

1).

Anche in questo caso non

vi è traccia dell’elenco dettagliato delle prestazioni amministrative e legali

con relativo dispendio orario. La descrizione generica in lingua tedesca per

giustificare la fattura non è certo sufficiente per poter riconoscere

l’ammontare richiesto, non senza osservare che la sorveglianza telefonica di

cui si fa cenno esula completamente dalla fattispecie penale ascritta

all’imputato e non è in alcun rapporto di proporzionalità. Come più volte

ribadito, l’accusato non deve rispondere di iniziative della parte civile volte

a ricercare fatti e situazioni per i quali non sono emersi indizi e che non

hanno trovato la benché minima conferma in corso di procedura.

10l. Di per sé anche la nota professionale

dell’attuale patrocinatore della parte civile, allestita il giorno precedente

il dibattimento, non è esente da pecche (cfr. nota d’onorario dell’8 settembre

2008, allegato 8 al riassunto spese signora CIVI 1); in effetti manca

completamente dell’esposizione dettagliata di ogni singola prestazione con relativo

dispendio orario e dei vari disborsi (cancelleria, postali, telefonici,

trasferte ecc.) effettuati.

In concreto, oltre al fatto che

una vittima, pur con i limiti indicati sopra (cfr. punto 10b), può certo

rivolgersi a una persona cognita in materia per assumere informazioni sul da

farsi, occorre però anche tener conto della particolarità del caso. Infatti,

non si può ignorare che il reato è avvenuto all’estero e che la parte lesa ha

indubbie difficoltà linguistiche non essendo cognita della lingua del

procedimento.

Ciò posto si deve comunque precisare

che possono essere ammesse solo le spese generate da una conduzione diligente

del mandato e proporzionate all’entità del reato. In specie ciò risulta per due

colloqui con la cliente, per l’esame dell’incarto, per la preparazione del

dibattimento e per la durata dello stesso, ritenuto come la sua presenza era

giustificata dalle predette circostanze.

Tutto ben ponderato appare

giustificato riconoscere alla parte civile l’importo di fr. 3'500.- per le

spese legali sostenute per l’attuale patrocinatore.

10m. CIVI 1 pretende il

risarcimento di fr. 9'375.- per perdita di guadagno nel 2007 a seguito

dell’inabilità lavorativa nel periodo immediatamente seguente ai fatti occorsi

a __________, o più precisamente – vista la data a partire dalla quale è stata dichiarata

inabile – al rientro dal viaggio in Egitto; a tal scopo agli atti è stato allegato

un certificato medico (stranamente redatto unicamente il 26 giugno 2008!), dal

quale si evince che la parte civile è stata inabile al lavoro al 100% dal 23

aprile al 13 maggio 2007 (cfr. Aerztliches Zeugnis, allegato 9 al riassunto

spese signora CIVI 1).

L’ammontare della cifra

richiesta da CIVI 1 è stato spiegato in modo dettagliato dal patrocinatore di

parte civile nel corso del dibattimento (cfr. verbale del dibattimento del 9

settembre 2008); tale importo corrisponde al reddito annuale della parte civile

di fr. 150'000.- risultante dalla dichiarazione dell’ufficio di revisione

(documento prodotto con scritto 16 luglio 2008 e acquisito agli atti con

ordinanza 22 luglio 2008) diviso per 48 settimane (già dedotte le quattro di

vacanza) e moltiplicato per 3 (ovvero le settimane di inabilità lavorativa che

risultano dal certificato medico di cui sopra).

Al di là del fatto che la

signora CIVI 1 è attiva come indipendente e non si sa fino a che punto non

abbia effettivamente lavorato durante quelle 3 settimane o se abbia lavorato

solo parzialmente, il calcolo come proposto non è sufficiente per stabilire se

vi sia stata realmente una perdita di guadagno. Agli atti risulta infatti anche

la dichiarazione fiscale 2007 di __________ e CIVI 1, dalla quale si evince che

la parte civile lo scorso anno ha conseguito un reddito netto di fr. 182'000.-

(cfr. allegato 9°, Steuererklärung 2007, lit. D, punto 14, cifra 499), ossia un

importo ben superiore a quello indicato dall’ufficio di revisione.

Di conseguenza la richiesta di

risarcimento di fr. 9'375.- per perdita di guadagno nel corso del 2007 non è ammessa.

10n. La parte civile chiede

infine l’importo di fr. 3'000.- a titolo di torto morale.

Al proposito si rileva che per

l’art. 49 cpv. 1 CO chi è illecitamente leso nella sua personalità può

chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia

riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione

morale. La lesione deve essere in ogni caso grave, ritenuto che ognuno deve sopportare

lievi attacchi all’equilibrio interiore (cfr. Brehm,

Commentario bernese, N. 19 e segg. all’art. 49 CO).

In concreto il reato commesso ai

danni della parte civile non ha comportato particolari sofferenze ai sensi

della giurisprudenza, tanto più che CIVI 1 non è stata degente in ospedale, ha

potuto portare a termine il viaggio in Egitto nella sua funzione di

responsabile, continua tuttora regolarmente la sua attività professionale e non

ha nemmeno dovuto far capo a un’assistenza psichiatrica in quanto si ritiene

una persona stabile (cfr. verbale del dibattimento del 9 settembre 2008). Tale

affermazione trova pure riscontro agli atti, avendo la signora CIVI 1 dichiarato

che “non mi sono rivolta a nessun medico psichiatrico o psicologico. Essendo

già io una persona che insegno a curare la mente, io non ho ritenuto necessario

rivolgermi ad uno specialista della salute mentale” (cfr. verbale di

interrogatorio di CIVI 1 del 3 maggio 2007, pagina 3).

Inoltre non si deve dimenticare

che la parte civile può trarre soddisfazione della condanna dell’accusato.

La richiesta di riparazione

morale deve di conseguenza essere respinta.

11. Per riassumere la

richiesta di risarcimento della parte civile è accolta nella misura di fr.

4'627.50 (fr. 877.50.- per spese di trasferta, 250.- per spese mediche e fr.

3'500.- per spese di patrocinio dell’avv. PR 1).

Tutte le altre pretese sono

respinte.

12. Nulla osta, né del resto

la difesa si è opposta, alla confisca e alla distruzione da parte dello Stato

della statuetta di coccodrillo di pietra artificiale, che è stata utilizzata

nell’ambito della commissione di un reato.

visti gli art. 34, 42, 47, 69, 123

CP; 41 e segg. CO; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di lesioni

semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 874/2008 del 29 febbraio 2008.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 14

(quattordici) aliquote giornaliere di fr. 80 .- (ottanta), per un totale di fr.

1'120.- (millecentoventi), già dedotto il carcere preventivo sofferto di 1 (un)

giorno;

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1’390.-;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

condanna ACCU 1 a versare alla parte

civile CIVI 1 la somma di franchi 4'627.50.- (fr. 877.50.- per spese di

trasferta, 250.- per spese mediche e fr. 3'500.- per spese di patrocinio

dell’avv. PR 1); tutte le altre pretese sono respinte.

ordina la confisca e la distruzione

di una statuetta di coccodrillo di pietra artificiale.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.- multa

fr. 900.- tassa

di giustizia

fr. 300.- spese

giudiziarie

fr. 190.- testi

fr. 1690.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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