10.2008.136
Lesioni semplici avvenute all'estero per aver afferrato per il collo una persona, cagionandole di conseguenza un danno al corpo e alla salute
4 novembre 2008Italiano39 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2008.136
Data decisione, Autorità:
04.11.2008, PRPEN
Titolo:
Lesioni semplici avvenute all'estero per aver afferrato per il collo una persona, cagionandole di conseguenza un danno al corpo e alla salute
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.136
DA
874/2008
Bellinzona
9
settembre 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difeso dall’avv. DI 1)
detenuto 1 (un) giorno dal
18 al 19 aprile 2007,
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a __________
(Egitto) il 13 aprile 2007, afferrandola per il collo con entrambe le mani, intenzionalmente
cagionato un danno al corpo di CIVI 1 come attestato da certificato medico in
atti;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123
cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 874/2008 di
data 29 febbraio 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1'200.- (milleduecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 80.-
(ottanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 300.-
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia
di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
4. Ordina la confisca e la
distruzione di 1 statuetta di coccodrillo di pietra artificiale (art. 69 cpv. 2
CP);
viste le opposizioni interposte
tempestivamente in data 13 marzo 2008 dalla parte civile e il 20 marzo 2008
dall'accusato;
indetto il dibattimento 9 settembre 2008,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore, la parte civile,
il patrocinatore della parte civile e l’interprete mentre il Procuratore
pubblico con lettera 8 luglio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti i testi;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale chiede una pena esemplare, superiore a quanto previsto dal
Procuratore pubblico nel decreto di accusa e avanza la pretesa di un
risarcimento complessivo di fr. 38'086.40.-;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dell’accusato o in via subordinata la derubricazione del reato
in vie di fatto; chiede inoltre che le pretese della parte civile vengano
respinte;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di
lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto, per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere accolta la pretesa
della parte civile, che chiede un risarcimento complessivo di fr. 38'086.40.-.
4. Se deve essere ordinata la
confisca e la distruzione di una statuetta di coccodrillo di pietra
artificiale.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1, di
cittadinananza tedesca, è giunto in Ticino per trascorrere le vacanze nel 2003,
allorquando aveva 24 anni. In tale occasione ha visitato la frazione di __________,
immersa nelle montagne all’imbocco della Valle __________ e raggiungibile solo
a piedi, ed è entrato in contatto con il __________, centro terapeutico che si
occupa del recupero di ragazzi e adulti difficili della Svizzera tedesca con in
particolare problemi caratteriali, di droga e di violenza.
Pur non avendo una formazione
specifica alle spalle - aveva lavorato infatti con i giovani unicamente in
qualità di allenatore di pallacanestro e durante il servizio civile - è stato
assunto presso il menzionato centro come operaio e collaboratore sociale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. documentazione prodotta dalla
difesa al dibattimento del 9 settembre 2008 e verbale del dibattimento).
In ambito sportivo ha praticato
il ping-pong e il basket a livello competitivo e tra il 1999 e il 2002 alcuni
sport da combattimento quali le arti marziali (lotta col bastone, boxe e
kick-boxing), pur non avendo raggiunto in questi ambiti alcun livello
agonistico.
2. L’accusato è entrato in
contatto, tramite il collega di lavoro __________ attivo a __________, con la
parte civile CIVI 1 in occasione di un seminario, da quest’ultima tenuto e organizzato
nella Svizzera tedesca pochi mesi prima dei fatti verificatisi in Egitto (cfr.
verbale del dibattimento del 9 settembre 2008).
3a. Come ha già avuto modo di
esporre la Camera dei ricorsi penali (cfr. sentenza agli atti del 29 aprile
2008, inc. 60.2008.87, di cui si riportano qui di seguito le considerazioni in
fatto), adita dalla parte civile per i motivi che verrano esposti in seguito
(cfr. infra), il 15/16 aprile 2007 CIVI 1 - domiciliata a __________ e presidente
dell’______________________________, società che si occupa segnatamente di ricerca
e sviluppo della scienza della coscienza quantica - ha denunciato davanti alla
polizia cantona__________, per il tramite dell’avv. __________, il qui accusatoPI
1 per titolo di tentato omicidio intenzionale.
Il
denunciato, che si trovava in Egitto per seguire un seminario organizzato, dal
7 al 21 aprile 2007, dalla predetta società, la sera del 13 aprile 2007, nel __________
bar dell’albergo __________ di __________, dove alloggiava unitamente ad
altri ottanta partecipanti, tra i quali il citato legale, avrebbe aggredito RI
1 - responsabile/relatrice del seminario - afferrandola per il collo con
l’intenzione di ficcarle in gola la coda di una statuetta di coccodrillo di
pietra che teneva in bocca; immediatamente i presenti - tutti partecipanti al
seminario - avrebbero cercato di bloccare PI 1, riuscendoci - in una decina -
solo con difficoltà. RI 1 avrebbe sofferto svariate lesioni (cfr. act 7, 16 e 31).
Il denunciato sarebbe stato sedato da un medico, sarebbe poi stato ricoverato
in una clinica psichiatrica di __________ e, dopo alcuni giorni, sarebbe stato
lasciato ripartire per la Svizzera (cfr. act 1, 2 e 28).
Il
giorno precedente il fatto il denunciato le avrebbe inoltre detto “du blöde
Kuh, gibs mir” e “du blöde Kuh, machs mir jetzt und sonst bringe ich
mich um im Nil”, frasi per cui il 12/13 luglio 2007 CIVI 1 ha presentato
formale querela penale per titolo di molestie sessuali, ingiuria e vie di fatto
(cfr. act 28), ritenuto come il comportamento di ACCU 1, durante il seminario,
sarebbe stato aggressivo e provocatorio (cfr. sentenza agli atti della CRP del
29 aprile 2008, inc. 60.2008.87, consid. a).
3b. Il
18 aprile 2007, all’arrivo all’aeroporto di Zurigo/Kloten, PI 1 è stato fermato
dalla polizia cantonale __________ per ordine del Procuratore pubblico AINQ 1
(cfr. act 6), al quale la denuncia penale era stata trasmessa per competenza
giusta i combinati art. 7 e 342 CP (cfr. act 1 e 8). Tradotto in Ticino, è
stato interrogato dalla polizia giudiziaria; il denunciato ha negato ogni addebito.
Al termine dell’audizione è stato scarcerato con l’ingiunzione di non
contattare le persone che lo avevano accusato. Il 14 dicembre 2007 la polizia
giudiziaria ha sentito, per una seconda volta, PI 1, che ha sostanzialmente
ribadito le sue precedenti affermazioni (cfr. sentenza agli atti della CRP del
29 aprile 2008, inc. 60.2008.87, consid. b).
3c. RI
1 è stata interrogata dalla polizia giudiziaria ticinese il 3 maggio 2007; la
denunciante - che si era presentata in polizia accompagnata dal marito e
dall’avv. __________, __________, __________, __________, __________, __________
e __________, presenti al seminario svoltosi in Egitto - si è rifiutata di
sottoscrivere il verbale in quanto “tengo a precisare che quanto scritto non
è completo come io avrei voluto. Quanto esposto è stato scritto in maniera
troppo moscia, troppo blanda. Ho l’impressione che quanto scritto sia troppo
favorevole a PI 1” (cfr. verbale di interrogatorio 3 maggio 2007, pag. 13,
allegato 6 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 23 gennaio 2008). Inoltre
ha consegnato all’interrogante un memoriale con la descrizione dei fatti (cfr.
sentenza agli atti della CRP del 29 aprile 2008, inc. 60.2008.87, consid. c).
Il
7 maggio 2007 RI 1 ha denunciato l’ispettore __________, redattore del predetto
verbale, per abuso di potere, favoreggiamento ed istigazione a falsa
testimonianza / falsità in documenti (cfr. act 14); il procedimento è sfociato
nel decreto di non luogo a procedere 15 maggio 2007 (NLP __________), cresciuto
in giudicato per il ritiro dell’istanza di promozione dell’accusa 31.5/1.6.2007
(cfr. sentenza agli atti della CRP del 29 aprile 2008, inc. 60.2008.87, consid.
c).
3d. Il
22 maggio 2007 il Procuratore pubblico ha interrogato RI 1 (cfr. act 19). Il
medesimo giorno ha sentito anche __________, che aveva partecipato alla
redazione della denuncia penale; questi ha contestualmente consegnato un memoriale
sui fatti (cfr. act 20).
Nel
corso del procedimento penale sono stati ascoltati __________, __________, __________
e __________, presenti al seminario svoltosi in __________; essi hanno confermato
la versione di cui alla denuncia penale (allegati 10, 11, 12 e 13 al rapporto
di inchiesta di polizia giudiziaria 23 gennaio 2008). Sono inoltre stati
interrogati __________, __________ e __________ - tutti collaboratori, come PI
1, del centro terapeutico di __________ o; essi hanno riferito, in particolare,
della conoscenza della denunciante che, nel corso di un incontro, avrebbe
parlato “(…) di Dio e della Santa Bernadette di Lourdes. Ha riferito che lei
era la reincarnazione di questi personaggi” (cfr. verbale di interrogatorio
11 giugno 2007 di __________, pag. 3, allegato 14 al rapporto di inchiesta di
polizia giudiziaria 23 gennaio 2008 e allegati 14, 15 e 16 al rapporto di
inchiesta di polizia giudiziaria 23 gennaio 2008).
Con
scritto 19/20 giugno 2007 il dr. med. __________, psichiatra/psicoterapeuta di __________,
ha comunicato al magistrato inquirente che aveva conosciuto PI 1 come
collaboratore del centro terapeutico di __________, che l’aveva visto come una
persona serena, con uno spontaneo ma, quando necessario, fermo piglio nei
confronti dei giovani problematici e che si era fatto raccontare quanto
accaduto in Egitto, racconto, a suo dire, “[...] assolutamente coerente di
un ragazzo che si è lasciato tentare a sfidare una setta che inizialmente
sembrava interessata ad aiutare finanziariamente il centro di __________. La
dinamica non presenta a mio avviso indizi preoccupanti della personalità del
signor PI 1, che al contrario, oltre a essere stato forse un po’ spericolato
nell’affrontare quella delicata situazione, tutto sommato si è comportato in
modo assolutamente sano” (cfr. act 25 e sentenza agli atti della CRP del
29 aprile 2008, inc. 60.2008.87, consid. d).
Con
decisione 3 ottobre 2007 il Procuratore pubblico ha respinto l’istanza di RI 1
inerente l’acquisizione dei dati telefonici retroattivi dell’utenza in uso a PI
1 rispettivamente inerente la sorveglianza in tempo reale della sua utenza
(cfr. act 32, 33 e sentenza agli atti della CRP del 29 aprile 2008, inc.
60.2008.87, consid. d).
3e. Con
decreto 29 febbraio 2008 il Procuratore pubblico ha posto in stato di accusa
davanti alla Pretura penale PI 1 siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici
“per avere, a __________ (Egitto) il 13.04.2007, afferrandola per il collo
con entrambe le mani, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di RI 1,
come attestato da certificato medico in atti” (cfr. sentenza agli atti della
CRP del 29 aprile 2008, inc. 60.2008.87, consid. e).
3f. Con
decreto di stessa data il magistrato inquirente ha abbandonato il procedimento
penale promosso nei confronti di PI 1 per i titoli di tentato assassinio,
tentato omicidio intenzionale, tentate lesioni gravi, vie di fatto, ingiuria e
molestie sessuali.
Il
procuratore pubblico, riassunti i fatti di cui agli esposti penali, ha
riportato le dichiarazioni del denunciato, che aveva sostenuto di essersi
avvicinato ad RI 1 per parlarle e di essere stato improvvisamente aggredito dai
presenti. Ha ritenuto che le testimonianze raccolte, tutte concordanti,
avessero evidenziato l’esistenza del reato di lesioni semplici; ha reputato, al
contrario, che gli altri reati ipotizzati - in difetto di prove o chiari indizi
- non fossero sostanziati da precisi riscontri (cfr. sentenza agli atti della
CRP del 29 aprile 2008, inc. 60.2008.87, consid. f).
3g. Con
tempestivo gravame RI 1 ha domandato che PI 1 fosse rinviato a giudizio davanti
al Tribunale penale cantonale per i reati indicati nell’atto di accusa dal
seguente tenore:
-“il signor PI 1 viene messo in stato di
accusa dinanzi al Tribunale penale cantonale del Cantone Ticino per avere a __________
(Egitto) il 13.4.2007 afferrandola per il collo con entrambe le mani e cercando
di conficcarle una coda di coccodrillo nella gola, che lui teneva tra i denti,
intenzionalmente tentato di uccidere RI 1, come attestato dalle dichiarazioni e
dai certificati medici agli atti, e non riuscendo nel proprio intento unicamente
a causa dell’intervento di altre persone. Reato previsto dall’art. 111 e 22 CP.
-
il signor PI 1 viene messo in stato di accusa dinanzi al Tribunale penale cantonale
del Cantone Ticino per avere a __________ (Egitto) l’11/12/13.4.2007 molestato
sessualmente mediante parole e vie di fatto la signora RI 1, come attestato
dalle dichiarazioni agli atti. Reato previsto dall’art. 198 cpv. 2 CP”.
(cfr. sentenza agli atti della CRP del 29
aprile 2008, inc. 60.2008.87, consid. g).
La
proponente ha ritenuto che, in ragione delle testimonianze agli atti
rispettivamente delle testimonianze delle persone che hanno sottoscritto il
memoriale allegato alla denuncia penale, sarebbe evidente l’esistenza di
fondati motivi e di incontestabili prove del fatto che sia stata sessualmente
molestata ed aggredita con il chiaro intento di ucciderla (come dimostrerebbero
Fatti
i certificati medici). Ha rimproverato di conseguenza al Procuratore pubblico
di avere creduto all’inverosimile/fantasiosa versione di PI 1, ricoverato
peraltro in una clinica psichiatrica di __________. Il suo atteggiamento
provocatorio, aggressivo e squilibrato dei giorni precedenti l’aggressione -
confermato dai testimoni - proverebbe le sue intenzioni omicide (cfr. ibidem).
3h. Il
gravame di cui al precedente considerando è stato dichiarato irricevibile dalla
Camera dei ricorsi penali con la sentenza più volte evocata in questa sede e
cresciuta in giudicato (cfr. sentenza agli atti della CRP del 29 aprile 2008,
inc. 60.2008.87).
Ad un’attenta lettura della stessa si
evince pure che “il gravame, a prescindere dalla sua ricevibilità, è
peraltro infondato nel merito” (cfr. ibidem, consid. 3, pagina 7 in fine).
4. Per l’art. 123 cpv.1 CP
chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute
di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria.
5a. Le versioni fornite dalle
parti in merito all’episodio avvenuto la sera del 13 aprile, unico argomento
qui in discussione, sono contrastanti, come del resto ha sottolineato anche la
CRP (cfr. ibidem, consid. 3.4, pagina 10 in alto).
5b. L’accusato ha sostenuto
che nel corso del viaggio in Egitto ha cercato di stare vicino alla parte
civile per ottenere più informazioni possibili sulla materia oggetto del
seminario (cfr. verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 19 aprile 2007, allegato
1 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 23 gennaio 2008, pagina 4 in
fine); pur negando di averle chiesto un rapporto sessuale ha ammesso di aver
disturbato il seminario, perlomeno in alcuni frangenti, con il suo
comportamento offensivo e provocatorio, tanto è vero che CIVI 1 per questi
motivi gli ha impedito di effettuare una gita ai templi proprio durante la
giornata del 13 aprile 2007 (cfr. ibidem, pagina 5 in fine e 6).
Quella sera ACCU 1, che aveva
atteso in albergo il rientro della comitiva, aveva l’intenzione di scusarsi con
lei per l’atteggiamento assunto; dopo averla - a suo dire - cercata invano per
tutto l’hotel finalmente l’avrebbe incontrata al __________ bar intenta a
ballare (cfr. ibidem).
Egli ha dichiarato nel suo
primo interrogatorio che “l’ho vista dal mio tavolo mentre lei ballava con
altri partecipanti o clienti dell’hotel. La cosa non mi provocava emozioni
negative. Mi divertiva vedere la gente ballare. Mentre guardavo la gente
ballare discorrevo con __________, mi sembra che fosse lui. Abbiamo avuto un
dialogo interessante e divertente. Dopo circa un’ora ho deciso di
ballare anch’io, da solo. Al tavolo dove io ero seduto, c’era un coccodrillo di
plastica, della lunghezza di circa 40/50 cm. Mentre danzavo usavo il
coccodrillo che tenevo nella mano destra, muovendolo al ritmo della musica. Ho
ballato e ballato. Mi sono avvicinato ad una partecipante, di cui non ricordo
il nome, le ho posato un braccio attorno al collo e con lei ho continuato a
ballare. Mi divertivo con questa donna. Mi sono allontanato da lei ed ho continuato
a ballare, guardando il resto della gente. Ballando mi sono poi avvicinato ad RI
1 e ad una vicinanza di circa 10 centimetri dal suo viso, senza toccarla le ho
mandato un bacio, mimando con le sole labbra. Dopo questo bacio (non a
contatto) più persone mi sono saltate addosso, da dietro. Mi hanno messo le
mani al collo, tentando di strozzarmi. Io dallo spavento ho preso il braccio di
RI 1, tentando di attaccarmi a lei perché mi sentivo strattonare da dietro. Le
mie forze hanno ceduto e sono caduto indietro per terra. Sentivo che mi
tenevano immobilizzato le braccia ed il viso. Io per protezione avevo chiuso
gli occhi e sentivo molte voci dei partecipanti e di arabi attorno a me. Io
sono rimasto per terra per due ore. [...] Mi hanno messo in un’ambulanza
legandomi con delle cinghie. Poi io penso che mi abbiano portato in un
ospedale” (cfr. ibidem).
5c. Al dibattimento
l’imputato ha dichiarato tra l’altro che quella sera “ho cercato la signora CIVI
1 per scusarmi. Non l’ho trovata subito, ho chiesto ai partecipanti dove fosse
e ho girato l’albergo. La CIVI 1 aveva detto che avremmo discusso la sera, è
per questo che la cercavo. L’ho trovata un’ora più tardi, dopo cena. Anche se
mangiavamo tutti insieme, in sala da pranzo non mi sembra che ci fosse. Io l’ho
vista dopo cena al __________ bar. La CIVI 1 non era presente nel bar e io ho
parlato con alcuni partecipanti, poi sono andato un momento in camera. Ad un
certo momento al bar io l’ho vista ballare. Io parlavo con qualcuno; il
colloquio è durato una mezzoretta e abbiamo bevuto una coca cola. Non avevo
bevuto bevande alcoliche né a cena né in altri momenti. Mentre parlavo con __________,
mi sembra fosse questo il nome, lei continuava a ballare; non volevo
disturbarla al ballo, anche se la mia situazione non era chiarita. La
discussione con il mio interlocutore è terminata così: __________ mi ha
sconsigliato di andare a ballare e mi aveva detto di lasciare il coccodrillo
sul tavolo, anche se non avevo alcuna idea del perché __________ mi avesse
detto ciò. Con lui avevamo parlato del coccodrillo, che per me, anche se non
l’ho comunicato a __________, è un animale carico di significati simbolici. Poi
ho preso il coccodrillo per la coda nella mano destra e sono andato a ballare.
Ho ballato e mi sono avvicinato a una donna; ho ballato alcuni minuti col
coccodrillo in mano tenendolo per la coda prima di avvicinarmi a lei. L’ho
abbracciata per cinque secondi e poi avendo visto la CIVI 1 mi sono avvicinato
a quest’ultima ballando; a poca distanza dalla CIVI 1 le ho mandato un bacio,
mi trovavo tra 1 e 3 metri” (cfr. verbale del dibattimento del 9 settembre
2008).
Messo a confronto con la
versione resa durante il suo primo interrogatorio l’accusato ha riveduto la sua
posizione nel senso che ha ammesso che “la prima dichiarazione era corretta;
ero a 10 centimetri [dalla parte civile], non più lontano” (cfr. ibidem).
Inoltre ha ribadito di esser
stato afferrato da dietro e che “non l’ho presa per il collo, solo nel
momento che mi strappavano indietro di riflesso le ho preso le braccia. Prima
di esser bloccato non ho toccato la signora CIVI 1. Credo sia stato concordato
da tutti i testi in quanto disturbavo l’organizzazione. Le persone da destra e
da sinistra mi hanno preso le braccia e mi hanno staccato dalla CIVI 1. Io sono
stato trascinato a terra sulla schiena. La CIVI 1 stava davanti a me, lei non è
caduta. Per le ferite potrebbero essersi messi d’accordo tra loro. Mi hanno
fissato e, in più persone, bloccato le gambe. Io ho chiuso gli occhi perché
avevo paura” (cfr. ibidem).
5d. Dal canto suo la parte
civile ha affermato che la sera del 13 aprile al __________ bar “stringendomi
al collo mi ha fatto aprire la bocca e nel contempo ha cercato di spingermi
profondamente in gola il pezzo di coda di coccodrillo. Con la mossa che mi ha
fatto al collo, si trattava di una presa di combattimento, PI 1 voleva farmi
aprire la bocca per poi spingermi profondamente il pezzo di coda di coccodrillo
in gola. […] Prima di fare quella mossa di combattimento lui aveva fatto alcuni
gesti rituali ” (cfr. verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 22 maggio
2007, pagina 5).
Nel corso del suo primo
interrogatorio aveva altresì dichiarato che “mentre ballavo Rock’n roll mi
si è avvicinato, dal davanti ACCU 1, il quale mi ha preso con entrambe le mani
alla gola facendomi una leva all’indietro. Mi ha poi avvicinato al suo viso ed
ho visto che teneva in bocca un pezzo, che allora non sapevo cosa fosse, come
per cercare di infilarmelo in bocca. La cosa è stata molto rapida. Per fortuna
c’era __________ che ha subito immobilizzato ACCU 1, afferrandolo al collo con
un braccio e tenendogli la mascella così da toglierli il pezzo che teneva in
bocca. [...] La scena appena descritta è durata qualche secondo. Forse un paio
di secondi. Anche altri uomini presenti hanno poi aiutato __________ ad
immobilizzare ACCU 1. Prima che ACCU 1 mi lasciasse definitivamente è riuscito
a passare dalla gola alle braccia. Quando sono stata presa per le braccia, io
mi sono sbilanciata e sono caduta per terra, finendo tra le gambe di ACCU 1”
(cfr. verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 3 maggio 2007, pagina 10).
6a. Ciò posto occorre ora
procedere ad un’attenta analisi degli elementi a disposizione per valutare la
credibilità di quanto raccontato dalle parti.
6b. La versione dell’accusato
appare, tutto ben ponderato, meno lineare e credibile rispetto a quella della
parte civile. Inoltre, ACCU 1 non è stato sempre sicuro nelle risposte; ad
esempio è stato titubante in relazione alla statuetta di coccodrillo. Infatti alla
domanda sul perché __________ gli avrebbe detto - circostanza riferita al
dibattimento - di non prenderlo con sé per recarsi a ballare egli ha risposto
in modo vago e impreciso, senza dare una spiegazione convincente e difatti non
è stato possibile comprendere come il testimone abbia potuto immaginarsi la
scena del coccodrillo ancor prima che il fatto avvenisse.
Al dibattimento ACCU 1 infine si
è contraddetto, per poi ritornare sui suoi passi una volta messo alle strette,
nel determinare la distanza che lo separava (secondo la sua versione) al
momento dei fatti dalla parte civile; la differenza - particolare fondamentale
nel caso in esame - fra 10 centimetri e alcuni metri (da uno a tre) è notevole
e non era di certo frutto di un lapsus (cfr. verbale del dibattimento 9
settembre 2008).
Un’altra circostanza, che di
per sé esula dall’episodio incriminato, rafforza l’idea che la versione
dell’imputato sia meno credibile di quella fornita dalla parte civile, il cui
racconto si è sempre mantenuto lineare. Si tratta della questione legata al suo
passaporto, che di primo acchito appare del tutto secondaria in quanto non è
posta in risalto praticamente da nessuno. In proposito l’accusato ha dichiarato
al dibattimento che prima di partire per la gita pomeridiana del 13 aprile, nei
frangenti in cui gli fu comunicato che sarebbe dovuto restare in albergo, si
diceva [vociferava] sul bus che era stato sottratto il suo passaporto, che poco
dopo gli fu consegnato da __________ che l’aveva ritrovato (cfr. verbale del
dibattimento del 9 settembre 2008). A precisa domanda del giudice l’accusato in
effetti non ha saputo spiegare il perché gli altri sapessero che gli era stato
sottratto il documento di identità.
In realtà in precedenza,
davanti alla polizia, egli ha semplicemente riferito che “dopo il seminario
di quella giornata, [...] dovevamo partire per certi templi. Io mi sono seduto
sul bus, mi sono però accorto che non avevo con me il passaporto. Sono allora
sceso ed ho riferito della mancanza a __________. Lui mi ha dato allora il mio
passaporto. Nel frattempo __________, che era lì presente mi ha detto che non
avrei partecipato alla trasferta” (cfr. verbale di interrogatorio di ACCU 1
del 19 aprile 2007, pagina 6).
6c. La versione della parte
civile, oltre ad essere lineare, trova conferma nelle molteplici testimonianze
dei presenti. A questo proposito non può essere disatteso, come già evidenziato
dalla CRP, che i testi sono molto legati alla parte civile con la conseguenza
evidente che le loro deposizioni devono essere apprezzate con (grande) prudenza;
tuttavia non può neppure essere misconosciuto che le loro testimonianze sono
tutte concordanti e precise per quel che riguarda il reato di lesioni semplici
(cfr. allegati 10,11,12 e 13 al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria
del 23 gennaio 2008, act 20 e sentenza agli atti della Camera dei ricorsi
penali del 28 aprile 2008, pagina 10).
E’ ben vero che i partecipanti
al seminario egiziano, soprattutto discutendo in seguito fra di loro, abbiano potuto
enfatizzare i fatti (cfr. anche supra consid. da 3a a 3g), poiché rimasti
colpiti ed impressionati dagli eventi o per altri motivi legati al loro modo di
essere; ciò posto appare però inverosimile che si siano inventato tutto.
Non solo: vi sono pure dettagli
che possono difficilmente essere stati concordati. Un esempio al riguardo è
fornito dalla testimonianza della signora __________, benché la stessa sia
macchiata dal fatto che la teste la sera prima del dibattimento si è
intrattenuta sui fatti con la patrocinatrice di parte civile. La testimone,
sentita per la prima volta in aula, ha infatti precisato che quando la signora CIVI
1 è caduta a terra ed era tenuta stretta tra le gambe dell’accusato è stata lei
a liberarla unitamente alla figlia della parte civile __________. Proprio la
presenza e il comportamento di quest’ultima è uno di quei fatti che non
appaiono di certo discussi in precedenza: nessuno aveva mai parlato di quel che
aveva fatto __________, se non la madre durante la sua testimonianza al dibattimento,
ma non durante la descrizione della colluttazione, bensì quando prima di
concludere l’audizione ha accennato alle conseguenze psicologiche che i fatti
hanno avuto sui di lei e i suoi famigliari, in particolare appunto __________,
che oltre a essere stata spettatrice della violenza subita dalla madre era
anche intervenuta per liberarla dalla morsa di ACCU 1 quando si trovava a terra
(cfr. verbale del dibattimento del 9 settembre 2008).
Questa testimonianza conferma
ancora una volta ciò che risulta dalle altre (cfr. verbali di interrogatorio
allegati al rapporto di polizia giudiziaria del 23 gennaio 2008), ossia che ha
parte civile è caduta a terra, circostanza questa negata dall’accusato, che è
quindi stato smentito anche su questo punto.
6d. Alla luce delle
testimonianze agli atti questo giudice giunge al convincimento che l’accusato
ha messo le mani addosso alla parte civile, stringendole con le mani il collo
per alcuni secondi e avvinghiandosi poi a lei nelle concitate fasi immediatamente
seguenti, che hanno provocato la caduta di entrambi.
7. Per quanto concerne le
lesioni subite vi è agli atti un certificato, allestito su carta intestata
dell’albergo, nel quale si attesta la presenza di un trauma al collo con
difficoltà di movimento, problemi di voce, ematomi alle braccia e alle gambe,
lesioni al naso e al cranio e sanguinamento di un labbro (cfr. allegato al
verbale di interrogatorio di CIVI 1 del 3 maggio 2007). Non è tuttavia chiaro
chi lo abbia redatto. Sembrerebbe trattarsi di un dottore egiziano presente al
momento, ma nulla si riesce a concludere riguardo alla sua competenza e
all’attendibilità dello scritto.
Tuttavia, in data 23 aprile
2007, appena rientrata dall’Egitto, CIVI 1 è stata visitata dal dottor __________,
con studio medico a __________, che ha attestato che “die Schürfungen und
Prellungen waren mittlerweile abgeheilt und bereiteten auch keine Beschwerden
mehr. Jedoch klagte sie über Kopfschmerzen mit
Ausstrahlung in den linken Arm sowie Schwindel. Sie habe in den letzten paar
Tagen zudem ca. 4 Kg an Gewicht verloren, habe Konzentrationsschwächen und Mühe
beim Schlafen” (cfr. certificato medico del 10
maggio 2007, allegato al rapporto di inchiesta della polizia giudiziaria del 23
gennaio 2008). Queste considerazioni mediche, oltre a confermare
sostanzialmente quanto attestato in Egitto, hanno indotto il dottor __________
a concludere che la paziente era affetta da “cervicalgia e reazione
psicogena acuta con perdita di peso e disturbi al sonno” (cfr. ibidem).
L’esistenza di dolori alle
cervicali sono del resto confermati anche da __________ (cfr.
Untersuchungsprotokoll e Therapiebericht, allegato al rapporto di inchiesta
della polizia giudiziaria del 23 gennaio 2008), che ha pure effettuato le
sedute fisioterapiche a cui si è sottoposta la parte civile nelle settimane
seguenti i fatti.
Avendo cagionato - per i motivi
esposti - un danno al corpo e alla salute di CIVI 1, ACCU 1 ha adempiuto il
reato di lesioni semplici dal profilo oggettivo. Pacifico che un agire del
genere comportava perlomeno per dolo eventuale la realizzazione del delitto
anche dal profilo soggettivo; infatti stringendo le mani attorno al collo della
parte civile l’imputato non poteva non prendere in considerazione che tale
gesto poteva essere atto a provocarle delle ferite o quantomeno delle
ripercussioni sul suo stato di salute.
8. Ciò posto ACCU 1, avendo
adempiuto il reato sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo, è autore
colpevole di lesioni semplici.
Non occorre di conseguenza
approfondire la richiesta della difesa di derubricare, in via subordinata, il
reato in discussione in vie di fatto.
9. Nella commisurazione
della pena – a proposito della quale la parte civile, contrariamente a quanto
fatto, non ha il diritto di esprimersi (cfr. art. 251 cpv. 3 CPP) – si deve in
particolare tenere conto da un lato che l’imputato è incensurato e che non è
emersa una sua predisposizione alla violenza e dall’altro che comunque nella
concreta situazione l’attacco sferrato è stato ingiustificato e di una certa
gravità; inoltre non può essere disatteso che egli non vuole ammettere le sue
colpe e riconoscere il torto e il dolore causato.
Tenuto altresì conto degli
accertamenti economici e personali effettuati (cfr. anche situazione patrimoniale
dell’accusato agli atti e discussa in aula) la pena proposta dalla pubblica
accusa va quindi confermata. Dedotto il carcere preventivo sofferto, l’accusato
è condannato a una sanzione pecuniaria di 14 aliquote giornaliere di fr. 80.-
per un totale di fr. 1'120.-.
Non vi è alcun motivo per non
concedere la sospensione condizionale della pena pecuniaria, ritenuto che il
periodo di prova può essere fissato in due anni, ossia il minimo previsto dalla
legge.
Alla pena pecuniaria si
giustifica aggiungere una multa effettiva di fr. 300.-.
10a. La parte civile chiede un
risarcimento complessivo di fr. 38'086.40.-, che si può riassumere come segue
(cfr. anche lo scritto prodotto dalla signora CIVI 1 al dibattimento):
- fr. 1'898.70.- per
spese di trasferta signora CIVI 1
- fr. 53.50.- per
spese telefoniche
- fr. 1'219.70.- per
spese mediche e di cura
- fr. 250.- per
spese fisioterapiche
- fr. 6'270.50.- per
spese legali in Egitto
- fr. 1'999.- per
spese legali (avv. __________)
- fr. 7'817.90.- per
spese legali (Studio legale __________)
- fr. 6'203.- per
spese legali (avv. __________)
- fr. 9'375.- per
perdita di guadagno nel 2007
- fr. 3'000.- per
torto morale
Tale richiesta -
presentata unicamente al dibattimento – va analizzata in modo dettagliato in ogni
singola posta onde poter statuire sulla legittimità della pretesa.
10b. Preliminarmente si rileva
che per costante giurisprudenza (cfr. ancora recentemente le sentenze del TF
4C.83/2006 del 26 giugno 2006 e 4C.177/2006 del 22 settembre 2006) una persona
lesa, nella misura in cui ciò può essere preteso, deve prendere tutte le misure
necessarie e imposte dalle circostanze per contenere e ridurre il danno. Questo
principio è dedotta tanto dall’art. 44 cpv. 1 CO quanto da quello più generale
dell’art. 2 CC, secondo il quale il diritto deve essere esercitato con
riguardo.
Ne segue che una vittima
non può generare costi senza che ve ne sia una reale necessità nella
convinzione che tanto potrà rifarsi sull’accusato.
10c. In concreto, in
applicazione di quanto appena precisato, le spese di trasferta esposte dalla signora
CIVI 1 per un importo globale di fr. 1'898.70.- (cfr. conteggio spese per
trasferte, allegato 1 al riassunto spese signora CIVI 1), possono essere
riconosciute solo parzialmente.
Infatti, per i motivi
che verranno indicati discutendo delle note d’onorario, non risultano necessarie
e quindi giustificate le quattro trasferte a Lugano per conferire con gli
avvocati dello studio legale __________ e con l’avvocato __________ quella per uno
dei tre colloqui avuti con l’attuale patrocinatore e nemmeno le spese di
pernottamento per la sera prima del processo svoltosi a Bellinzona, ammontanti
a fr. 80.-; infatti ques’ultimo, apertosi alle ore 9 del mattino, non richiedeva
in alcun modo la trasferta da __________ la sera precedente.
Alla parte civile sono così
riconosciute le spese di trasferta sostenute per la sua audizione del 2 maggio
2007 a Locarno presso la Polizia cantonale ammontanti a fr. 176.80.- (trasferta
__________ -Locarno-__________ di 272 km a fr. 0,65), quelle relative
all’audizione dinnanzi al Procuratore pubblico per un importo di fr. 187.20.-
(trasferta __________ -Lugano-__________ di 288 km a fr. 0,65), le spese di
trasferta per due colloqui con l’avvocato __________ per un importo complessivo
di fr. 361.40.- e le spese di trasferta di fr. 152.10.-, sostenute per
presenziare al dibattimento del 9 settembre 2008 (trasferta __________ -Bellinzona-__________
di 234 km a fr. 0,65), per un totale complessivo di fr. 877.50.-.
10d. La pretesa di fr. 53.50.- per
spese telefoniche non viene riconosciuta, poiché dalla documentazione agli atti
non si riesce a capire lo scopo della comunicazione (cfr. estratto delle
telefonate di __________ tra il 22 marzo e il 21 aprile 2007, allegato 2 al
riassunto spese signora CIVI 1); in effetti non si riesce a scorgere la data e
l’ora in cui è avvenuta la telefonata, non si evince in alcun modo a chi
appartenga il numero chiamato, i motivi per i quali è stata fatta la conversazione
(al riguardo l’annotazione apposta a mano “Anruf aus __________ an __________”
che si scorge sul foglio non è di alcun aiuto) e in particolare il perché sia
stata effettuata dal cellulare di __________.
10e. Anche la posta relativa
alle spese mediche e di cura, già dedotto - a dire della parte civile - il
rimborso delle casse malati, per un importo di fr. 1'219.70.- non viene ammessa.
Dalle fatture prodotte,
anche a voler presumere che tutte le prestazioni sanitarie siano giustificate e
in relazione con l’evento verificatosi in Egitto, non si capisce come si è
giunti all’importo indicato e soprattutto se tali costi sono stati rimborsati
dalla cassa malati (cfr. TP Rechnung, allegati 3A, 3B e 3C al riassunto spese
signora CIVI 1).
10f. A CIVI 1 va invece
riconosciuta la somma di fr. 250.- per le spese di fisioterapia sostenute (cfr.
Quittung __________, allegato 4 al riassunto spese signora CIVI 1); le stesse,
come emerge dagli atti, sono giustificate, chiaramente in relazione con
l’episodio oggetto del presente procedimento penale e non coperte
dall’assicurazione malattia di base.
10g. Quo alle spese legali in
Egitto, per la somma complessiva di fr. 6'270.50.-, agli atti figurano le
fatture 15 ottobre e 6 dicembre 2007 (cfr. Summary of Charges, allegati 5A e 5B
al riassunto spese signora CIVI 1), le quali riportano unicamente le ore che
sono state effettuate, le tariffe orarie, le spese di viaggio e di hotel e gli
importi totali in dollari americani (l’importo in franchi risulta da un aggiunta
a mano).
A mente di questo giudice
tale documentazione non è sufficientemente chiara ed esaustiva in quanto manca
la nota dettagliata; del resto un’attenta analisi di tutta la documentazione
cartacea agli atti non è d’aiuto in quanto non si trova riferimento alcuno sul
contributo specifico e sulle prestazioni circostanziate fornite dai legali
egiziani nella presente causa.
Nel corso del
dibattimento la parte civile, per il tramite del proprio patrocinatore, ha in
particolare accennato - quale giustificazione per le spese legali sostenute in
terra africana - alla ricerca di un non meglio precisato protocollo delle
autorità inquirenti che sarebbe sparito: tuttavia tali spiegazioni non sono
atte in alcun modo a suffragare debitamente la posta fatta valere, né del resto
trovano riscontro concreto e sufficiente agli atti. Inoltre, a ben vedere, non
si comprende neppure se tale protocollo, ammesso che esista, potesse essere
utile per il procedimento di lesioni semplici che era stato prontamente avviato
in Svizzera e stava facendo il suo regolare corso. Per tacere poi
dell’esorbitante costo per procurarsi un semplice verbale di polizia.
Per tutte le argomentazioni
esposte la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute in Egitto deve
quindi essere respinta.
10h. Anche la richiesta di
rimborso di fr. 1'999.- per spese legali sostenute con l’avvocato __________
non è adeguatamente sostanziata: la parte civile si è limitata a produrre una
lettera del legale dalla quale traspare solo un suo “generoso sconto” sulla
nota professionale, tale da ridurne l’importo da fr. 2'848.05.- a quello
indicato (cfr. lettera avv. __________ del 16 luglio 2007, allegato 6 al
riassunto spese signora PR 1).
Non è per contro stato
prodotto l’elenco dettagliato delle prestazioni del legale, unitamente al
dispendio orario e alle spese vive da questi sostenute.
Non va neppure dimenticato,
quando si analizzano le note dei legali, la relativa semplicità del reato per
il quale l’accusato è stato condannato. Al riguardo, proprio in funzione
dell’obbligo di limitare il danno, il fatto che la parte civile abbia scelto di
rivolgersi a ben quattro legali nel nostro cantone con una tempistica a dire il
vero alquanto singolare non deve essere messo a carico dell’accusato.
Da una delle tre semplici lettere
dell’avvocato __________ (cfr. act 11, 12 e 13), si evince che prima di andare
da lui la parte civile aveva conferito mandato a un ulteriore rappresentante
legale, e più precisamente all’avvocato __________ dello studio legale __________
e __________, al quale era stato però immediatamente revocato il mandato (cfr.
act 11, lettera avv. __________ del 26 aprile 2007 e act 9, lettera dell’avv. __________
del 20 aprile 2007).
Per i motivi espressi la
pretesa di risarcimento per le spese sostenute con l’avvocato __________ è
pertanto respinta.
10i. Alla stessa conclusione
del precedente considerando si deve giungere per la pretesa di fr. 7'817.90 per
la fattura emessa in data 11 giugno 2007 dallo studio legale __________ (cfr.
Schlussrechnung dell’11 giugno 2008, allegato 7 al riassunto spese signora CIVI
1).
Anche in questo caso non
vi è traccia dell’elenco dettagliato delle prestazioni amministrative e legali
con relativo dispendio orario. La descrizione generica in lingua tedesca per
giustificare la fattura non è certo sufficiente per poter riconoscere
l’ammontare richiesto, non senza osservare che la sorveglianza telefonica di
cui si fa cenno esula completamente dalla fattispecie penale ascritta
all’imputato e non è in alcun rapporto di proporzionalità. Come più volte
ribadito, l’accusato non deve rispondere di iniziative della parte civile volte
a ricercare fatti e situazioni per i quali non sono emersi indizi e che non
hanno trovato la benché minima conferma in corso di procedura.
10l. Di per sé anche la nota professionale
dell’attuale patrocinatore della parte civile, allestita il giorno precedente
il dibattimento, non è esente da pecche (cfr. nota d’onorario dell’8 settembre
2008, allegato 8 al riassunto spese signora CIVI 1); in effetti manca
completamente dell’esposizione dettagliata di ogni singola prestazione con relativo
dispendio orario e dei vari disborsi (cancelleria, postali, telefonici,
trasferte ecc.) effettuati.
In concreto, oltre al fatto che
una vittima, pur con i limiti indicati sopra (cfr. punto 10b), può certo
rivolgersi a una persona cognita in materia per assumere informazioni sul da
farsi, occorre però anche tener conto della particolarità del caso. Infatti,
non si può ignorare che il reato è avvenuto all’estero e che la parte lesa ha
indubbie difficoltà linguistiche non essendo cognita della lingua del
procedimento.
Ciò posto si deve comunque precisare
che possono essere ammesse solo le spese generate da una conduzione diligente
del mandato e proporzionate all’entità del reato. In specie ciò risulta per due
colloqui con la cliente, per l’esame dell’incarto, per la preparazione del
dibattimento e per la durata dello stesso, ritenuto come la sua presenza era
giustificata dalle predette circostanze.
Tutto ben ponderato appare
giustificato riconoscere alla parte civile l’importo di fr. 3'500.- per le
spese legali sostenute per l’attuale patrocinatore.
10m. CIVI 1 pretende il
risarcimento di fr. 9'375.- per perdita di guadagno nel 2007 a seguito
dell’inabilità lavorativa nel periodo immediatamente seguente ai fatti occorsi
a __________, o più precisamente – vista la data a partire dalla quale è stata dichiarata
inabile – al rientro dal viaggio in Egitto; a tal scopo agli atti è stato allegato
un certificato medico (stranamente redatto unicamente il 26 giugno 2008!), dal
quale si evince che la parte civile è stata inabile al lavoro al 100% dal 23
aprile al 13 maggio 2007 (cfr. Aerztliches Zeugnis, allegato 9 al riassunto
spese signora CIVI 1).
L’ammontare della cifra
richiesta da CIVI 1 è stato spiegato in modo dettagliato dal patrocinatore di
parte civile nel corso del dibattimento (cfr. verbale del dibattimento del 9
settembre 2008); tale importo corrisponde al reddito annuale della parte civile
di fr. 150'000.- risultante dalla dichiarazione dell’ufficio di revisione
(documento prodotto con scritto 16 luglio 2008 e acquisito agli atti con
ordinanza 22 luglio 2008) diviso per 48 settimane (già dedotte le quattro di
vacanza) e moltiplicato per 3 (ovvero le settimane di inabilità lavorativa che
risultano dal certificato medico di cui sopra).
Al di là del fatto che la
signora CIVI 1 è attiva come indipendente e non si sa fino a che punto non
abbia effettivamente lavorato durante quelle 3 settimane o se abbia lavorato
solo parzialmente, il calcolo come proposto non è sufficiente per stabilire se
vi sia stata realmente una perdita di guadagno. Agli atti risulta infatti anche
la dichiarazione fiscale 2007 di __________ e CIVI 1, dalla quale si evince che
la parte civile lo scorso anno ha conseguito un reddito netto di fr. 182'000.-
(cfr. allegato 9°, Steuererklärung 2007, lit. D, punto 14, cifra 499), ossia un
importo ben superiore a quello indicato dall’ufficio di revisione.
Di conseguenza la richiesta di
risarcimento di fr. 9'375.- per perdita di guadagno nel corso del 2007 non è ammessa.
10n. La parte civile chiede
infine l’importo di fr. 3'000.- a titolo di torto morale.
Al proposito si rileva che per
l’art. 49 cpv. 1 CO chi è illecitamente leso nella sua personalità può
chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia
riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione
morale. La lesione deve essere in ogni caso grave, ritenuto che ognuno deve sopportare
lievi attacchi all’equilibrio interiore (cfr. Brehm,
Commentario bernese, N. 19 e segg. all’art. 49 CO).
In concreto il reato commesso ai
danni della parte civile non ha comportato particolari sofferenze ai sensi
della giurisprudenza, tanto più che CIVI 1 non è stata degente in ospedale, ha
potuto portare a termine il viaggio in Egitto nella sua funzione di
responsabile, continua tuttora regolarmente la sua attività professionale e non
ha nemmeno dovuto far capo a un’assistenza psichiatrica in quanto si ritiene
una persona stabile (cfr. verbale del dibattimento del 9 settembre 2008). Tale
affermazione trova pure riscontro agli atti, avendo la signora CIVI 1 dichiarato
che “non mi sono rivolta a nessun medico psichiatrico o psicologico. Essendo
già io una persona che insegno a curare la mente, io non ho ritenuto necessario
rivolgermi ad uno specialista della salute mentale” (cfr. verbale di
interrogatorio di CIVI 1 del 3 maggio 2007, pagina 3).
Inoltre non si deve dimenticare
che la parte civile può trarre soddisfazione della condanna dell’accusato.
La richiesta di riparazione
morale deve di conseguenza essere respinta.
11. Per riassumere la
richiesta di risarcimento della parte civile è accolta nella misura di fr.
4'627.50 (fr. 877.50.- per spese di trasferta, 250.- per spese mediche e fr.
3'500.- per spese di patrocinio dell’avv. PR 1).
Tutte le altre pretese sono
respinte.
12. Nulla osta, né del resto
la difesa si è opposta, alla confisca e alla distruzione da parte dello Stato
della statuetta di coccodrillo di pietra artificiale, che è stata utilizzata
nell’ambito della commissione di un reato.
visti gli art. 34, 42, 47, 69, 123
CP; 41 e segg. CO; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni
semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 874/2008 del 29 febbraio 2008.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 14
(quattordici) aliquote giornaliere di fr. 80 .- (ottanta), per un totale di fr.
1'120.- (millecentoventi), già dedotto il carcere preventivo sofferto di 1 (un)
giorno;
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
alla multa di fr. 300.- (trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1’390.-;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
condanna ACCU 1 a versare alla parte
civile CIVI 1 la somma di franchi 4'627.50.- (fr. 877.50.- per spese di
trasferta, 250.- per spese mediche e fr. 3'500.- per spese di patrocinio
dell’avv. PR 1); tutte le altre pretese sono respinte.
ordina la confisca e la distruzione
di una statuetta di coccodrillo di pietra artificiale.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.- multa
fr. 900.- tassa
di giustizia
fr. 300.- spese
giudiziarie
fr. 190.- testi
fr. 1690.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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