10.2008.138
Minacciare qualcuno di togliergli la vita con un coltello in mano, strattonandolo e tirandogli i capelli
10 settembre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.138
Data decisione, Autorità:
10.09.2008, PRPEN
Titolo:
Minacciare qualcuno di togliergli la vita con un coltello in mano, strattonandolo e tirandogli i capelli
MINACCIA
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 180 CPS
Incarto
n.
10.2008.138
DA
1006/2008
Bellinzona
10
settembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
revenuto colpevole di 1. minaccia,
per avere, a __________, il 26
dicembre 2007, usando grave minaccia, segnatamente minacciandola con un
coltello puntato verso la sua persona e dicendole che avrebbe potuto toglierle
la vita quando voleva, incusso timore e spavento a LESA 1;
2. vie di fatto,
per avere, a __________, il 26
dicembre 2007, commesso vie di fatto contro LESA 1 prendendole e tirandole i
capelli, rispettivamente strattonandola;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art.
Fatti
180 e 126 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 1006/2008 di
data 17 marzo 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena detentiva di 20
(venti) giorni da scontare (art. 40 e seg. CP), considerato che non sono
adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42
CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità
non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
3.
Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote
giornaliere da fr. 30.- (trenta) l’una decretata nei suoi confronti dal
Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________ 2007, ma prolunga il
periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP);
vista l'opposizione interposta tempestivamente
in data 31 marzo 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 10 settembre 2008,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il difensore mentre il
Sostituto Procuratore pubblico con lettera 27 giugno 2008 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale il quale
chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata che la pena
sia quella del lavoro di pubblica utilità;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
minaccia
1.2
vie di fatto
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale della pena di 50 (cinquanta) aliquote
giornaliere di fr. 30.- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino il __________ 2007.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 37, 42, 47, 106, 107,
126, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di minaccia e
di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 1006/2008 del 17 marzo 2008.
condanna ACCU 1
1.
al lavoro di pubblica
utilità di 80 (ottanta) ore;
1.1
l’accusato
è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà
commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di
pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a
un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).
2.
alla multa di fr. 200.-
(duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2
la multa
è sostituita in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 CP con 8 (otto) ore di lavoro
di pubblica utilità.
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale della pena di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-
(trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino
il __________ 2007, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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