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Decisione

10.2008.138

Minacciare qualcuno di togliergli la vita con un coltello in mano, strattonandolo e tirandogli i capelli

10 settembre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

180 e 126 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. 1006/2008 di

data 17 marzo 2008 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena detentiva di 20

(venti) giorni da scontare (art. 40 e seg. CP), considerato che non sono

adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42

CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità

non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

3.

Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote

giornaliere da fr. 30.- (trenta) l’una decretata nei suoi confronti dal

Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________ 2007, ma prolunga il

periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP);

vista l'opposizione interposta tempestivamente

in data 31 marzo 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 10 settembre 2008,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il difensore mentre il

Sostituto Procuratore pubblico con lettera 27 giugno 2008 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale il quale

chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata che la pena

sia quella del lavoro di pubblica utilità;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

minaccia

1.2

vie di fatto

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale della pena di 50 (cinquanta) aliquote

giornaliere di fr. 30.- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino il __________ 2007.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 37, 42, 47, 106, 107,

126, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di minaccia e

di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 1006/2008 del 17 marzo 2008.

condanna ACCU 1

1.

al lavoro di pubblica

utilità di 80 (ottanta) ore;

1.1

l’accusato

è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà

commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di

pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a

un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).

2.

alla multa di fr. 200.-

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.2

la multa

è sostituita in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 CP con 8 (otto) ore di lavoro

di pubblica utilità.

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale della pena di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-

(trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino

il __________ 2007, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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