10.2008.14
Effettuare una manovra di immobilizzazione definita "messa in chiave" provocando negligentemente la frattura dell'omero
2 settembre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2008.14
Data decisione, Autorità:
02.09.2008, PRPEN
Titolo:
Effettuare una manovra di immobilizzazione definita "messa in chiave" provocando negligentemente la frattura dell'omero
LESIONE COLPOSA
art. 125 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2008.14
DA
4207/2007
Bellinzona
2
settembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Sabrina
Gendotti in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni colpose,
per avere, a __________ in data
18 febbraio 2007, quale agente addetto alla sicurezza durante le manifestazioni
carnevalesche, effettuando una manovra di immobilizzazione definita “messa in
chiave” cagionato per negligenza a CIVI 1 la frattura dell’omero sinistro
(spiroide, completa, scomposta, angolata, metafiso-diafisaria distale), così
come attestato dal certificato medico 30 marzo 2007 del dr. med. __________,
capo clinica ortopedia dell’Ospedale Regionale di __________ nonché
dall’incarto medico completo trasmessoci dal predetto istituto medico;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 125
cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 42 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 3 dicembre
Fatti
2007 n. 4207/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1'600.-- (milleseicento), corrispondente a 20 aliquote da fr. 80.-- (art. 34 e
seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv.
3.
CPP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2007
dall’accusato;
indetto il dibattimento 2 settembre 2008,
al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte
civile con il proprio patrocinatore ed il Sostituto Procuratore Pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’esame della parte civile;
sentito il Sostituto Procuratore
Pubblico, il quale postula l’accoglimento integrale del decreto d’accusa,
rilevando come a suo modo di vedere la messa in chiave effettuata dall’imputato
sia stata una reazione decisamente sproporzionata rispetto all’atteggiamento
assunto dalla parte civile. Per completezza osserva comunque come la perizia
giudiziaria si sia fondata solo sulla versione dei fatti fornita dall’imputato;
sentito il patrocinatore della parte civile,
il quale si associa alla richiesta dell’accusa e chiede che al suo cliente
vengano risarcite le spese di patrocinio in conformità alla nota prodotta,
nonché il danno per torto morale, da lui fissato in fr. 4'000.--;
sentito il difensore, il quale rivendica
il proscioglimento del suo assistito, evidenziando come il egli si sia limitato
a reagire in maniera proporzionata e conforme ai regolamenti ad un attacco
verbale e fisico perpetrato dalla parte civile. Al limite è pure ipotizzabile
un’interruzione del nesso di causalità adeguata da parte della vittima (cfr.
Corboz, n. 7 ad art. 125). Siamo dunque di fronte ad un caso di legittima
difesa esimenti, art. 15 CPS. Le pretese di parte civile vanno di riflesso
respinte;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di lesioni colpose per i fatti commessi nelle circostanze descritte
nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile seduta
stante?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42 cpv. 1, 125 cpv. 1
CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di lesioni colpose,
art. 125 cpv. 1 CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4207/2007
del 3 dicembre 2007;
carica la
tassa e le spese allo Stato;
respinge le
richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 320.00 spese
giudiziarie
fr. 520.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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