Lexipedia

Decisione

10.2008.14

Effettuare una manovra di immobilizzazione definita "messa in chiave" provocando negligentemente la frattura dell'omero

2 settembre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 4207/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

1'600.-- (milleseicento), corrispondente a 20 aliquote da fr. 80.-- (art. 34 e

seg. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.--

(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv.

3.

CPP).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2007

dall’accusato;

indetto il dibattimento 2 settembre 2008,

al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte

civile con il proprio patrocinatore ed il Sostituto Procuratore Pubblico;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed

all’esame della parte civile;

sentito il Sostituto Procuratore

Pubblico, il quale postula l’accoglimento integrale del decreto d’accusa,

rilevando come a suo modo di vedere la messa in chiave effettuata dall’imputato

sia stata una reazione decisamente sproporzionata rispetto all’atteggiamento

assunto dalla parte civile. Per completezza osserva comunque come la perizia

giudiziaria si sia fondata solo sulla versione dei fatti fornita dall’imputato;

sentito il patrocinatore della parte civile,

il quale si associa alla richiesta dell’accusa e chiede che al suo cliente

vengano risarcite le spese di patrocinio in conformità alla nota prodotta,

nonché il danno per torto morale, da lui fissato in fr. 4'000.--;

sentito il difensore, il quale rivendica

il proscioglimento del suo assistito, evidenziando come il egli si sia limitato

a reagire in maniera proporzionata e conforme ai regolamenti ad un attacco

verbale e fisico perpetrato dalla parte civile. Al limite è pure ipotizzabile

un’interruzione del nesso di causalità adeguata da parte della vittima (cfr.

Corboz, n. 7 ad art. 125). Siamo dunque di fronte ad un caso di legittima

difesa esimenti, art. 15 CPS. Le pretese di parte civile vanno di riflesso

respinte;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di lesioni colpose per i fatti commessi nelle circostanze descritte

nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile seduta

stante?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 42 cpv. 1, 125 cpv. 1

CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di lesioni colpose,

art. 125 cpv. 1 CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4207/2007

del 3 dicembre 2007;

carica la

tassa e le spese allo Stato;

respinge le

richieste di risarcimento avanzate dalla parte civile;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 320.00 spese

giudiziarie

fr. 520.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster