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Decisione

10.2008.143

Guida in stato di ubriachezza (min. 2.16 - max 2.38 gr. per mille); perdita della padronanza del veicolo

26 settembre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

6 febbraio 2008;

reati previsti dagli art. 91

cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 1254/2008 di

data 7 aprile 2008 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 75

aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr.

4'500.-.

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di

fr. 1'400.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una

pena detentiva di giorni 14.

3.

Al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

4.

Alla revoca del beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 giorni,

decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 10 aprile 2008, limitatamente al

Dispositivo

dispositivo n. 4;

indetto il dibattimento 26 settembre 2008,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico con lettera 26 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede di

non revocare la sospensione condizionale della precedente pena ;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30

giorni, decretata nei confronti di ACCU 1 dal Ministero pubblico del Cantone

Ticino il __________.

2. Sulle spese dell’odierno

giudizio.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 46 CP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena detentiva di 30 giorni, decretata nei suoi

confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________, ma ne

prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.

prescinde dal prelevare oneri per

l’odierno giudizio.

rileva che i dispositivi per i

quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:

la condanna di

ACCU 1:

1. Alla pena di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta) per un totale di

fr. 4'500.-(quattromilacinquecento).

L’esecuzione della pena

è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2. Alla multa di fr.

1'400.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di 14 giorni.

3. Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.”

sono esecutivi e il

periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del

decreto di accusa avvenuta il 7 aprile 2008.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione,

Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'400.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 1'800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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