10.2008.143
Guida in stato di ubriachezza (min. 2.16 - max 2.38 gr. per mille); perdita della padronanza del veicolo
26 settembre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2008.143
Data decisione, Autorità:
26.09.2008, PRPEN
Titolo:
Guida in stato di ubriachezza (min. 2.16 - max 2.38 gr. per mille); perdita della padronanza del veicolo
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.143
DA
1254/2008
Bellinzona
26
settembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l’autovettura
Opel targata TI __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia:
min. 2.16 – max. 2.38 grammi per mille ), malgrado fosse già stato condannato
nel 2005 per analogo reato
2. infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito, in fase di svoltata a destra negligentemente
perso la padronanza di guida continuando così diritto la sua corsa cozzando
conseguentemente contro la barriera protettiva ivi esistente sulla sua
sinistra;
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
6 febbraio 2008;
reati previsti dagli art. 91
cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 1254/2008 di
data 7 aprile 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 75
aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr.
4'500.-.
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di
fr. 1'400.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una
pena detentiva di giorni 14.
3.
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 giorni,
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 10 aprile 2008, limitatamente al
Dispositivo
dispositivo n. 4;
indetto il dibattimento 26 settembre 2008,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 26 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede di
non revocare la sospensione condizionale della precedente pena ;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30
giorni, decretata nei confronti di ACCU 1 dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino il __________.
2. Sulle spese dell’odierno
giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 46 CP; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena detentiva di 30 giorni, decretata nei suoi
confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________, ma ne
prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.
prescinde dal prelevare oneri per
l’odierno giudizio.
rileva che i dispositivi per i
quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:
la condanna di
ACCU 1:
1. Alla pena di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta) per un totale di
fr. 4'500.-(quattromilacinquecento).
L’esecuzione della pena
è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr.
1'400.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di 14 giorni.
3. Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.”
sono esecutivi e il
periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del
decreto di accusa avvenuta il 7 aprile 2008.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione,
Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'400.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 1'800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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