10.2008.147
Condurre in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.77 - max. 3.24 gr. per mille) e perdere la padronanza del veicolo
1 ottobre 2008Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2008.147
Data decisione, Autorità:
01.10.2008, PRPEN
Titolo:
Condurre in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.77 - max. 3.24 gr. per mille) e perdere la padronanza del veicolo
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2008.147
DA
1175/2008
Bellinzona
1
ottobre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1 direttore
(difeso da:
Avv. DI 1,)
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto
l'autovettura Audi targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.77 - max. 3.24 grammi per mille), malgrado fosse già stato
condannato nel 2004 e nel 2005 per analogo reato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr;
Fatti
2. infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito, nell’effettuare una manovra di retromarcia,
negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente dapprima
contro un muro sito sulla sua destra indi, fuoriuscendo dal campo stradale
sulla sua sinistra, contro il muro di un’abitazione ivi esistente;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 90
cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2,
34 cpv. 1 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC;
perseguito con decreto d’accusa n. 1175/2008 di
data 7 aprile 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna (art. 34 e segg.
CP), corrispondenti a complessivi fr. 2'700.- (duemilasettecento), con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 90 (novanta).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'800.-
(milleottocento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 18 (diciotto) - (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Alla revoca del
beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene detentive di 30
(trenta) rispettivamente 90 (novanta) giorni (ai sensi del vCP), decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ e [dalla Pretura
penale] l’__________ (art. 46 cpv. 1 CP);
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 15 aprile 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 1 ottobre 2008,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il
Procuratore pubblico con lettera 26 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale dopo aver
rilevato che l’accusato ha agito in stato di incapacità o perlomeno di scemata
imputabilità chiede il proscioglimento e in via subordinata che si prescinda
dalla revoca delle precedenti condanne;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1
guida in stato di
inattitudine
1.2
infrazione alle norme
della circolazione
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Ha egli agito in stato di
incapacità o di scemata imputabilità.
3.
Sulla pena e sulle spese.
4.
Se deve essere revocato il beneficio
della sospensione condizionale concesso alle pene detentive di 30 (trenta) rispettivamente 90 (novanta) giorni, decretate nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ e dalla Pretura penale l’__________.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19, 34, 42, 46, 106
CP; 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1175/2008 del 7
aprile 2008.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 120.- (centoventi), per un totale
di fr. 5’400.- (cinquemilaquattrocento);
1.1
l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2.
alla multa di fr. 400.-
(quattrocento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alle pene detentive di 30 (trenta) rispettivamente 90 (novanta) giorni (ai sensi del vCP), decretate nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico il __________ e dalla Pretura penale dell’11 maggio 2005, ma prolunga di due anni il periodo di prova della pena detentiva decretata l’__________
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino, (5563/2007)
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 5'400.00 pena
pecuniaria
fr. 400.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 6'300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster