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Decisione

10.2008.149

Parlare con terze persone e rendere sospetto qualcuno di aver rubato qualcosa

6 novembre 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di

fr. 120.- (centoventi), corrispondente a 2 (due) aliquote da fr. 60.-

(sessanta).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 100.-

(cento con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-

(cento).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 15 aprile 2008 dall'accusata;

indetto il dibattimento 6 novembre 2008,

al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico con lettera 8 luglio 2008 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

1.1

Ha agito in buona fede?

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 173 CP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di

diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1285/2008 del

7.

aprile 2008.

carica le spese allo Stato, il

quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'000.- (mille) per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 150.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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