10.2008.149
Parlare con terze persone e rendere sospetto qualcuno di aver rubato qualcosa
6 novembre 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2008.149
Data decisione, Autorità:
06.11.2008, PRPEN
Titolo:
Parlare con terze persone e rendere sospetto qualcuno di aver rubato qualcosa
DIFFAMAZIONE
art. 173 CPS
Incarto
n.
10.2008.149
DA
1285/2008
Bellinzona
6
novembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela
Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 prima gerente
(difesa da: DI 1)
prevenuta colpevole di diffamazione,
per avere, a __________ in data
13 agosto 2007, comunicando con un terzo e meglio con __________, reso sospetta
CIVI 1, assistente di cura presso la Casa per anziani di __________, di fatti
che potevano nuocere alla sua reputazione e meglio dichiarando che la stessa “avrebbe
rubato l'anello di sua madre e lo avrebbe poi rivenduto in un non meglio
precisato negozio di Lugano”;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173
CP;
perseguita con decreto d’accusa n. 1285/2008 di
data 7 aprile 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 120.- (centoventi), corrispondente a 2 (due) aliquote da fr. 60.-
(sessanta).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 100.-
(cento con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-
(cento).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 15 aprile 2008 dall'accusata;
indetto il dibattimento 6 novembre 2008,
al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 8 luglio 2008 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
1.1
Ha agito in buona fede?
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173 CP; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di
diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1285/2008 del
7.
aprile 2008.
carica le spese allo Stato, il
quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'000.- (mille) per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 150.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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