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Decisione

10.2008.15

Sottrarre cose mobili in diverse occasioni ai danni di commercianti e privati; appropriarsi indebitamente di una post-card e prelevare fr. 1'000.--; consegnare a tossicomani almeno 20 gr. di cocaina e

28 agosto 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Deve

essere ordinata la confisca e la distruzione di 1 busta dose di cocaina di g.

0.2 grammi sequestratagli dalla Polizia il 21 gennaio 2007, nonché il

coltellino svizzero?

5. Deve essere confermata la

trattenuta e confisca dell’importo di 600 euro sequestrato all’accusato il 21

gennaio 2006, nonché quella dei fr. 200.--versati a titolo di cauzione il 31

ottobre 2006?

6. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 139 cifra 1, 147 cpv.

1, 172ter CPS; 19 cifra 1, 19a LStup; 51 LTP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39

LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. ripetuto furto, consumato

tentato, art. 139 cifra 1 CPS,

per avere, in diverse

occasioni, a scopo d’indebito profitto, da solo o in correità con altri,

sottratto o tentato di sottrarre cose mobili altrui al fine di appropriarsene

nelle indicate circostanze:

1.1. a

Lugano, __________, il 28 ottobre 2006, in danno del distributore __________,

in correità con __________, dalla cassa registratrice sottratto con destrezza

il denaro abbandonandolo poi per terra e dandosi alla fuga perché sorpresi

dall’impiegata che aveva reagito ed aveva cercato di trattenerne uno

afferrandolo per un braccio;

1.2. a

Mendrisio, __________, il 31 ottobre 2006, in danno del negozio LESA 1, in

correità con __________, fungendo da palo mentre l’altro operava all’interno,

tentato di sottrarre il denaro della cassa senza riuscirvi;

1.3. ad

Agno, il 4 novembre 2006, in danno del negozio CIVI 4, in correità con __________,

dal tiretto della cassa non chiuso a chiave, sottratto con destrezza l’importo

di fr. 500.-- in banconote, lasciando il luogo di corsa perché sorpresi da una

delle cassiere che aveva intuito quanto avvenuto;

1.4. a

Lugano, __________, il 23 dicembre 2006, in danno del negozio CIVI 5, dal

tiretto della cassa sottratto una manciata di banconote poi subito lasciate

poiché sorpreso dalla gerente che chiedeva l’intervento della Polizia;

1.5. a

Cassarate, __________, giorno imprecisato del mese di dicembre 2006, in danno dell’orologeria __________, in correità con __________, sottratto con destrezza alcuni

gioielli in oro di piccole dimensioni, del peso complessivo di g. 23, per un

imprecisato valore, poi venduti il medesimo giorno ad altro negozio quale oro

vecchio;

1.6. a

Savosa, negozio __________, il 2 febbraio 2007, in danno di CIVI 3, in correità

con __________, dalla borsetta posta nel carrello della spesa sottratto con

destrezza il portamonete contenente fr. 200.-- nonché carte e tessere bancarie;

1.7. a Massagno, __________,

il 9 febbraio 2007, in danno di CIVI 7, dalla giacca appesa all’appendiabiti,

sottratto con destrezza dal portamonete l’importo di fr. 50.-- e un telefonino

Nokia di valore sconosciuto (refurtiva recuperata e restituita alla parte

lesa);

Considerandi

2.

abuso di un impianto per

l'elaborazione di dati, art. 147 cpv. 1 CPS,

per avere, a scopo

d’indebito profitto, a Massagno, il 2 febbraio 2007, in danno di CIVI 3,

servendosi abusivamente della tessera Post-Card della parte lesa sottratta

nelle circostanze di cui sub 1.8), influito su un processo elettronico di

trasmissione dei dati, provocando, per mezzo dei risultati ottenuti, il

trasferimento a suo favore della somma di fr. 1'000.--;

3.

infrazione alla Legge

federale sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup,

per avere, senza essere

autorizzato, a Lugano, nel periodo da settembre 2006 al 30 marzo 2007, venduto

o consegnato ad __________ e altri sconosciuti tossicomani almeno grammi 20 di

cocaina;

4.

furto di poca entità, art. 139-172ter

CPS,

per avere, a scopo

d’indebito profitto, a Lugano, il 6 novembre 2006, in danno del negozio CIVI 6,

in correità con __________, al fine di appropriarsene, sottratto con destrezza

un orologio del valore di fr. 210.--; (refurtiva recuperata);

5.

ripetuta contravvenzione

alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per avere, senza essere

autorizzato, a Bellinzona e altre località del Cantone, dal 2005 e fino al 30

marzo 2007, in diverse occasioni, ripetutamente acquistato da sconosciuti

spacciatori il quantitativo complessivo di circa 30 buste dosi di eroina e 10

dosi di cocaina, nonché 20 g di cocaina e altri 20 di eroina, il tutto

interamente usato per proprio consumo personale eccetto quanto offerto o

venduto nelle circostanze di cui sub 3), nonché 1 busta dose di eroina di g.

0,2 sequestrata dalla Polizia il 21.1.2007 al momento del controllo;

6.

ripetuta contravvenzione

alla Legge federale sul trasporto pubblico, art. 51 LTP,

per avere, su diverse

tratte ferroviarie del Cantone, nel periodo dal 5 al 20 ottobre 2006, in

almeno quattro circostanze, ripetutamente viaggiato sui convogli delle CIVI 2

senza essere titolare di valido titolo di trasporto;

e lo proscioglie dall’accusa di furto per i fatti

descritti ai punti 1.4 e 1.7 del decreto d’accusa in esame;

condanna ACCU 1

1.

alla pena detentiva di 90

(novanta) giorni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (art. 40 segg.

CPS), considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione

condizionale ai sensi dell’art. 42 CPS e vi è da attendersi che una pena

pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art.

41.

CPS);

2.

al versamento alla parte

civile, CIVI 2, dell’importo di fr. 723.-- a titolo di risarcimento (art.

266.

CPP);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1'300.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

ordina che l’importo di € 600.-- (pari

a fr. 984.--) sequestrato all’accusato il 21 gennaio 2007 in occasione di un

controllo di Polizia venga trattenuto a garanzia delle spese della presente

decisione, così come quello di fr. 200.-- pagati quali cauzione in data 31

ottobre 2006;

ordina la confisca e la distruzione

di 1 busta dose di cocaina di g. 0.2 sequestratagli dalla Polizia il 21 gennaio

2007.

(art. 69 cpv. 2 CPS), nonché del coltellino svizzero, tipo militare,

sequestratogli il 30 marzo 2007;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Polizia scientifica,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 1000.00 spese

giudiziarie

fr. - 200.00 dedotta

cauzione già versata

fr. - 984.00 importo

trattenuto a garanzia

fr. 116.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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