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Decisione

10.2008.151

Entrare nella casa della vicina per recuperare il proprio cane

11 novembre 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

2008 n. 1093/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-

(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv.

2.

CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 15 aprile 2008;

indetto il dibattimento 11 novembre 2008,

al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il suo difensore, la parte

civile e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 26

giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando

nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il patrocinatore di parte civile,

il quale chiede la conferma del decreto di accusa e l’accoglimento delle

pretese risarcitorie;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento e in caso di condanna il rinvio al competente foro civile per

le corrispondenti pretese;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di violazione di domicilio per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo

carico.

1.1

Ha agito in stato di

necessità;

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1.

Il signor __________,

marito dell’accusata, è proprietario della particella n. __________ del Comune

di __________ __________) e il signor __________, marito della parte civile, è

proprietario delle adiacenti particelle n. __________ e __________.

La particella n. __________ è

gravata da un onere di passo a favore della particella n. __________. Questo

diritto di passo permette di collegare i mappali __________ e __________,

entrambi dello stesso proprietario. Da tempo fra i beneficiari e i debitori

della servitù vi è un grave disaccordo e la parte __________ ha addirittura

avviato una procedura giudiziaria tendente alla soppressione dell’onere di

passo. Fonte di litigio è fra l’altro il fatto che i signori __________

ostacolano il passaggio con il deposito di oggetti vari e lasciano vagare

liberamente il loro cane di razza Labrador retriever nello spazio destinato al

passo (a tal fine avevano posato due cancelli per non permetterne la fuga).

2.

Il __________ rientrando

a domicilio la parte civile ha trovato sul sedime adibito a diritto di passo un

sacco contenente dei vasi di coccio, che, a dire della stessa, ha dovuto essere

spostato per potere passare. In seguito, per motivi che qui non interessano,

questi vasi sono stati rotti e tra l’accusata e la parte civile è cominciato un

diverbio. A un certo punto è comparso anche il cane dell’imputata, o meglio,

secondo quanto descritto dalla signora CIVI 1 nella denuncia:

“La signora ACCU 1 ha quindi

ulteriormente insistito, è entrata in casa sua dalla portafinestra della cucina

ed è quindi uscita da un’altra porta adiacente, questa volta con il suo cane

che aveva preso con sé senza collare e senza guinzaglio, istigandolo nel

tentativo di intimorirmi, sapendo che ho paura dell’animale.

Vedendo tale ulteriore

iniziativa che mi lasciava presagire il peggio, mi sono affrettata a rientrare

in casa mia per mettermi in salvo, quando la signora ACCU 1 e il cane avevano

già fatto irruzione nella mia abitazione. La signora ha quindi tentato di

sottrarmi con la forza la mia macchina fotografica che aveva notato avevo usato

poco prima per documentare quanto aveva prodotto con la rottura dei vasi.”

(cfr. denuncia punto 4 e 5)

In sede di interrogatorio di

polizia la parte civile ha ribadito la sua versione dei fatti:

“La signora ACCU 1 ha

continuato la sceneggiata andando in casa a prendere il cane. E’ uscita con

questo animale, che era libero, ossia senza collare e guinzaglio, ed ha

iniziato a istigarmelo contro. Questa signora è perfettamente al corrente che

io temo il suo cane e che sono terrorizzata in quanto lo giudico pericoloso.

A piccoli passi mi sono

diretta verso la porta di casa per cercare rifugio, purtroppo sono stata

anticipata sia dalla signora ACCU 1 che dal suo animale. In sostanza sono

entrambi entrati in casa mia, naturalmente senza il mi consenso, aggravando

così la situazione. Avendo paura del cane non ho osato dire molto.

Avendo la macchina fotografica a portata di mano ho cercato di immortalare la

situazione. Purtroppo l’apparecchio non ha funzionato a dovere, in ogni caso la

signora ACCU 1 ha tentato dapprima di non farmi scattare alcuna foto e poi di

togliermi l’apparecchio stesso.”

(cfr. interrogatorio CIVI

1.

del 14 settembre 2006, pag. 2)

3.

Sull’episodio l’accusata

così si è espressa:

“Sempre in queste

circostanze di tempo usciva di casa il mio cane, credo abbia trovato la porta

della cucina non perfettamente chiusa. Egli si è avvicinato a noi ma non ha

fatto alcunché. L’ho richiamato a voce per temermelo vicino ma

infruttuosamente, poiché anche CIVI 1 ha proceduto nel medesimo sistema tanto

che il cane, bonaccione che è, ha seguito CIVI 1 sino in casa sua; da parte mia

non sono riuscita ad impedirlo.

ADR: che ho dovuto

necessariamente entrare in casa CIVI 1 poiché essa aveva qui richiamato il

cane. L’animale non dava cenno d’uscire e così ho dovuto andare a riprendermelo

di persona.

Mentre chiamavo in

continuazione “lara”, ossia il cane, stessa cosa faceva ACCU 1 creando

volontariamente confusione. In questi frangenti, molto scaltramente CIVI 1

scattava fotografie per attestare che avevo invaso casa sua portandomi il cane

come arma.”

(cfr. verbale ACCU 1 del 25

gennaio 2007, pag. 3)

4.

Preso atto di quanto

sopra il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 autrice di violazione di

domicilio per essere entrata indebitamente e contro la volontà dell’avente

diritto nella cucina dell’abitazione di CIVI 1, dopo un animato diverbio,

accompagnata dal proprio cane.

5.

Al dibattimento

l’imputata ha ribadito la sua versione, precisando che è possibile che il cane

sia uscito non tanto perché ha trovato la porta leggermente aperta, ma perché è

capace di aprirla usando una zampa. Ha inoltre osservato che il cane è entrato

in casa della vicina perché chiamato dalla stessa e che non ha potuto fare

altro che entrare anche lei nell’abitazione della parte civile se voleva riprendersi

il cane, che non accennava ad uscire. All’interno l’animale continuava a girare

attorno al tavolo e non si lasciava prendere. In un primo tempo era riuscita ad

afferrarlo, ma il collare si era sfilato. Solo dopo un altro momento ha avuto

la possibilità di fermalo e riportarlo a casa sua.

6.

La parte civile ha

chiesto la conferma del decreto di accusa e la rifusione della spese legali di

fr. 3'224.75 (cfr. nota professionale) e delle spese proprie ammontanti a

complessivi fr. 5'253,80, come alla distinta che è stata prodotta in aula.

7.

Il difensore ha rilevato

che la parte civile non ha sollevato proteste immediate e ha avuto la presenza

di spirito, nonostante l’asserita paura, di prendere la macchina fotografica e

di scattare delle immagini. Ha osservato che il comportamento dell’accusata è

stato perfettamente normale e comprensibile. Non le si potrebbe muovere alcun

rimprovero e non sarebbe punibile, poiché è dato un preciso motivo

giustificativo, derivante dall’art. 700 cpv. 1 CC, per cui il proprietario di

un fondo deve permettere all’avente diritto la ripresa di bestiame grosso o

minuto pervenuto sulla sua proprietà.

In siffatte situazioni il

consenso del proprietario sarebbe presunto e la parte civile non si sarebbe

opposta in modo chiaro all’invasione come richiesto dalla giurisprudenza.

La difesa ha asseverato inoltre

che se anche la signora CIVI 1 si fosse opposta, l’imputata avrebbe potuto

penetrare nella casa trovandosi in uno stato di necessità, dal momento che non

le rimaneva altro da fare se voleva riprendersi il suo cane.

Ha pertanto chiesto il

proscioglimento.

In merito alle pretese di parte

civile ha sostenuto che non sarebbe possibile verificare l’adeguatezza

dell’intervento del legale e che per le pretese personali della signora CIVI 1

non si comprenderebbero i parametri di calcolo.

Ha postulato, se del caso, il

rinvio al foro civile.

8.

Per l’art. 186 CP

chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in

una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo,

corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si

trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito,

a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria.

Nel caso concreto è pacifico

che l’accusata è entrata nell’abitazione della parte civile. Si tratta di

vedere se lo ha fatto illecitamente.

9.

L’illiceità è esclusa se

sono dati motivi giustificativi (cfr. sull’argomento: Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil

I, Die Straftat, § 10 N. 1 segg.).

La difesa intravede nell’art.

700.

cpv. 1 CC un motivo giustificativo legale, che avrebbe permesso

all’accusata di accedere alla cucina della parte civile senza essere punibile.

Questa norma prevede infatti che il proprietario deve permettere all’avente

diritto la ricerca e la ripresa delle cose trasportate sul proprio fondo

dall’acqua, dal vento, dalle valanghe, o da altra forza naturale od avvenimento

fortuito, nonché del bestiame grosso o minuto, degli sciami d’api, volatili o

pesci pervenuti sul proprio fondo.

Per poter determinare

l’applicabilità in concreto di questa disposizione occorre stabilire come il

cane sia entrato nell’abitazione della parte civile.

10.

A questo proposito le

versioni delle parti divergono. L’accusata sostiene che il cane avrebbe seguito

la signora CIVI 1, perché da lei chiamato. Quest’ultima afferma per contro in

querela che l’imputata e il cane la stavano rincorrendo mentre cercava di

rifugiarsi in casa, cosa che non avrebbe potuto fare perché “la signora ACCU

1.

e il cane avevano già fatto irruzione nella mia abitazione” (cfr. querela

punto 5). Descrizione leggermente modificata nella replica scritta

all’interrogatorio ACCU 1 (allegata all’act 2), nella quale la parte civile

afferma che il cane si è fatto strada attraverso la porta proprio mentre anche

lei stava entrando e che la padrona l’ha poi subito seguito (cfr. pag. 7).

Sul fatto che la parte civile

abbia chiamato il cane per farlo entrare in casa così da poter comprovare che

l’animale le era stato aizzato contro, come asserito dall’accusata in aula,

sorgono seri dubbi, perché dagli atti e dalle affermazioni della signora CIVI 1

emerge che ella aveva timore della bestia ed è quindi alquanto inverosimile che

abbia voluto tirarsela in casa per il motivo invocato dalla controparte. In

ogni caso non vi è alcun elemento che permetta di concludere che l’animale è

stato aizzato contro la parte civile.

Né vi sono indizi che inducano

a dare maggiore credibilità a una delle due protagoniste del diverbio. Infatti

entrambe hanno enfatizzato gli avvenimenti e hanno portato dettagli mediante i

quali, veri o falsi, si voleva mettere in cattiva luce l’altra parte. Come

esempio si veda per l’imputata quanto detto sopra in merito al fatto che il

cane sarebbe stato chiamato in casa dalla signora CIVI 1 stessa e al motivo per

il quale ciò sarebbe successo e per la parte civile l’avere insistito sul fatto

che la signora ACCU 1 sarebbe andata a prendere l’animale senza guinzaglio e

senza collare per aizzarglielo contro, quando invece dagli atti emerge che il

cane aveva il collare, poiché dalle fotografie scattate nel mentre la bestia

veniva ricondotta a casa sua (cfr. doc. E della querela foto n. 3, 4 e 6)

si vede chiaramente che l’imputata tiene in mano il collare, ciò a comprova di

quanto spontaneamente da lei asserito al dibattimento, ossia che il collare si

è sfilato quando aveva afferrato una prima volta l’animale.

In definitiva, di fronte alle

controverse versioni fornite, non è possibile stabilire con sufficiente

certezza come il cane sia entrato nell’abitazione. Non è possibile escludere, è

anzi ben possibile, che egli abbia seguito di sua iniziativa la parte civile

entrando poi in casa. Certo è che la signora CIVI 1 nulla può dire di quanto

successo alle sue spalle, essendosi diretta verso casa “senza correre e

senza guardare il cane” (cfr. replica all’interrogatorio ACCU 1 pag. 7).

11.

In casu, nel dubbio, va

quindi ritenuta l’eventualità appena descritta, che risulta più favorevole per

l’imputata, la quale, in applicazione dell’art. 700 cpv. 1 CC, era autorizzata

ad accedere all’abitazione della parte civile.

Questo dal momento che la

signora CIVI 1 non le ha esplicitamente manifestato la sua avversità

all’intrusione, come ammesso in sede di interrogatorio, dove ha avuto modo di

affermare che “avendo paura del cane non ho osato dire molto” (cfr.

interrogatorio CIVI 1 del 14 settembre 2006 pag. 2). Che cosa sarebbe successo

in questo caso non deve qui essere deciso.

In conclusione, essendo dato un

motivo giustificativo, il fatto non è punibile e l’accusata deve essere

prosciolta.

visti gli art. 186 CP; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di violazione

di domicilio per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1093/2008 del 26

marzo 2008.

carica tasse e spese le spese allo

Stato, il quale rifonderà ACCU 1 la somma di fr. 1'200.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

ACCU 1

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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