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Decisione

10.2008.153

Favorire il soggiorno illegale di una cittadina cinese ospitandola al proprio domicilio

10 ottobre 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di

fr. 1'800.- (milleottocento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 60.-

(sessanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 400.- (quattrocento),

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 0 (quattro) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-

(cinquanta).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 18 aprile 2008 dall'accusato;

indetto il dibattimento 10 ottobre 2008,

al quale è comparso l’accusato personalmente ed il suo difensore mentre il

Procuratore pubblico con lettera 25 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli

stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di infrazione

alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti

descritti nel decreto di accusa n. 1348/2008 del 7 aprile 2008.

carica le spese allo Stato, il

quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 500.- (cinquecento) per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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