10.2008.153
Favorire il soggiorno illegale di una cittadina cinese ospitandola al proprio domicilio
10 ottobre 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2008.153
Data decisione, Autorità:
10.10.2008, PRPEN
Titolo:
Favorire il soggiorno illegale di una cittadina cinese ospitandola al proprio domicilio
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 23 cpv. 1 LDDS
Incarto
n.
10.2008.153
DA
1348/2008
Bellinzona
10
ottobre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela
Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alla LF concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, a __________, nel
periodo aprile 2006 sino a dicembre 2007, ospitando presso il suo appartamento
la cittadina cinese __________, nonché provvedendo alle sue spese, favorito il
di lei soggiorno illegale;
fatti avvenuti riferite circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;
perseguito con decreto d’accusa n. 1348/2008 di
data 7 aprile 2008 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 1'800.- (milleottocento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 60.-
(sessanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 400.- (quattrocento),
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 0 (quattro) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-
(cinquanta).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 18 aprile 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 10 ottobre 2008,
al quale è comparso l’accusato personalmente ed il suo difensore mentre il
Procuratore pubblico con lettera 25 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di infrazione
alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti
descritti nel decreto di accusa n. 1348/2008 del 7 aprile 2008.
carica le spese allo Stato, il
quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 500.- (cinquecento) per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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