10.2008.16
Offendere l'onore con gli epiteti "stronza", "troia" e "puttana"; afferrare una persona per un braccio procurandole dei graffi
24 luglio 2008Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2008.16
Data decisione, Autorità:
24.07.2008, PRPEN
Titolo:
Offendere l'onore con gli epiteti "stronza", "troia" e "puttana"; afferrare una persona per un braccio procurandole dei graffi
INGIURIA
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 177 CPS
Incarto
n.
10.2008.16
DA
4490/2007
Bellinzona
24
luglio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da:
prevenuta colpevole di 1. ingiuria,
per avere, a __________,
il 2 agosto 2006, intervenendo in una discussione nella quale non era
direttamente interessata, apostrofandola coi termini di “troia”, “stronza” e
“puttana”, offeso l’onore di CIVI 1;
2. vie di fatto,
per avere, nelle
surriferite circostanze, accompagnandola verso l’esterno dell’abitazione, indi
nuovamente facendole attraversare la strada per costringerla ad allontanarsi,
afferrandola per un braccio procurandole due graffi, commesso vie di fatto
contro;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 126
cpv. 1 e 177 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 13 dicembre
2008 n. 4490/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
550.-- (cinquecentocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr.
110.-- (centodieci) cadauna (art. 34 e segg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e
seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 100.--
(cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 0 (uno) giorno (art.
106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. Decreta non doversi
procedere contro l’accusata per i medesimi titoli di reato con riferimento ai
fatti avvenuti a __________, rispettivamente per lesioni semplici, minaccia e
abuso di impianti di telecomunicazioni per insufficienza di prove.
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 4 gennaio 2008 dall’accusata;
indetto il dibattimento 24 luglio 2008,
al quale hanno partecipato l’accusata, assistita dal suo difensore e la parte
civile, mentre il procuratore pUbblico ha rinunciato a presenziare postulando
la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, rinunciato d’ufficio al testimone non comparso, proceduto
all'interrogatorio dell'accusata ed all’esame della parte civile;
sentita la parte civile, la quale chiede
la conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, ritenendo che non
siano dati i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di vie di fatto e
contestando la commissione delle ingiurie, postula l’assoluzione della propria
assistita da entrambi i capi di imputazione. In via sussidiaria richiama
l’applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CPS;
sentito da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1. Ingiuria,
1.2. Vie
di fatto,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42, 126 cpv. 1, 177
CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
1. ingiuria, art. 177 CPS,
Considerandi
2.
vie di fatto, art. 126 cpv.
1.
CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4490/2007 del 13 dicembre
2008,
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr.
550.
-- (cinquecentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 100.--
(cento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster