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Decisione

10.2008.17

Offendere l'onore di una persona con gli epiteti "fieser Sack" e "dreckiger Siech"

3 settembre 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

2007 n. 4491/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

400.-- (quattrocento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 80.-- (ottanta)

cadauna (art. 34 e seg. CPS).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.--,

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 28 dicembre 2007

dall’accusata;

indetto il dibattimento per il 3

settembre 2008, al quale hanno partecipato l’accusata, il difensore, la parte

civile con il proprio patrocinatore, nonché l’interprete, mentre il Procuratore

Pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'imputato, data

lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio delle parti

presenti, così come all’audizione del teste;

sentito il patrocinatore della parte

civile, il quale ha chiesto la conferma integrale del decreto d’accusa,

evidenziando come il teste abbia confermato in maniera credibile i fatti;

sentito il difensore, il quale ha

postulato il proscioglimento della sua assistita, evidenziando come nelle

dichiarazioni del teste vi siano state incongruenze tali da renderla

inattendibile. Egli ha chiesto inoltre che gli fossero riconosciute congrue

ripetibili;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di risposta affermativa,

quale deve essere la pena?

3.

L'imputata può beneficiare

della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali

condizioni?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

1.

L’imputata, divorziata e di

professione fiduciaria, è domiciliata a __________ ma è nel contempo

conduttrice di un appartamento di proprietà del signor __________, situato nel

Condominio __________ a __________.

La parte civile è, per il

tramite di due società a lui riconducibili, proprietario di 53 appartamenti dello

stesso stabile, nonché della PPP nella quale è ubicato l’omonimo albergo. Oltre

a ciò, a titolo personale, egli è pure direttamente detentore di un ulteriore

appartamento dell’immobile, nel quale soggiorna regolarmente.

2.

Venuto a conoscenza

dell’esercizio da parte dell’imputata di un’attività commerciale all’interno

dei locali dell’immobile __________ ed intravedendo in ciò una crassa

violazione del regolamento condominiale, la parte civile, dopo aver assunto

informazioni sulla donna, ha deciso di sottoporre una sua presa di posizione in

merito in occasione dell’assemblea condominiale tenutasi il 27 aprile 2006. Egli

ha così letto e distribuito un testo ai presenti, nel quale la figura della

signora ACCU 1 è stata descritta negativamente e nel contempo collegata

all’esercizio di un locale a luci rosse ove veniva esercitata la prostituzione.

Informata di questo atto, la

prevenuta ha quindi sporto querela nei confronti del signor CIVI 1, dando avvio

ad un procedimento penale sfociato in decreto d’accusa per il titolo di

diffamazione, immediatamente impugnato dalle parti e che ha portato al

dibattimento che ha fatto immediatamente seguito a quello oggetto della

presente vertenza.

3.

Con scritto 11/14 agosto 2006

la qui parte civile ha querelato la signora ACCU 1 per titolo d’ingiuria per

avere proferito nei suoi confronti i termini “fieser Sack” e “dreckiger

Siech”. Esperite le necessarie indagini, nel corso delle quali l’imputata

ha sempre negato di essersi espressa in tal modo, il Procuratore Pubblico,

ritenuti provati i fatti, ha emanato il decreto d’accusa qui in discussione,

con il quale ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di fr. 400.--,

corrispondente a cinque aliquote giornaliere da fr. 80.-- l’una, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre ad una multa di fr.

200.

--. Contro la decisione, in data 28/31 dicembre 2007, la prevenuta ha

interposto opposizione. Di qui la presente procedura.

4.

Da quanto emerso nel corso

dell’istruttoria, le parti hanno esposto due versioni diametralmente opposte

dell’accaduto: secondo quella della vittima, la sera del 27 luglio 2006, verso le

20:30, egli stava transitando nei corridoi del terzo piano dello stabile, ove

si trova l’entrata principale dell’albergo, diretto all’ascensore che porta al

suo appartamento. Ad un certo momento avrebbe sentito un forte colpo dal suono

metallico, per cui si sarebbe girato ed avrebbe visto la signora ACCU 1 che a

quel punto avrebbe proferito le frasi incriminate. Rientrato immediatamente

nella sua abitazione il signor CIVI 1 avrebbe chiamato il gerente e direttore

dell’albergo __________, che non aveva ad ogni modo visto sul posto, per

riferirgli quanto accaduto e questi gli avrebbe detto di aver sentito tutto. In

seguito i due signori si sarebbero pure incontrati per discuterne.

L’imputata ha invece negato

tutto:”Dico subito che ciò che ha dichiarato il signor CIVI 1 non è vero,

perché con lui non ho mai avuto occasione di parlargli né tantomeno gli ho

detto quelle parole. Devo dire che non vado quasi mai al terzo piano dello

stabile.” ed ha aggiunto: “E’ impossibile che il signor __________ mi

abbia sentito dire quelle parole, perché io non le ho dette. Il signor __________

è un bugiardo. Dovete sapere che il signor __________ è il tuttofare del signor

CIVI 1.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 30 novembre 2006). In sede

dibattimentale ha poi tenuto a precisare che lei, essendo germanica, non

utilizza i termini in svizzero-tedesco addebitatile e che dalla posizione in

cui si trovava il direttore dell’albergo sarebbe in ogni caso stato per lui

impossibile sentire qualcosa.

Interrogato dalla polizia, il

signor __________ ha per contro dichiarato: “Il 27 luglio 2006

verso le ore 20:30 mi trovavo nel locale dove si trova la fotocopiatrice

dell’albergo al terzo piano. A un certo punto avevo sentito un colpo di

qualcosa che aveva picchiato contro un metallo. Subito dopo avevo sentito la

voce della signora ACCU 1 che stava gridando le seguenti parole: “Fieser Sack,

dreckiger Siech” e “Sie wo behauptet händ ich sei a Hur”. Io ero rimasto nel

locale con la porta leggermente aperta e non ero uscito perché non volevo

immischiarmi. Preciso che non avevo sentito la voce del signor CIVI 1, ma

l’avevo incontrato subito dopo, nel corridoio quando stavo tornando alla

ricezione. Il signor CIVI 1 mi chiedeva se avevo sentito cosa gli aveva detto

la signora ACCU 1. Io gli dicevo di si. In seguito avevo provato a chiamare la

signora, telefonando nel suo appartamento, ma la stessa non mi aveva risposto.

(…) Quando io ero uscito dal locale dove si trovava la fotocopiatrice, non

avevo avuto modo di vedere la signora, perché probabilmente aveva preso

l’ascensore per raggiungere il suo appartamento. (…) Faccio rilevare che a

futura memoria avevo scritto subito su un apposito foglio dell’albergo le

parole che avevo sentito dire dalla signora. Questo perché mi aspettavo che

sarebbe potuto servire.” ed ha asserito, rispondendo a precise domande

degli inquirenti: “Sono sicuro che la voce era quella della signora ACCU 1.”

e “Io sono sicuro di aver sentito la signora pronunciare quelle parole.” così

come “Ribadisco che ciò che ho dichiarato è la verità e che non c’è stato alcun

accordo con il signor CIVI 1.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 14

dicembre 2006).

Al dibattimento il teste - i

cui ricordi non sono sembrati nitidi, al punto che inizialmente ha rinfrescato

la memoria rileggendosi la nota da lui redatta il 27 luglio 2006, agli

atti - ha ribadito fermamente di aver sentito le ingiurie e di essere sicuro

che siano state proferite dall’accusata. Contrariamente a quanto detto in

precedenza, però, egli ha pure sostenuto di averla vista pochi istanti prima

dei fatti, non solo di averla sentita. In questo modo ha contraddetto in parte

quanto verbalizzato.

5.

Ben ponderate le prove e le

versioni fornite, a questo giudice appare credibile quella della parte civile,

sostenuta pure da un teste che, nonostante qualche piccola imprecisione, è

apparso comunque affidabile laddove ha riferito degli elementi sostanziali

della vicenda, confermando che le ingiurie sono state pronunciate all’indirizzo

del signor CIVI 1 e che sono state formulate dalla signora ACCU 1.

Che destinataria degli

improperi sia stata proprio la parte civile, lo conferma la frase che vi ha

fatto seguito: “Sie wo behauptet händ ich sei a Hur” che si richiama

direttamente alle esternazioni da lui fatte all’assemblea condominiale ed

oggetto della querela penale inoltrata dalla prevenuta.

Il legame professionale

esistente da lunga data tra il signor CIVI 1 ed il teste non è sufficiente a screditare

la deposizione di quest’ultimo ed a far seriamente pensare ad una versione dei

fatti artatamente costruita a tavolino.

Dal canto suo la prevenuta si è

limitata a negare i fatti e la sua presenza al terzo piano, senza neppure

tentare di ricostruire dove avrebbe potuto trovarsi in quel momento o di

fornire elementi che permettano di dubitare della tesi accusatoria.

6.

Giusta l’art. 177 cpv. 1 CPS, in

vigore dal 1. gennaio 2007, chiunque offende con parole, scritti, gesti o vie

di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena

pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere. Al tempo dei fatti la pena prevista

era quella della detenzione sino a tre mesi o della multa.

Oggetto della protezione di cui

alla citata norma, come per gli articoli relativi alla diffamazione (art. 173

CPS) ed alla calunnia (art. 174 CPS), è l’onore di una persona. Il bene

tutelato è il sentimento soggettivo che un individuo ha della propria

reputazione e dignità, vale a dire di essere persona meritevole di rispetto e

di comportarsi come lo impone la convenienza (Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. 1, Berna 2002, n. 2 e segg. ad art. 177, pag. 580 e segg.).

Dal profilo soggettivo

l’infrazione deve essere commessa intenzionalmente. L’intenzione deve

concernere tutti gli elementi costitutivi del reato. Il dolo eventuale è sufficiente

(Corboz, op. cit. n. 24 ad art. 177, pag. 583).

7.

I termini con cui la prevenuta

si è rivolta alla parte civile sono sicuramente, come tra l’altro pure ammesso

dalla difesa, atti a lederne l’onore e rappresentano quindi delle ingiurie.

Dal punto di vista soggettivo

essi sono stati pronunciati intenzionalmente.

8.

Giusta l’art. 177 cpv. 2 CPS,

se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno

sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.

Innanzitutto va rilevato che

l’art. 177 cpv. 2 CPS non prevede un obbligo per il magistrato, ma ne sancisce

unicamente la facoltà (DTF 109 IV 39). Secondo il principio della

proporzionalità, la provocazione e la ritorsione possono anche semplicemente

condurre ad una diminuzione della pena (Riklin, in: Basler Kommentar,

Strafgesetzbuch II, Basilea 2003 n. 14 e seg. ad art. 177, pag. 833).

Inoltre, secondo dottrina e

giurisprudenza, è necessario che il colpevole abbia reagito immediatamente (Riklin,

op. cit., n. 17 ad art. 177, pag. 834 e riferimenti ivi citati, laddove la

nozione di immediatezza deve essere intesa nel senso che l’autore deve

aver agito d’impeto e sotto l’influsso di un’emozione violenta provocata dal

contegno sconveniente della vittima nei frangenti che precedono l’atto.

Nel

caso che ci occupa simili estremi non sono dati.

9.

Per tutto quanto precede, la

signora ACCU 1 deve essere ritenuta colpevole di ingiuria, per i fatti

descritti nel decreto d’accusa qui analizzato.

Come visto, l’art. 177 cpv. 1

CPS sanziona il reato con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere,

mentre prima del 1. gennaio 2007 esso era punito con la detenzione sino a tre

mesi o la multa.

In effetti, il 1. gennaio 2007

è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la

revisione della parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle

sanzioni. Il giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso

prima dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il

diritto più favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior

(art. 2 cpv. 2 CPS).

Il nuovo diritto prevede che di

norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40

CPS). Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena

detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempite le

condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da attendersi

che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere

eseguiti.

Le pene detentive inferiori a

sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote

giornaliere (per un massimo di fr. 3’000.-- ciascuna) fissate dal giudice in

considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento

della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi

familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).

Nella fattispecie il diritto

previgente, che offre la possibilità di infliggere la detenzione, oltre alla

multa, deve essere considerato meno favorevole all’accusato rispetto alla

normativa attualmente in vigore, per la quale la sanzione è la pena pecuniaria.

10.

Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto

della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che

la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

Per quanto ci

concerne, si deve dunque tenere in considerazione il fatto che le ingiurie

siano state pronunciate senza che, in quel frangente, la parte civile abbia

avuto atteggiamenti che le potessero giustificare. D’altro canto, però, non si

può trascurare che si tratta di termini, seppur offensivi, relativamente

pesanti.

Dall’estratto

del casellario giudiziale emerge che l’accusata ha un precedente penale per

appropriazione indebita e falsità in documenti risalente al 2001.

La proposta di

pena formulata dal Procuratore Pubblico appare dunque degna di conferma.

Di riflesso,

gli oneri processuali devono essere posti a carico della signora ACCU 1, art. 9

CPP, mentre la sua richiesta di riconoscimento di ripetibili viene respinta.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 177 CPS; 9 e segg.,

273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

ingiuria, art. 177 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4491/2007 del 13 dicembre

2007;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr.

500.-- (cinquecento);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.1. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 790.--.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione,

Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 550.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 40.00 indennità

teste

fr. 990.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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