10.2008.17
Offendere l'onore di una persona con gli epiteti "fieser Sack" e "dreckiger Siech"
3 settembre 2008Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2008.17
Data decisione, Autorità:
03.09.2008, PRPEN
Titolo:
Offendere l'onore di una persona con gli epiteti "fieser Sack" e "dreckiger Siech"
INGIURIA
art. 177 CPS
Incarto
n.
10.2008.17
DA
4491/2007
Bellinzona
3
settembre 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Sabrina
Gendotti in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di ingiuria,
per avere, a __________, il 27
luglio 2006, rivolgendogli gli epiteti “fieser Sack” e “dreckiger Siech” offeso
l’onore di CIVI 1;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 177
CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 13 dicembre
Fatti
2007 n. 4491/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
400.-- (quattrocento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 80.-- (ottanta)
cadauna (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.--,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 28 dicembre 2007
dall’accusata;
indetto il dibattimento per il 3
settembre 2008, al quale hanno partecipato l’accusata, il difensore, la parte
civile con il proprio patrocinatore, nonché l’interprete, mentre il Procuratore
Pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'imputato, data
lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio delle parti
presenti, così come all’audizione del teste;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale ha chiesto la conferma integrale del decreto d’accusa,
evidenziando come il teste abbia confermato in maniera credibile i fatti;
sentito il difensore, il quale ha
postulato il proscioglimento della sua assistita, evidenziando come nelle
dichiarazioni del teste vi siano state incongruenze tali da renderla
inattendibile. Egli ha chiesto inoltre che gli fossero riconosciute congrue
ripetibili;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di risposta affermativa,
quale deve essere la pena?
3.
L'imputata può beneficiare
della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali
condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1.
L’imputata, divorziata e di
professione fiduciaria, è domiciliata a __________ ma è nel contempo
conduttrice di un appartamento di proprietà del signor __________, situato nel
Condominio __________ a __________.
La parte civile è, per il
tramite di due società a lui riconducibili, proprietario di 53 appartamenti dello
stesso stabile, nonché della PPP nella quale è ubicato l’omonimo albergo. Oltre
a ciò, a titolo personale, egli è pure direttamente detentore di un ulteriore
appartamento dell’immobile, nel quale soggiorna regolarmente.
2.
Venuto a conoscenza
dell’esercizio da parte dell’imputata di un’attività commerciale all’interno
dei locali dell’immobile __________ ed intravedendo in ciò una crassa
violazione del regolamento condominiale, la parte civile, dopo aver assunto
informazioni sulla donna, ha deciso di sottoporre una sua presa di posizione in
merito in occasione dell’assemblea condominiale tenutasi il 27 aprile 2006. Egli
ha così letto e distribuito un testo ai presenti, nel quale la figura della
signora ACCU 1 è stata descritta negativamente e nel contempo collegata
all’esercizio di un locale a luci rosse ove veniva esercitata la prostituzione.
Informata di questo atto, la
prevenuta ha quindi sporto querela nei confronti del signor CIVI 1, dando avvio
ad un procedimento penale sfociato in decreto d’accusa per il titolo di
diffamazione, immediatamente impugnato dalle parti e che ha portato al
dibattimento che ha fatto immediatamente seguito a quello oggetto della
presente vertenza.
3.
Con scritto 11/14 agosto 2006
la qui parte civile ha querelato la signora ACCU 1 per titolo d’ingiuria per
avere proferito nei suoi confronti i termini “fieser Sack” e “dreckiger
Siech”. Esperite le necessarie indagini, nel corso delle quali l’imputata
ha sempre negato di essersi espressa in tal modo, il Procuratore Pubblico,
ritenuti provati i fatti, ha emanato il decreto d’accusa qui in discussione,
con il quale ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di fr. 400.--,
corrispondente a cinque aliquote giornaliere da fr. 80.-- l’una, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre ad una multa di fr.
200.
--. Contro la decisione, in data 28/31 dicembre 2007, la prevenuta ha
interposto opposizione. Di qui la presente procedura.
4.
Da quanto emerso nel corso
dell’istruttoria, le parti hanno esposto due versioni diametralmente opposte
dell’accaduto: secondo quella della vittima, la sera del 27 luglio 2006, verso le
20:30, egli stava transitando nei corridoi del terzo piano dello stabile, ove
si trova l’entrata principale dell’albergo, diretto all’ascensore che porta al
suo appartamento. Ad un certo momento avrebbe sentito un forte colpo dal suono
metallico, per cui si sarebbe girato ed avrebbe visto la signora ACCU 1 che a
quel punto avrebbe proferito le frasi incriminate. Rientrato immediatamente
nella sua abitazione il signor CIVI 1 avrebbe chiamato il gerente e direttore
dell’albergo __________, che non aveva ad ogni modo visto sul posto, per
riferirgli quanto accaduto e questi gli avrebbe detto di aver sentito tutto. In
seguito i due signori si sarebbero pure incontrati per discuterne.
L’imputata ha invece negato
tutto:”Dico subito che ciò che ha dichiarato il signor CIVI 1 non è vero,
perché con lui non ho mai avuto occasione di parlargli né tantomeno gli ho
detto quelle parole. Devo dire che non vado quasi mai al terzo piano dello
stabile.” ed ha aggiunto: “E’ impossibile che il signor __________ mi
abbia sentito dire quelle parole, perché io non le ho dette. Il signor __________
è un bugiardo. Dovete sapere che il signor __________ è il tuttofare del signor
CIVI 1.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 30 novembre 2006). In sede
dibattimentale ha poi tenuto a precisare che lei, essendo germanica, non
utilizza i termini in svizzero-tedesco addebitatile e che dalla posizione in
cui si trovava il direttore dell’albergo sarebbe in ogni caso stato per lui
impossibile sentire qualcosa.
Interrogato dalla polizia, il
signor __________ ha per contro dichiarato: “Il 27 luglio 2006
verso le ore 20:30 mi trovavo nel locale dove si trova la fotocopiatrice
dell’albergo al terzo piano. A un certo punto avevo sentito un colpo di
qualcosa che aveva picchiato contro un metallo. Subito dopo avevo sentito la
voce della signora ACCU 1 che stava gridando le seguenti parole: “Fieser Sack,
dreckiger Siech” e “Sie wo behauptet händ ich sei a Hur”. Io ero rimasto nel
locale con la porta leggermente aperta e non ero uscito perché non volevo
immischiarmi. Preciso che non avevo sentito la voce del signor CIVI 1, ma
l’avevo incontrato subito dopo, nel corridoio quando stavo tornando alla
ricezione. Il signor CIVI 1 mi chiedeva se avevo sentito cosa gli aveva detto
la signora ACCU 1. Io gli dicevo di si. In seguito avevo provato a chiamare la
signora, telefonando nel suo appartamento, ma la stessa non mi aveva risposto.
(…) Quando io ero uscito dal locale dove si trovava la fotocopiatrice, non
avevo avuto modo di vedere la signora, perché probabilmente aveva preso
l’ascensore per raggiungere il suo appartamento. (…) Faccio rilevare che a
futura memoria avevo scritto subito su un apposito foglio dell’albergo le
parole che avevo sentito dire dalla signora. Questo perché mi aspettavo che
sarebbe potuto servire.” ed ha asserito, rispondendo a precise domande
degli inquirenti: “Sono sicuro che la voce era quella della signora ACCU 1.”
e “Io sono sicuro di aver sentito la signora pronunciare quelle parole.” così
come “Ribadisco che ciò che ho dichiarato è la verità e che non c’è stato alcun
accordo con il signor CIVI 1.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 14
dicembre 2006).
Al dibattimento il teste - i
cui ricordi non sono sembrati nitidi, al punto che inizialmente ha rinfrescato
la memoria rileggendosi la nota da lui redatta il 27 luglio 2006, agli
atti - ha ribadito fermamente di aver sentito le ingiurie e di essere sicuro
che siano state proferite dall’accusata. Contrariamente a quanto detto in
precedenza, però, egli ha pure sostenuto di averla vista pochi istanti prima
dei fatti, non solo di averla sentita. In questo modo ha contraddetto in parte
quanto verbalizzato.
5.
Ben ponderate le prove e le
versioni fornite, a questo giudice appare credibile quella della parte civile,
sostenuta pure da un teste che, nonostante qualche piccola imprecisione, è
apparso comunque affidabile laddove ha riferito degli elementi sostanziali
della vicenda, confermando che le ingiurie sono state pronunciate all’indirizzo
del signor CIVI 1 e che sono state formulate dalla signora ACCU 1.
Che destinataria degli
improperi sia stata proprio la parte civile, lo conferma la frase che vi ha
fatto seguito: “Sie wo behauptet händ ich sei a Hur” che si richiama
direttamente alle esternazioni da lui fatte all’assemblea condominiale ed
oggetto della querela penale inoltrata dalla prevenuta.
Il legame professionale
esistente da lunga data tra il signor CIVI 1 ed il teste non è sufficiente a screditare
la deposizione di quest’ultimo ed a far seriamente pensare ad una versione dei
fatti artatamente costruita a tavolino.
Dal canto suo la prevenuta si è
limitata a negare i fatti e la sua presenza al terzo piano, senza neppure
tentare di ricostruire dove avrebbe potuto trovarsi in quel momento o di
fornire elementi che permettano di dubitare della tesi accusatoria.
6.
Giusta l’art. 177 cpv. 1 CPS, in
vigore dal 1. gennaio 2007, chiunque offende con parole, scritti, gesti o vie
di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena
pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere. Al tempo dei fatti la pena prevista
era quella della detenzione sino a tre mesi o della multa.
Oggetto della protezione di cui
alla citata norma, come per gli articoli relativi alla diffamazione (art. 173
CPS) ed alla calunnia (art. 174 CPS), è l’onore di una persona. Il bene
tutelato è il sentimento soggettivo che un individuo ha della propria
reputazione e dignità, vale a dire di essere persona meritevole di rispetto e
di comportarsi come lo impone la convenienza (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. 1, Berna 2002, n. 2 e segg. ad art. 177, pag. 580 e segg.).
Dal profilo soggettivo
l’infrazione deve essere commessa intenzionalmente. L’intenzione deve
concernere tutti gli elementi costitutivi del reato. Il dolo eventuale è sufficiente
(Corboz, op. cit. n. 24 ad art. 177, pag. 583).
7.
I termini con cui la prevenuta
si è rivolta alla parte civile sono sicuramente, come tra l’altro pure ammesso
dalla difesa, atti a lederne l’onore e rappresentano quindi delle ingiurie.
Dal punto di vista soggettivo
essi sono stati pronunciati intenzionalmente.
8.
Giusta l’art. 177 cpv. 2 CPS,
se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno
sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.
Innanzitutto va rilevato che
l’art. 177 cpv. 2 CPS non prevede un obbligo per il magistrato, ma ne sancisce
unicamente la facoltà (DTF 109 IV 39). Secondo il principio della
proporzionalità, la provocazione e la ritorsione possono anche semplicemente
condurre ad una diminuzione della pena (Riklin, in: Basler Kommentar,
Strafgesetzbuch II, Basilea 2003 n. 14 e seg. ad art. 177, pag. 833).
Inoltre, secondo dottrina e
giurisprudenza, è necessario che il colpevole abbia reagito immediatamente (Riklin,
op. cit., n. 17 ad art. 177, pag. 834 e riferimenti ivi citati, laddove la
nozione di immediatezza deve essere intesa nel senso che l’autore deve
aver agito d’impeto e sotto l’influsso di un’emozione violenta provocata dal
contegno sconveniente della vittima nei frangenti che precedono l’atto.
Nel
caso che ci occupa simili estremi non sono dati.
9.
Per tutto quanto precede, la
signora ACCU 1 deve essere ritenuta colpevole di ingiuria, per i fatti
descritti nel decreto d’accusa qui analizzato.
Come visto, l’art. 177 cpv. 1
CPS sanziona il reato con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere,
mentre prima del 1. gennaio 2007 esso era punito con la detenzione sino a tre
mesi o la multa.
In effetti, il 1. gennaio 2007
è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la
revisione della parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle
sanzioni. Il giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso
prima dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il
diritto più favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior
(art. 2 cpv. 2 CPS).
Il nuovo diritto prevede che di
norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40
CPS). Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena
detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempite le
condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da attendersi
che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere
eseguiti.
Le pene detentive inferiori a
sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote
giornaliere (per un massimo di fr. 3’000.-- ciascuna) fissate dal giudice in
considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento
della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi
familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).
Nella fattispecie il diritto
previgente, che offre la possibilità di infliggere la detenzione, oltre alla
multa, deve essere considerato meno favorevole all’accusato rispetto alla
normativa attualmente in vigore, per la quale la sanzione è la pena pecuniaria.
10.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto
della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che
la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
Per quanto ci
concerne, si deve dunque tenere in considerazione il fatto che le ingiurie
siano state pronunciate senza che, in quel frangente, la parte civile abbia
avuto atteggiamenti che le potessero giustificare. D’altro canto, però, non si
può trascurare che si tratta di termini, seppur offensivi, relativamente
pesanti.
Dall’estratto
del casellario giudiziale emerge che l’accusata ha un precedente penale per
appropriazione indebita e falsità in documenti risalente al 2001.
La proposta di
pena formulata dal Procuratore Pubblico appare dunque degna di conferma.
Di riflesso,
gli oneri processuali devono essere posti a carico della signora ACCU 1, art. 9
CPP, mentre la sua richiesta di riconoscimento di ripetibili viene respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 177 CPS; 9 e segg.,
273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
ingiuria, art. 177 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4491/2007 del 13 dicembre
2007;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 100.-- (cento), per un totale di fr.
500.-- (cinquecento);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 790.--.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione,
Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 550.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 40.00 indennità
teste
fr. 990.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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