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Decisione

10.2008.170

Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale; prescrizione dell'azione penale

14 settembre 2012Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di CHF 1'200.- (milleduecento), corrispondente a 40 (quaranta)

aliquote da CHF 30.- (trenta) (artt. 34 segg. CP).

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni (art. 42 segg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di CHF 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5

(cinque) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di

CHF 100.- (cento).

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo

previsto dall’art. 369 CP;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 24 aprile 2008 dall'accusata;

indetto il pubblico

dibattimento in data 14 settembre 2012, al quale sono comparsi l’accusata e il

suo difensore, DI 1, __________; il AINQ 1 con lettera 22 maggio 2012 ha dichiarato di rinunciare ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto

d’accusa impugnato;

sentiti il

difensore, il quale, in particolare, si richiama alla prescrizione dell’azione

penale del reato contestato a ACCU 1. L’ascritta distrazione del valore

patrimoniale risale in effetti al __________, allorquando l’__________ è stata

privata delle targhe. Il difensore afferma inoltre che, in ogni caso, le

condizioni per l’applicazione dell’art. 169 CP non sarebbero adempiute, vuoi

quelle oggettive (assenza di danno per i creditori), vuoi quelle soggettive

(assenza di intenzionalità nell’agire dell’accusata). In merito a quest’ultimo

aspetto si richiama segnatamente alle responsabilità del marito in punto alla

gestione delle questioni amministrative e finanziarie della famiglia, evitando

di informare compiutamente la moglie sulle relative problematiche che

sopraggiungevano per non crearle delle preoccupazioni. Egli chiede quindi

l’annullamento del decreto di accusa, il proscioglimento dell’accusata e

l’attribuzione di congrue ripetibili;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1

è autrice colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a

procedimento giudiziale per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo

carico.

2.

In caso di

risposta affermativa al quesito n. 1, quale deve essere la pena.

3.

Se devono

essere riconosciute delle ripetibili a favore dell’accusata e, se sì, in quale

misura.

4.

A chi

vanno caricate le tasse e le spese;

letti ed esaminati gli atti;

preso e dato atto che con scritto

20/21 settembre 2012 il AINQ 1 ha annunciato tempestivo ricorso in appello

chiedendo nel contempo la motivazione scritta della sentenza;

considerato in fatto ed in diritto

1.

ACCU 1,

classe __________, dopo aver svolto l’apprendistato ha conseguito il diploma di

assistente di farmacia, professione che ha esercitato per oltre vent’anni. Per

quanto attiene alla formazione, essa ha inoltro ricordato di aver frequentato

la scuola per esercenti. Dal __________ è coniugata con __________, commerciante;

dal matrimonio, da cui non sono nati figli, non svolge più attività lucrativa.

L’accusata

risulta incensurata.

2.

A garanzia

del credito in esecuzione vantato nei di lei confronti da __________

assicurazioni, __________, per CHF 17'302.15 e accessori, l’LESA 1 del

Distretto di __________ (in seguito: UEF) ha proceduto in data __________ al

pignoramento dell’autovettura __________, modello __________, di colore grigia,

targata TI __________, di proprietà dell’escussa, qui accusata. Il bene le è

stato lasciato in custodia, come d’uso e in conformità alla facoltà di cui agli

artt. 96 segg. LEF. Sul formulario ufficiale (prestampato) di pignoramento

risulta, sulla prima pagina, che “il debitore si deve astenere, sotto

minaccia di pena, da ogni disposizione degli oggetti pignorati non autorizzati

dall’ufficiale (art. 169 del Codice penale)” (all. al doc. 1). Come si

evince dal verbale medesimo, il pignoramento si è svolto alla presenza del solo

marito.

3.

Constatata

l’alienazione del bene (ancora) pignorato e ritenuti adempiuti i presupposti

sia del reato di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento

giudiziale di cui all’art. 169 CP che di quello di disobbedienza a decisione

dell’autorità di cui all’art. 292 CP, l’UEF ha segnalato al Ministero Pubblico

l’agire di ACCU 1 con denuncia 22 giugno 2007.

Per

quanto emerso nel corso del procedimento così avviato, il Procuratore Pubblico

ha emesso nei confronti di ACCU 1 un decreto d’accusa in data 9 aprile 2008 per

distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, per

avere, nel periodo __________, a __________, in correità con il marito __________,

in danno dei propri creditori, arbitrariamente ceduto all'__________ di __________

in via __________ a __________, l’autovettura di proprietà

dei coniugi __________, però formalmente intestata a ACCU 1, __________, mod. __________,

colore grigio, telaio __________, a suo tempo targata TI __________, benché il __________

l’LESA 1 di __________ avesse sottoposto tale veicolo a pignoramento

nell’ambito di procedimento esecutivo, così come evincibile dal verbale di

pignoramento __________ esecuzione n. __________. Il Procuratore Pubblico ha

proposto una pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da CHF 30.--, pena

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, una multa di CHF

500.

-- e il carico di tasse e spese per totali CHF 200.--.

Al decreto

l’accusata ha interposto tempestiva opposizione.

Contestualmente

il Procuratore Pubblico ha emesso un decreto d’accusa per il medesimo reato

contro il marito dell’accusata, proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria

(aggiuntiva ad altre) di 25 aliquote giornaliere da CHF 130.--, pena sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, alla multa di CHF

500.

-- e al pagamento di tasse e spese per complessivi CHF 200.--. __________,

teste in aula, così richiesto dal giudice ha precisato di non aver sollevato opposizione

ritenendo che dovesse accettare la condanna quale “unico responsabile di

quanto successo”.

4.

Dall’incarto

e dal dibattimento si è potuto dapprima accertare che l’__________ pignorata è

stata condotta nella seconda metà dell’anno __________ presso l’autofficina __________

di __________, sita a __________. Lì è stata lasciata con modalità e intenzioni

di cui si dirà ai considerandi che seguono.

Il rapporto d’esecuzione 26 settembre 2007 della Polizia cantonale (doc.

11.

e all.) evidenzia che il veicolo è rimasto immatricolato a nome

dell’accusata dal __________ sino al __________ e che è stato poi di nuovo

immatricolato dal __________ a nome __________. La targa TI __________, già

sull’auto di ACCU 1, dal __________ risulta a nome di altro terzo.

Le

audizioni da parte della polizia di __________ e soprattutto del di lei marito __________

hanno permesso di giungere a conclusione che il veicolo già di ACCU 1 - da loro

mai conosciuta - è stato acquistato “tra la fine del __________ e l’inizio

del __________” da un rivenditore privato d’auto, tale __________, dietro

consegna della carta grigia. I documenti annessi al verbale di audizione

davanti al Procuratore Pubblico di __________ corroborano il suo dire (all. al

doc. 14 e anche all. al doc. 16) e confermano che l’__________ è divenuta di

proprietà __________ nel mese di dicembre __________.

5.

L’art. 169 CP punisce, tra altro, chiunque

arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali pignorati

o sequestrati. Il reato, di cui è accusata ACCU 1, prevede la pena detentiva

sino a tre anni o la pena pecuniaria. Trattasi quindi di delitto (art. 10 cpv.

3.

CP) per il quale l’azione penale si prescrive in sette anni (art. 97 cpv. 1

lett. c CP). La prescrizione decorre dal giorno in cui l’autore ha commesso il

reato (art. 98 lett. a CP).

Ciò premesso e ricordato che la difesa ha

eccepito l’intervenuta prescrizione dell’azione penale, occorre determinare il

momento in cui ACCU 1 avrebbe distratto il bene pignorato, spossessandosi dal

dominio e dalla disposizione su di esso. Il Procuratore Pubblico, nel proprio

decreto, ha indicato che i fatti, e meglio la distrazione del bene pignorato a

sua mente costituente reato, sono avvenuti “nel periodo __________”.

Nella propria denuncia 22 giugno 2007 (doc. 1) l’LESA 1 non fornisce

ragguagli temporali indicando genericamente di aver constatato l’alienazione

della vettura, pignorata quasi due anni addietro.

La documentazione all’incarto fornisce, come detto, indicazioni sul

periodo, che ha avuto fine il __________, durante il quale il veicolo è stato

immatricolato a nome dell’accusata.

Ne consegue che la distrazione, se tale, è avvenuta tra il __________,

giorno del pignoramento, e il __________, giorno dell’immatricolazione a nome

di terza, che nulla ha a che fare con l’accusata. Questi i limiti temporali su

cui, assai presumibilmente, si è basato il Procuratore Pubblico per

l’indicazione nel decreto d’accusa. La più volte citata data del __________ ancora

non consente, per ciò sola, di fissare in quel momento l’eventuale distrazione

del bene pignorato, atteso che il veicolo, anche se non più circolante, avrebbe

potuto rimanere anche in seguito di proprietà __________, o perlomeno a

disposizione dell’accusata.

6.

Al

dibattimento ACCU 1 ha in buona sostanza ribadito quanto già esposto davanti

alla Polizia cantonale (cfr. doc. 23). Per quanto qui d’interesse essa ha

ricordato che il veicolo era stato portato - “doveva essere estate” -presso

l’autofficina __________ di __________ poiché “non funzionava”. Ha così allora

continuato: “A quel tempo il titolare del garage, __________, ci aveva

comunicato che non valeva più la pena riparare il veicolo, siccome la

riparazione era più alta delle nostre possibilità e del valore del veicolo. Da

parte nostra si decideva di lasciare il veicolo presso il garage citato senza

richiedere nulla. Preciso che il veicolo era abbastanza malconcio, anche

internamente siccome era usato soprattutto per il trasporto dei nostri cani e

aveva tanti chilometri al contatore, non ricordo quanti. ADR Sinceramente visto

che non abbiamo guadagnato alcun denaro, non abbiamo pensato di riprendere il

mezzo meccanico per poi tenerlo a disposizione dell’LESA 1 ADR Confermo di non

aver ricevuto alcun denaro dal Garage per avergli lasciato il nostro

autoveicolo __________. ADR Sinceramente non ho nessuna idea di cosa poi avesse

fatto dell’autoveicolo il garage __________. Il tutto è stato fatto in buona

fede, nel senso che a noi era stato detto che il veicolo non valeva più niente

pertanto per noi non ci sarebbe stato alcun problema nel mettere a disposizione

il mezzo meccanico all’LESA 1”.

L’accusata,

nel secondo interrogatorio predibattimentale (doc. 23) e ancora in aula ha

ricordato come presso l’autofficina vi fosse uno scoperto a seguito di una

riparazione alla stessa __________ effettuata ad inizio __________.

Come testi

in aula sono sfilati il marito __________, il padre __________ e __________,

titolare dell’omonima autofficina. Del loro dire si riferirà più avanti.

7.

Riguardo alla consegna dell’auto al garage

e al momento in cui questa è avvenuta, l’istruttoria ha saputo proporre

dichiarazioni univoche da coloro che sono stati sentiti, prima davanti alla

polizia, poi davanti a questo giudice: il veicolo è stato condotto

all’autofficina __________ di __________ da ACCU 1 e da suo padre __________

(ignaro che il bene fosse pignorato), pur senza riuscire a determinare chi dei

due fosse alla guida, ciò che peraltro non riveste nel caso rilevanza.

Sul momento temporale in cui padre e figlia

si sono recati lì, l’accusata al dibattimento ha sostenuto che “doveva

essere estate, visto che avevamo pulito l’auto all’esterno della casa”, particolare

ricordato in aula anche dal marito. Sempre al dibattimento __________ ha detto:

“Per quanto ricordo quel giorno era fine estate-inizio autunno” (davanti

alla polizia aveva affermato: “nell’anno __________ forse verso l’autunno”,

cfr. doc. 23), mentre __________ l’ha situato “verso agosto, ma non ne sono

sicuro”.

8.

Difettando

l’accertamento del momento certo della consegna dell’auto a __________, devesi

approfondire la questione a sapere se l’__________ fosse targata quando condotta

per l’ultima volta in officina. Al riguardo tutti riferiscono che l’__________

era a quel momento regolarmente targata. Così in aula __________: “L’ultima

volta che è stata portata in officina l’__________, dalla signora ACCU 1 e da

suo padre, l’auto era targata. Poi al termine della discussione che ho avuto

praticamente solo con __________, questi ha tolto le targhe dall’auto, che poi

è stata stargata da loro”. Conferma __________: “Quando l’auto è stata

portata da __________ era targata. Sono quasi sicuro di avere portato

personalmente poi le targhe all’Ufficio della circolazione”. Conclude il

padre dell’accusata: “L’auto a quel momento era targata. Io ho lasciato

l’auto targata da __________ e non mi sono occupato di stargarla. Penso l’abbia

fatto mio genero”.

Anche ACCU

1.

ha sostenuto che “Quando siamo andati l’ultima volta da __________ con l’__________,

questa era targata con le nostre targhe”.

Se è vero

che i testi non ricordano o persino discordano su chi poi si sia occupato di

stargare l’auto (comunque non __________, ma qualcuno della famiglia __________),

le deposizioni testé riportate conducono a dire che la data della consegna

dell’auto è precedente o identica a quella - __________ (doc. 11 e relativi

allegati) - in cui l’auto è stata stargata.

9.

Ciò non

basta tuttavia per affermare sia intervenuta la prescrizione dell’azione penale,

essendo trascorsi più di sette anni dai fatti che sarebbero delittuosi. Ancora

vanno infatti chiariti due aspetti: la volontà delle parti riguardo la “fine”

dell’autovettura e i motivi dell’emissione, in data __________ di una fattura

intestata al padre dell’accusata da parte dell’autofficina __________, che,

come accertato e ammesso praticamente da tutti, vantava ancora uno scoperto per

precedenti lavori sull’__________. Ne potrebbe infatti scaturire una data

diversa, posteriore al __________, in cui situare la disposizione (eventuale) del

bene pignorato da parte di ACCU 1.

9.1

Qualora

infatti nella consegna a __________ dell’__________ si intravvedesse la volontà

dell’accusata di rimanere, sino ad una (nuova) vendita, proprietaria del bene,

non si potrebbe giungere a concludere che essa se ne sia spossessata con tale

atto. Occorre in altre parole chiarire se __________ avesse ricevuto compito di

(cercare di) vendere l’auto rispettivamente se le parti avessero pattuito un

prezzo e/o un ricavo per l’accusata o, ancora, se questa intendesse, se del

caso, riprendere in seguito l’oggetto.

ACCU 1 ha sostenuto, sia di fronte alla polizia che a questo giudice, che l’intenzione era quella di

lasciare l’auto - i cui costi di riparazione sarebbero stati eccessivi e che

era in pessimo stato, anche perché essa veniva utilizzata per il trasporto dei

suoi cani - nelle mani di __________, senza pretendere compenso alcuno. Queste

le sue parole al dibattimento: “Pensavamo io e mio padre di lasciare lì

l’auto senza più ripararla. (…) Non era nostra intenzione vendere l’auto

a __________ e infatti non abbiamo ricevuto alcunché”.

Il teste __________,

che accompagnava la figlia in virtù degli ottimi rapporti con il garagista, ha

confermato che non si trattava di “riparare o vendere il veicolo, siccome ci

eravamo resi conto che non valeva più la pena di riparare il mezzo meccanico,

come pure venderlo. Dicevo ad __________ di vedere lui di cosa farne del

veicolo, se ripararlo o altro, nel senso che se lui lo avrebbe rimesso in

funzione, poteva tenere il denaro della vendita del veicolo per i lavori che

aveva eseguito. Preciso che io gli ho lasciato il mezzo meccanico senza

chiedere alcun denaro, precisamente poteva farne cosa ne voleva. Per conto

nostro poteva pure procedere alla sua demolizione” (verbale polizia 23

gennaio 2008, doc. 23). In aula egli ha ribadito che “si trattava di

lasciare la macchina lì”.

Il

titolare di quest’ultimo - peraltro, in considerazione dei rapporti di

parentela degli altri testi con l’accusata, l’unico ad essere stato sentito con

delazione di giuramento - concorda sui termini dell’accordo: “__________ mi

aveva detto che loro quell’auto non l’adoperavano più e che era intenzione

lasciarmela, così che potessi prendere i soldi che erano scoperti, che

ammontavano circa a CHF 800.-- (…). L’__________ era in pessimo stato.

E’ rimasta sul piazzale forse un mese prima che potessi venderla”.

Più

sfumata e meno circostanziata la posizione di __________ - che tuttavia non ha

direttamente partecipato alla consegna e non può quindi riferire sulle ultime,

dirette pattuizioni con __________ - che ha indicato che non vi era un’idea

precisa su cosa fare dell’auto, che sarebbe stata lasciata stargata presso il

garage __________. __________ non ha tuttavia mai ventilato l’ipotesi di

riprendere il veicolo o godere del profitto di una sua eventuale vendita.

Se ne

conclude che la volontà fosse quella di lasciare, persino abbandonare

l’autovettura a __________ affinché questi potesse ricavarne qualcosa a

compensazione del lavoro da lui fatto a suo tempo e mai pagato, senza alcuna

intenzione di ricavarne un (ulteriore) guadagno (al di là della compensazione

con lo scoperto pendente) o di riprenderla indietro.

9.2

Già si è fatto

cenno alla fattura emessa dall’autofficina di __________ posteriormente alla

consegna dell’auto

Agli atti

risulta infatti una fattura - n. 2504, per CHF 1'070.-- (all. al doc. 23), di

cui CHF 820.-- per lavori __________ e la rimanenza per interventi sulla __________

del padre dell’accusata - datata __________.

In

considerazione della data di emissione e dei lavori lì indicati come svolti

sull’__________, occorre chiarire se tali interventi siano avvenuti posteriormente

alla consegna, ciò che potrebbe significare che ancora a quel momento l’auto

era (tenuta) a disposizione dell’accusata.

Ogni

dubbio al riguardo è fugato dalle affermazioni del teste __________, il quale

ha dapprima chiarito che la nota era intestata a __________, poiché cliente

dell’officina, suo amico, con il quale aveva sempre trattato, con __________,

per le prestazioni sull’auto dell’accusata: “Ricordo che nel __________,

sei-otto mesi prima che poi l’auto mi venisse lasciata, avevo effettuato sulla

stessa riparazioni per un importo di circa CHF 800.--. Non è stata emessa

subito la fattura poiché era abitudine che passasse __________ a saldare gli

scoperti. In questo caso lo scoperto è rimasto però non saldato. (…) L’__________

era in pessimo stato. E’ rimasta sul piazzale forse un mese prima che potessi

venderla. La fattura (…) è stata emessa dopo che ho venduto l’autovettura. La

fattura è stata emessa dopo la vendita proprio per dare atto che con il

ricavato della stessa gli scoperti precedenti erano saldati”. Sulla stessa,

infatti, c’è l’indicazione: “pagato”.

__________

al dibattimento ha confermato che nei rapporti con __________ non era abitudine

che questi emettesse fatture, poiché di regola venivano da lui saldate in

contanti qualche giorno dopo.

La fattura

è stata pertanto emessa posteriormente alla vendita dell’autovettura, dalla quale

__________ aveva ottenuto e trattenuto un ricavo, a “chiusura” delle pendenze

con la famiglia __________. In altre parole, la fattura costituiva il

giustificativo contabile per considerare saldata ogni pendenza relativa all’__________

e nulla significa(va) quindi riguardo al dominio dell’accusata sulla cosa

pignorata.

10.

Quanto

precede permette di accertare il momento della distrazione (eventuale) del bene

nell’abbandono dell’autovettura, ancora targata, a __________. Da quel momento

l’accusata si è disinteressata e il veicolo non era più nella sua disposizione. ACCU 1 ha insomma abbandonato la proprietà - e la disposizione

- del veicolo in quel momento, a favore di terzi. Nulla all’incarto mostra il

contrario. Essa, se ha disposto del bene pignorato, lo ha quindi fatto in

quell’occasione.

Sapendo che l’__________ era ancora

targata e immatricolata al __________ che le targhe sono state depositate il

giorno stesso o qualche giorno dopo la consegna della stessa a __________, quel

momento va determinato al più tardi proprio nel __________

Ciò

risulta peraltro corroborato dalle indicazioni temporali fornite dai testi e

dall’accusata (cfr. consid. 7).

11.

La prescrizione dell’azione

penale riveste un carattere giuridico materiale che pone termine al diritto

dello Stato di perseguire e condannare. Se data la prescrizione, quindi, ne

deve seguire un giudizio di proscioglimento (TF 2 ottobre 2002, inc.

1P.258/2002 consid. 3 segg.; CARP 25 giugno 2012, inc. 17.2012.10, consid. 3.2.

e rif. ivi citati).

Essendo

trascorsi più di sette anni l’azione penale è prescritta (art. 97 cpv. 1 lett.

c in rel. con l’art. 169 CP) e dev’essere pronunciato il proscioglimento di ACCU

1.

Ciò

comporta che non devesi esaminare oltre l’adempimento dei presupposti del reato

di cui all’art. 169 CP.

12.

Tasse e

spese vanno poste a carico dello Stato, che dovrà farsi inoltre carico di

ripetibili a favore dell’accusata, la quale ha fatto legittimamente capo all’assistenza

di un legale (ancora) al dibattimento, ritenuto che dal solo decreto d’accusa

non poteva evincersi che l’azione penale fosse a questo momento già prescritta.

L’importo

dovuto a tal titolo va equamente fissato in CHF 1'000.--, considerando, a CHF/h

250.

-- + IVA, le due ore abbondanti di presenza attiva in aula e poco meno di

un’ora e mezza per la preparazione del dibattimento, compreso il colloquio

preventivo con la cliente.

P.q.m.,

visti gli artt.

1, 97 cpv. 1 lett. c, 169 CP; 9, 453, 455 CPP; 9 segg., 273 segg. CPP-TI; 22

LTG;

rispondendo come segue ai

quesiti posti,

proscioglie ACCU

1ACCU 1

dall’imputazione

di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale

(art. 169 CP) per quanto indicato nel decreto di accusa a suo carico;

carica tasse

e spese allo Stato, il quale rifonderà all’accusata la somma di CHF 1'000.-

(mille) a titolo di ripetibili;

avvertite le

parti che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va

annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della

sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può

essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:

ACCU 1

.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

CHF 700.- tassa di giustizia

CHF 150.- spese giudiziarie

CHF 60.- testi

CHF 910.- totale

Avvertenza: la parte

che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta

d’appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art.

399.

cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza

motivata.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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